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Guida pratica per il Superbonus 110%

Superbonus 110%, argomento che sta suscitando interesse, attenzione e aspettative ma anche dubbi, incertezze e qualche volta anche critiche. La materia è complessa e molto articolata, cerchiamo qui di seguito di fare un quadro informativo generale e spiegare in modo diretto e semplificato per una più ampia comprensione, consapevoli che i contenuti tecnico normativi a volte poco si prestano ad una facile esposizione.

Di cosa si tratta

È una detrazione fiscale del 110%, Cioè la quota che si può portare in detrazione è superiore alla spesa da sostenere. Questa nel panorama delle detrazioni fiscali è una autentica novità, non esistono in Italia e forse anche in Europa iniziative simili.

Lo scopo dichiarato è di fornire un potente stimolo sia all’efficientamento energetico degli edifici residenziali, sia alla ripresa dell’economia così provata dagli effetti della pandemia da Covid 19.

La norma attuale deve fare i conti con un preciso limite temporale perché si riferisce alle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In sostanza vale per 1 anno e mezzo ma esponenti dell’attuale governo hanno già dichiarato la volontà di almeno due anni l’efficacia, cosa auspicabile ma che al momento non ha ancora ufficialità.

La prima modalità con la quale il contribuente può beneficiare della detrazione fiscale consiste nel riportare nelle dichiarazioni dei redditi dei 5 anni successivi all’intervento il 110% dell’investimento diviso in 5 quote annuali di pari importo. Andremo ad approfondire le altre due opzioni nei prossimi paragrafi.

A quali interventi si applica e importi massimi

Questo beneficio fiscale si applica a due diverse tipologie di intervento, definiti dalla norma INTERVENTI TRAINANTI e INTERVENTI TRAINATI. Gli INTERVENTI TRAINANTI, sono gli interventi che danno diritto al beneficio fiscale, così suddivisi:

A. Isolamento termico dell’involucro dell’edificio (l’intervento deve interessare almeno il 25% della superficie disperdente lorda) negli edifici unifamiliari, nelle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari (ad esempio villette a schiera), nei condomini.

B. Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente nei condomini con un impianto centralizzato per il riscaldamento (più eventuale raffrescamento e/o ACS) dotato di caldaia a gas a condensazione classe A, o pompa di calore, o sistema ibrido, o sistema geotermico, o microcogeneratore, o collettori solari, o, solo nei comuni montani, allaccio a teleriscaldamento.

C. Sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale negli edifici unifamiliari o nelle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari con un impianto per riscaldamento (più eventuale raffrescamento e/o ACS) dotato di caldaia a gas a condensazione classe A, o pompa di calore, o sistema ibrido, o sistema geotermico, o microcogeneratore, o collettori solari, o, solo nelle aree non metanizzate, caldaie a biomassa (5 stelle), o, solo nei comuni montani, allaccio a teleriscaldamento.

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Pubblicato da Gianclaudio Iannace