
Le biomasse come alternativa
Continua l’iter per qualificare le biomasse come sottoprodotto
Entra in vigore il regolamento per la qualifica come sottoprodotti
Il 2 marzo 2017 è finalmente entrato in vigore il Regolamento – Decreto Ministeriale 13 Ottobre 2016, n-264 – che fissa dei criteri indicativi per agevolare la <<dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti>>.
Quali vantaggi?
Il sottoprodotto rappresenta uno dei numerosi regimi di favore presenti nel Codice ambientale e che, come tale, va provato dalla parte che intende avvalersene. Il provvedimento mira a favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, e ad assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.
I criteri indicativi riguardano esclusivamente le biomasse indicate nel decreto e destinate all’impiego per la produzione di biogas e le biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione.
Tutto risolto allora?
Non proprio.
Come al solito le cose si complicano dal punto di vista burocratico e gestionale:
· Produttori dei sottoprodotti e utilizzatori devono iscriversi in un apposito elenco che verrà creato nelle CCIA
· Dovranno conservare per tre anni i documenti
· Rispettare una procedura relativa al deposito e al trasporto del materiale
Anche se per queste attività la PA non richiede alcun pagamento, è anche vero che sono processi che richiedono attività all’interno delle aziende e conseguentemente costi gestionali aggiuntivi, oltre ad un carico di responsabilità non indifferente.