DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione
in materia ambientale e misure di diretta applicazione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
Vista la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Vista la direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 e, in
particolare, l'articolo 16;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i
termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di
entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti
dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonche' l'intesa
della Conferenza medesima, ai sensi dell'articolo 9 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle disposizioni
di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera m),
dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019, resi nella seduta del
26 giugno 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e, per quanto riguarda il recepimento della
direttiva in materia di imballaggi, della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
- Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali.
1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, dopo le parole «delle direttive comunitarie, in
particolare della direttiva 2008/98/CE,» sono aggiunte le seguenti:
«cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851»; le parole da
«prevenendo o riducendo gli impatti negativi» sono sostituite dalle
seguenti: «evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti
negativi»; dopo le parole «migliorandone l'efficacia» sono aggiunte
le seguenti: «e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali
per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la
competitivita' a lungo termine dell'Unione».
2. Al comma 1 dell'articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, dopo le parole: «beni da cui originano i rifiuti,»
inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di concorrenza»;
3. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e' sostituito dal seguente:
«Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore). - 1. Al fine
di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti, con uno o piu' decreti adottati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte,
regimi di responsabilita' estesa del produttore. Con il medesimo
decreto sono definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa
del produttore, i requisiti, nel rispetto dell'articolo 178-ter, e
sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione dei
prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali
prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilita'
finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che
qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore
del prodotto) sia soggetto ad una responsabilita' estesa del
produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita' estesa
del produttore di cui agli articoli 217 e seguenti del presente
decreto.
2. La responsabilita' estesa del produttore del prodotto e'
applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti
di cui all'articolo 188, comma 1, e fatta salva la legislazione
esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti con
i decreti di cui al comma 1 prevedono misure appropriate per
incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti
volta a ridurne gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti
durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad
assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono
diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorita' di cui
all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo 177. Tali
misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti
all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente
durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati
rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati
per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le
misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei
prodotti, della gerarchia dei rifiuti e, se del caso, della
potenzialita' di riciclaggio multiplo.
4. I decreti di cui al comma 1:
a) tengono conto della fattibilita' tecnica e della
praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi sanitari,
ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il
corretto funzionamento del mercato interno;
b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti
nonche' di gestione dei rifiuti che ne derivano ed includono
l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico le informazioni
relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo;
c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema.
5. Nelle materie di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, i regimi di responsabilita' estesa
del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del comma 1,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata.».
4. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' inserito il seguente:
«Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia di
responsabilita' estesa del produttore). - 1. I regimi di
responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
requisiti:
a) definizione dei ruoli e delle responsabilita' di tutti i
pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento,
compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale,
le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti,
gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,
i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali e, ove
applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il
riutilizzo e le imprese dell'economia sociale;
b) definizione in linea con la gerarchia dei rifiuti degli
obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli
obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilita'
estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente decreto ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE,
2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e
definiscono, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o
qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilita'
estesa del produttore;
c) adozione di un sistema di comunicazione delle informazioni
relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e
sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, specificando
i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai fini
della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui
al comma 8;
d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori
e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equita' e
proporzionalita' in relazione alla quota di mercato e
indipendentemente dalla loro provenienza;
e) assicurazione che i produttori del prodotto garantiscano la
corretta informazione agli utilizzatori del loro prodotto e ai
detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa
del produttorecirca le misure di prevenzione dei rifiuti, i centri
per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di
ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione della dispersione
dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di rifiuti
a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,
in particolare, se del caso, mediante incentivi economici.
2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano:
a) una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti
corrispondente alla copertura geografica della distribuzione dei
prodotti, senza limitare la raccolta alle aree in cui la raccolta
stessa e gestione dei rifiuti sono piu' proficue e fornendo
un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti anche
nelle zone piu' svantaggiate;
b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per
soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del
produttore;
c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari
verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4, per
valutare:
1. la loro gestione finanziaria, compreso il rispetto degli
obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b);
2. la qualita' dei dati raccolti e comunicati in conformita'
del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1013/2006;
d) pubblicita' delle informazioni sul conseguimento degli
obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera b), e,
nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia di
responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su:
1. proprieta' e membri;
2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti per
unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato;
3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti.
