
Quando è consentito bruciare ramaglie e potature?
Sab, 22/07/2017 - 14:05 0 commenti 99351 views
L'Italia brucia e gli incendi nel Sud Italia degli scorsi giorni sono un colpo al cuore per gli amanti della natura, e non solo. Legambiente ha diffuso i dati: dall'inizio di giugno, le fiamme hanno distrutto circa 26.000 ettari di bosco, una quantità pari a quella andata in fumo nell'intero 2016. Paradossalmente, non si tratta ancora di una vera e propria emergenza: le statistiche ci dicono che il fenomeno rientra nelle "medie stagionali", ma certamente è un dato che fa riflettere e merita alcune considerazioni.
La scia del fuoco sta distruggendo ettari su ettari di patrimonio boschivo, con conseguenti gravissimi danni ambientali oltre che meramente paesaggistici; le cause sono da ricercarsi in fenomeni di natura dolosa o colposa, accentuati dall'andamento meteorologico che, in periodi di forte caldo e siccità, possono aggravare la situazione. Nei mesi estivi, quando il clima è particolarmente secco, la temperatura è alta e la pioggia scarseggia, può bastare una semplice scintilla e un po' di vento per dare il via a un vero e proprio disastro ambientale.
In riferimento alle tematiche che riguardano più da vicino il settore delle biomasse, dobbiamo prendere in considerazione l'antica pratica dell'abbruciamento delle sterpaglie: bruciare ramaglie e potature, cioè gli scarti delle lavorazioni agricole e bochive, è un'attività molto datata e consolidata nelle consuetudini del mondo contadino. Tuttavia, può succedere (come è successo) che la ripulitura dei campi o del sottobosco sfugga al controllo e diventi inesorabilmente causa di incendi.
L'obiettivo del presente articolo è quello di fornire un riferimento normativo e fare un po' di chiarezza su come viene applicata la legge ad attività come questa, che a volte travalica il confine del legalmente consentito: l'abbruciamento delle sterpaglie può essere considerata un'attività legittima? E soprattutto: quando è consentito bruciare ramaglie e potature? Chi controlla affinché le regole siano rispettate?
Ramaglie e potature non sono rifiuti
Quando si parla dello smaltimento di ramaglie e potature, si deve precisare che le normative a riguardo non sono state sempre chiare ed esaustive sulle procedure da adottare. Negli ultimi dieci anni, il nocciolo della questione ha riguardato il fatto di considerare questi materiali come un "rifiuto" (quindi, non più utilizzabili) o piuttosto come uno "scarto" delle attività agricole e forestali.
Tale smaltimento risulta problematico perchè implica, nella maggior parte dei casi, un abbruciamento delle sterpaglie. In effetti, l'atto di bruciare ramaglie e potature può rivelarsi un modo per produrre energia alternativa da biomasse oppure un sistema per ricavare ceneri utili alla concimazione dei terreni agricoli.
Nel corso degli anni, il crescente utilizzo di fertilizzanti e prodotti chimici in agricoltura e in selvicoltura, ha portato a considerare dannoso per la salute umana l'abbruciamento di sterpaglie trattate chimicamente. Per questo motivo, il legislatore è intervenuto nel porre dei limiti (non sempre chiari) a questo tipo di attività.
Per un certo periodo di tempo, dal 2009 al 2016, sfalci, potature e ramaglie non potevano essere bruciate perché considerate rifiuti provenienti da attività agroindustriali. Soltanto con la legge 156/2016 contenuta nel Testo Unico Ambiente, sfalci e potature vengono escluse da questo tipo di disciplina, fermo restando alcune limitazioni.
La legge, infatti dice che non sono più considerati rifiuti:
- paglia, sfalci e potature provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- ramaglie, potature e materiali derivanti da attività agricole, forestali e zootecniche, purché non sottoposti a processi che danneggiano l'ambiente e mettono in pericolo la salute umana.
Per chi volesse approfondire l'argomento, il blog di Biomassapp ha già trattato l'abbruciamento di sfalci e potature come biomasse per produrre energia nell'articolo "Finalmente si possono usare potature e ramaglie del verde pubblico per produrre energia".
Tuttavia, la normativa di riferimento è un po' vaga quando si scende nel dettaglio dell'"abbruciamento casalingo" di ramaglie e potature, poiché la materia è disciplinata da più fonti, che a volte cadono in contraddizione tra loro.
Bruciare ramaglie e potature nella normale pratica agricola
Fino a quando gli scarti agricoli e industriali sono stati considerati come "rifiuto", bruciare ramaglie e potature era considerata una pratica illecita, almeno a livello nazionale. Tuttavia, il regolamento e il controllo dell'abbruciamento di piccole quantità di materiale è stata man mano delegata ai Comuni o alle Regioni, perciò molto è dipeso o dipende dalle normative e dalle pratiche locali.
Generalmente, è consentita, senza incorrere in sanzioni pecuniarie, l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere, non superiori a tre metri steri per ettaro, dei materiali vegetali che costituiscono normali pratiche agricole finalizzate al reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.
In riferimento alla specifica problematica degli incendi, il legislatore statale ha vietato la combustione di residui vegetali agricoli nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni. È stata perciò attribuita ai Comuni e alle altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possa essere rischiosa per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)".
Come bruciare potature e ramaglie: buone pratiche
Come in tutte le cose, al di là dell'aspetto puramente normativo, l'ago della bilancia può essere rappresentato da regole di buonsenso, riassunte nei seguenti punti:
- rispettare le quantità massime giornaliere per ettaro (massimo tre metri steri);
- non accendere fuochi in presenza di vento, grande siccità e nelle ore più calde della giornata;
- bruciare il materiale in piccoli cumuli in spazi vuoti ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili;
- sorvegliare costantemente il fuoco fino al suo completo spegnimento;
- essere autorizzati dall’ente competente per il territorio, in caso di abbruciamento in aree boschive o negli impianti di arboricoltura;
- essere almeno in due persone, dotarsi di attrezzi utili per lo spegnimento ed avvisare, come buona norma, l’ex Corpo Forestale.
Scritto da Maddalena Sofia
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