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[Il Tirreno] È cambiata la normativa per il controllo sulle caldaie domestiche

Dal primo gennaio è cambiata la normativa per la manutenzione delle caldaie domestiche ed è quindi in vigore una nuova procedura su controlli e ispezioni agli impianti termici.

Fino al 31 dicembre era infatti necessario, ogni due anni, effettuare l'autocertificazione delle caldaie domestiche, dal 1º gennaio invece, con la nuova normativa, non si parla più di autocertificazione ma di Controllo di efficienza energetica. Controllo che deve essere effettuato sugli impianti termici di climatizzazione invernale e, novità rispetto al passato, sugli impianti di climatizzazione estiva con potenza superiore a 12 kW, in genere presenti in aziende, negozi, capannoni industriali ecc.

La periodicità dei controlli è stabilita dalla Regione e può essere ogni 1, 2 o 4 anni a seconda della tipologia dell'impianto.

I controlli consistono nella manutenzione degli impianti e nella prova di efficienza energetica da parte del proprio manutentore privato che, al termine, compilerà il rapporto di controllo e lo trasmetterà per via telematica alla Publies, società che si occupa per conto del Comune di gestire il catasto degli impianti termici, accertare la validità dei rapporti di controllo e verificare che gli impianti siano a norma.

Il controllo di efficienza energetica dell’impianto è obbligatorio solo sugli impianti termici di climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore o uguale di 12 kW.

Nello specifico:

  • tutti gli impianti con potenza termica utile nominale maggiore od uguale a 10 kW, a prescindere dal vettore energetico utilizzato (gas, gasolio, biomassa, energia elettrica) per il solo riscaldamento ambientale, per il riscaldamento ambientale più la produzione di acqua calda sanitaria o anche per la sola produzione di acqua calda sanitaria se al servizio di più utenze (impianti dotati di caldaie, pompe di calore per riscaldamento, fan-coil, aerotermi, radiatori, ecc.);
  • tutti gli impianti per il raffrescamento estivo con potenza termica utile nominale maggiore od uguale a 12 kW (impianti dotati di pompe di calore per il condizionamento estivo, fan-coil, ecc.).

Non sono invece impianti termici i singoli scaldabagni, gli apparecchi mobili per il riscaldamento o il raffrescamento, ossia non installati in modo fisso alle pareti o al soffitto e neppure i condizionatori da finestra anche se fissati alla parete o alla finestra stessa.

Oltre ai controlli di efficienza energetica, è necessario effettuare negli anni intermedi la manutenzione periodica alla caldaia, secondo le scadenze indicate nei libretti d'uso e di manutenzione degli apparecchi.

© Il Tirreno

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Pubblicato da Admin Admin