3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla
responsabilita' estesa del produttore, versano un contributo
finanziario affinche' lo stesso:
a) copra i seguenti costi per i prodotti che il produttore
immette sul mercato nazionale:
1) costi della raccolta differenziata di rifiuti e del loro
successivo trasporto;
2) costi della cernita e del trattamento necessario per
raggiungere gli obiettivi dell'Unione in materia di gestione dei
rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo, dalla
vendita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti, dalla vendita
delle materie prime secondarie ottenute dai propri prodotti e da
cauzioni di deposito non reclamate;
3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di
cui al comma 1, lettera b);
4) costi di una congrua informazione agli utilizzatori dei
prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e);
5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma
del comma 1, lettera c);
b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi in materia
di responsabilita' estesa del produttore, sia modulato, ove
possibile, per singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in
particolare tenendo conto della loro durevolezza, riparabilita',
riutilizzabilita' e riciclabilita' e della presenza di sostanze
pericolose, adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di
vita e in linea con gli obblighi fissati dalla pertinente normativa
dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine
di garantire il buon funzionamento del mercato interno;
c) non superi i costi che sono necessari per fornire servizi di
gestione dei rifiuti in modo efficiente in termini di costi. Tali
costi sono stabiliti, sentita l'Autorita' di regolazione per energia,
reti e ambiente (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti
interessati.
4. La lettera a) di cui al comma 3 non si applica ai regimi di
responsabilita' estesa del produttore di cui alle direttive
2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio della copertura
finanziaria dei costi, cosi' come declinato alla lettera a) del comma
3 puo' essere derogato, previa autorizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove ricorra
la necessita' di garantire la corretta gestione dei rifiuti e la
sostenibilita' economica del regime di responsabilita' estesa, a
condizione che:
a) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti con direttive europee, per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano
almeno l'80 per cento dei costi necessari;
b) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti dopo il 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti sostengano
almeno l'80 per cento dei costi necessari;
c) nel caso di regimi di responsabilita' estesa del produttore
istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere gli obiettivi in
materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50
per cento dei costi necessari;
d) e a condizione che i rimanenti costi siano sostenuti da
produttori originali di rifiuti o distributori.
5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre la quota dei
costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi di
responsabilita' estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio
2018.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli
obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e, in
particolare:
a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9 nel
Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la correttezza e
la provenienza;
b) analizza i bilanci di esercizio ed effettua analisi
comparative tra i diversi sistemi collettivi evidenziando eventuali
anomalie;
c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al
comma 3;
d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti negli
accordi di programma stipulati dai sistemi di gestione volti a
favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti e
ne monitora l'attuazione;
e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del presente
articolo per ciascun sistema istituito e per tutti i soggetti
responsabili.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare sono definite le modalita' di vigilanza e
controllo di cui al comma 6.
8. Al fine dello svolgimento della funzione di vigilanza e
controllo di cui al comma 6, presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e' istituito il Registro
nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un regime
di responsabilita' estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi
secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 7; in
caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione
che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere
agli obblighi derivanti dall'istituzione di un regime di
responsabilita' estesa, questi designano una persona giuridica o
fisica stabilita sul territorio nazionale quale rappresentante
autorizzato per l'adempimento degli obblighi e l'iscrizione al
Registro.
9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi
all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalita'
con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi attraverso
i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma
individuale e associata, con statuto e annessa documentazione
relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre di ogni anno il
bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attivita'
di gestione in caso di sistemi individuali; entro il 31 ottobre di
ogni anno una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente
contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che,
eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita' di
raccolta e di trattamento implementate, le voci di costo relative
alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi
dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate
da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno un piano
specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo;
entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita' del contributo ambientale
per l'anno successivo dettagliando le voci di costo che lo
compongono.».
5. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «a singoli flussi di
rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «a flussi di rifiuti
specifici» e le parole «qualora cio' sia giustificato» sono
sostituite dalle seguenti: «qualora cio' sia previsto nella
pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita' che
rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II
o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole «a singoli flussi di
rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «a flussi di rifiuti».
6. L'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). - 1. Al fine
di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione dei
rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta il
Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. Il Programma
nazionale di prevenzione dei rifiuti fissa idonei indicatori e
obiettivi qualitativi e quantitativi per la valutazione
dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti in esso
stabilite.
2. Fatte salve le misure gia' in essere, il Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti comprende misure che:
a) promuovono e sostengono modelli di produzione e consumo
sostenibili;
b) incoraggiano la progettazione, la fabbricazione e l'uso di
prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, anche
in termini di durata di vita e di assenza di obsolescenza
programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e aggiornabili
nonche' l'utilizzo di materiali ottenuti dai rifiuti nella loro
produzione;
c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde
evitare che tali materie diventino rifiuti;
d) incoraggiano il riutilizzo di prodotti e la creazione di
sistemi che promuovono attivita' di riparazione e di riutilizzo, in
particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i
tessili e i mobili, nonche' imballaggi e materiali e prodotti da
costruzione;
e) incoraggiano, se del caso e fatti salvi i diritti di
proprieta' intellettuale, la disponibilita' di pezzi di ricambio, i
manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni tecniche o
altri strumenti, attrezzature o software che consentano la
riparazione e il riutilizzo dei prodotti senza comprometterne la
qualita' e la sicurezza;
f) riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla
produzione industriale, all'estrazione di minerali, all'industria
manifatturiera, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in
considerazione le migliori tecniche disponibili;
g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella produzione
primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e
in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei
servizi di ristorazione, nonche' nei nuclei domestici come contributo
all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di ridurre
del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di
vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite
alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento
entro il 2030. Il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti
comprende una specifica sezione dedicata al Programma di prevenzione
dei rifiuti alimentari che favorisce l'impiego degli strumenti e
delle misure finalizzate alla riduzione degli sprechi secondo le
disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166;
h) incoraggiano la donazione di alimenti e altre forme di
ridistribuzione per il consumo umano, dando priorita' all'utilizzo
umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per ottenere prodotti
non alimentari;
i) promuovono la riduzione del contenuto di sostanze pericolose
in materiali e prodotti, fatti salvi i requisiti giuridici
armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a livello
dell'Unione;
l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti
che non sono adatti alla preparazione per il riutilizzo o al
riciclaggio;
m) identificano i prodotti che sono le principali fonti della
dispersione di rifiuti, in particolare negli ambienti terrestri e
acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e ridurre la
dispersione di rifiuti da tali prodotti;
n) mirano a porre fine alla dispersione di rifiuti in ambiente
acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite per prevenire e ridurre in modo significativo
l'inquinamento acquatico di ogni tipo;
o) sviluppano e supportano campagne di informazione per
sensibilizzare alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla
prevenzione della loro dispersione.
3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di un articolo,
quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmette le
informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del suddetto
regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tramite il
format e la modalita' di trasmissione stabiliti dalla medesima
Agenzia ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
2008/98/CE. L'attivita' di controllo e' esercitata in linea con gli
accordi Stato-regioni in materia. Con successivo decreto del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero della salute, sono stabilite le modalita'
di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di prevenzione di
cui al comma 2.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo
9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle
misure sul riutilizzo.
6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei
rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla
base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9, paragrafi
5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.».
7. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero
dei rifiuti). - 1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
Regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o,
laddove questi non siano stati costituiti, i Comuni, adottano
modalita' autorizzative semplificate nonche' le misure necessarie,
comprese quelle relative alla realizzazione della raccolta
differenziata, per promuovere la preparazione per il riutilizzo dei
rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero, in
particolare incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per
facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e
riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei
rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai
sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali
operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o
infrastrutture.
2. I regimi di responsabilita' estesa del produttore adottano le
misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.
3. Ove necessario per ottemperare al comma 1 e per facilitare o
migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti adottano
le misure necessarie, prima o durante il recupero, laddove
tecnicamente possibile, per eliminare le sostanze pericolose, le
miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi in vista della loro
gestione conformemente alla gerarchia dei rifiuti ed alla tutela
della salute umana e dell'ambiente.
4. Al fine di rispettare le finalita' del presente decreto e
procedere verso un'economia circolare con un alto livello di
efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le misure
necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro
provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine,
nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli
domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in
termini di peso;
b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri
materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70 per cento in
termini di peso;
c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 per
cento in peso;
d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 per
cento in peso;
e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 per
cento in peso.
5. Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta
differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero e' sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite enti
o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di
favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche con
strumenti economici, il principio di prossimita' agli impianti di
recupero.
6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i
Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per
l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di
beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo. Nei
centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite aree
adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati
alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni
riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere
individuati spazi dedicati alla prevenzione della produzione di
rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da
destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di intercettazione
e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato
autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.».
8. L'articolo 182-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 182-ter (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio e
la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un elevato
livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in
uscita che soddisfi pertinenti standard di elevata qualita'.
L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti in uscita
conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti.
2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31 dicembre
2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati alla fonte,
anche mediante attivita' di compostaggio sul luogo di produzione,
oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a svuotamento
riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI
EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti.
3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono
oltre all'autocompostaggio anche il compostaggio di comunita'
realizzato secondo i criteri operativi e le procedure autorizzative
da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti
di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze,
promuovono le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione,
anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo
199 e la pianificazione urbanistica.
5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono
la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal riciclaggio di
rifiuti organici.
6. I rifiuti anche di imballaggi, aventi analoghe proprieta' di
biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono
raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove:
a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo
standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante
compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN14995 per
gli altri manufatti diversi dagli imballaggi;
b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla
menzione della conformita' ai predetti standard europei, elementi
identificativi del produttore e del certificatore nonche' idonee
istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel
circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici;
c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera tale da
poter essere distinti e separati dalle plastiche convenzionali nei
comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di riciclo
organico.
7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente
disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la raccolta
differenziata dei rifiuti organici e individua precisi criteri da
applicare ai controlli di qualita' delle raccolte nonche' degli
impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.».
9. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'
cosi' modificato:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
«b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla
lettera b);
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta
differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione
ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle
attivita' riportate nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e
dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali
e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come
foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche' i rifiuti
risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da attivita'
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i rifiuti
prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla
lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il
riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e
non pregiudica la ripartizione delle responsabilita' in materia di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti della
produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento
delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli
fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»;
b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d)
"rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi,
rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici,
ristoranti, uffici, attivita' all'ingrosso, mense, servizi di
ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili
prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»;
c) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui all'articolo
2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio che sono diventati rifiuti;»;
d) al comma 1, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
«g-bis) "regime di responsabilita' estesa del produttore": le misure
volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la
responsabilita' finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il
prodotto diventa un rifiuto;»;
e) al comma 1, la lettera n) e' sostituita dalla seguente: «n)
"gestione dei rifiuti": la raccolta, il trasporto, il recupero,
compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la
supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla
chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono attivita'
di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento,
selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o
sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi
incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di
origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno
depositati;»;
f) al comma 1, dopo la lettera t) e' introdotta la seguente:
«t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione di recupero
diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere
materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre
energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il
riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»;
g) al comma 1, dopo la lettera u) e' introdotta la seguente:
«u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di recupero in cui
rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono
utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi
ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il
riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti,
essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;»;
h) al comma 1, la lettera bb) e' sostituita dalla seguente: «bb)
"deposito temporaneo prima della raccolta": il raggruppamento dei
rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero
e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi
dell'articolo 185-bis;»;
i) al comma 1, lettera ff), le parole «di qualita'» sono
sostituite dalle seguenti: «da rifiuti»;
l) al comma 1, dopo la lettera qq-bis) e' introdotta la seguente:
«qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico di
degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di
compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri
materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e
da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina
nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della
parte quarta del presente decreto relative alla disciplina delle
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.»;
m) al comma 1, la lettera ee) e' sostituita dalla seguente: «ee)
"compost": prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi
integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti
organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non
qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice
organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite
dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio
sul luogo di produzione;».
10. L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2. Sono rifiuti urbani
i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' agricole,
agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali
se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio
se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da
altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,
nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e
dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se diversi da
quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.»;
c) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche
di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle
Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale
per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare notifica
immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo 7
della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla stessa tutte le
informazioni pertinenti.».
11. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo 184-bis del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole «sottoprodotti e
non rifiuti» sono aggiunte le seguenti: «garantendo un elevato
livello di protezione dell'ambiente e della salute umana favorendo,
altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse naturale
dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi industriale».
12. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' cosi' modificato:
a) al comma 1, le parole «e la preparazione per il riutilizzo»
sono soppresse;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La persona
fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che
ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e' stato immesso
sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinche' il
materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa
applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati. Le
condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima che la
normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.».
13. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, lettera f), le parole «nonche' gli sfalci e le
potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,»
sono soppresse;
b) al comma 2, lettera d), il segno di interpunzione «.» e'
sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera d) e' inserita la
seguente:«d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come materie
prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del
regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che non sono costituite ne' contengono sottoprodotti di origine
animale.».
14. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta). - 1. Il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un
impianto di recupero o smaltimento e' effettuato come deposito
temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale
l'intera area in cui si svolge l'attivita' che ha determinato la
produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella
disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i
consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;
b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita' estesa
del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare
alla raccolta puo' essere effettuato dai distributori presso i locali
del proprio punto vendita;
c) per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonche' per le
filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di
legge, il deposito preliminare alla raccolta puo' essere effettuato
presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi
prodotti.
2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle
seguenti condizioni:
a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di
cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono
depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo
stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero
o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative, a
scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,
indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo
di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di
cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,
allorche' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite
all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad
un anno;
c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonche', per i rifiuti
pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito
delle sostanze pericolose in essi contenute;
d) nel rispetto delle norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura delle sostanze pericolose.
3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e' effettuato alle
condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da
parte dell'autorita' competente.».
15. L'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti). - 1. Il
produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede al loro
trattamento direttamente ovvero mediante l'affidamento ad
intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o
impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad
un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti,
pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto.
2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o al
trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti
all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'articolo
212 e conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti
autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta.
3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore
iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono a vario
titolo nelle fasi del ciclo di gestione.
4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore
iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma 1, non
costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle
operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi
di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita' del produttore o
del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti e' esclusa
nei seguenti casi:
a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita'
di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia
ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato
in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento
dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto
termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare
comunicazione alle autorita' competenti della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con
riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006,
tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione e' effettuata
alla Regione o alla Provincia autonoma.
5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle
operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte
IV del presente decreto, la responsabilita' dei produttori dei
rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione che
questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano
ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i
dati dell'impianto e del titolare, la quantita' dei rifiuti trattati
e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La
disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
in cui sono definite, altresi', le modalita' per la verifica ed invio
della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' le
responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.».
16. L'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' sostituito dal seguente:
«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita' dei rifiuti). - 1. Il
sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone delle procedure e
degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito ai
sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e
gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura integrata
dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di compilazione e
tenuta del registro di carico e scarico e del formulario
identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e
193, sono effettuati secondo le modalita' dettate con uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti di
competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali.
2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare
dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al
soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalita'
con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle
corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di
competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei
rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'
articolato in:
a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti
iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni
rilasciate agli stessi per l'esercizio di attivita' inerenti alla
gestione dei rifiuti;
b) una sezione Tracciabilita', comprensiva dei dati ambientali
relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati
afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal
decreto di cui al comma 1.
4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche
l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di
cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi
gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite
interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo
un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilita' dei
costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:
a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e
scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli
articoli 190 e 193 con l'indicazione altresi' delle modalita' di
compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;
b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico nazionale,
e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di
coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3,
dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la
previsione di criteri di gradualita' per la progressiva
partecipazione degli operatori;
c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi
incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi ai documenti
di cui alla lettera a), nonche' dei dati relativi ai percorsi dei
mezzi di trasporto;
d) le modalita' per la condivisione dei dati del Registro
elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale
(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo
189;
e) le modalita' di interoperabilita' per l'acquisizione della
documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonche' le
modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro
elettronico nazionale;
f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo
nazionale indicate al comma 1;
g) le modalita' di accesso ai dati del Registro elettronico
nazionale da parte degli organi di controllo;
h) le modalita' per la verifica e l'invio della comunicazione
dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo
188, comma 5, nonche' le responsabilita' da attribuire
all'intermediario.
5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati
digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che
intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo
6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i
suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato
cartaceo. In entrambi i casi la modulistica e' scaricabile
direttamente dal Registro elettronico nazionale.
6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui
alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita' tecniche
o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non
regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano.
7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1
continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1°
aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di
registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del
rifiuto.».
17. L'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 189 (Catasto dei rifiuti). - 1. Il Catasto dei rifiuti,
istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475,
e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso
l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e
Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province
autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di organizzazione
del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino
all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.
2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle
attivita' di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e
costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25
gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui
alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla
disciplina europea e nazionale di riferimento.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano
annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura territorialmente competenti, con le modalita' previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attivita', dei
materiali prodotti all'esito delle attivita' di recupero nonche' i
dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le
attivita' di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con
un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui
all'articolo 212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno
piu' di dieci dipendenti.
4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i
medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio,
ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo
183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la
comunicazione e' effettuata dal gestore del servizio limitatamente
alla quantita' conferita.
5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei
rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente, secondo le
modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti
informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio
territorio;
b) la quantita' dei rifiuti speciali raccolti nel proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o
privati;
c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantita' dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti, nonche'
i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal
ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati
trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono
all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni
dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita' dei
rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,
nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne
assicura la pubblicita' anche attraverso la pubblicazione di un
rapporto annuale.
7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.
8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro
elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, assicurano il
coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire
un'opportuna pubblicita' alle informazioni.
9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, disciplina le
modalita' di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei
rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico
nazionale, garantendone la precompilazione automatica.».
18. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque
effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto di
rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza
detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di
recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi
riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e
gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui
all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di
tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono
indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantita' prodotta, la
natura e l'origine di tali rifiuti e la quantita' dei prodotti e
materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonche',
laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di
cui all'articolo 193.
2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico e'
disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonche' le disposizioni
relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle
Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le
modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA.
3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro
cronologico, sono effettuate:
a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni
lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto,
almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei
rifiuti all'impianto di destino;
c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno
entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti
all'impianto di destino;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei
rifiuti.
4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma
3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere
all'obbligo di cui al comma 1 tramite i documenti contabili, con
analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative.
5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori
agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di
affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo
212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese
e gli enti produttori iniziali che non hanno piu' di dieci
dipendenti.
6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice
civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i soggetti
esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01,
96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi,
compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi,
siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando
obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono
adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita':
a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario
di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al
trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti
dall'articolo 193;
b) con la conservazione per tre anni del documento di
conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di
detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui
all'articolo 183. Tale modalita' e' valida anche ai fini della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189.
7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le
venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di
rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di
carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le
organizzazioni di categoria interessate o loro societa' di servizi
che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo
presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o,
comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli
organi di controllo.
8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti da rottami
ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri
di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei
registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le
modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui
all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo
limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la
registrazione del carico e dello scarico puo' essere effettuata
contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro
di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco
dei rifiuti.
10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento
di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attivita' di
raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso
la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui
all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati
per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica
devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati
all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura
dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non
presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto
che gestisce l'impianto.
11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attivita' di
manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo
di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo.
Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione di impianti e
infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri
possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo
del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione
all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico
nazionale di cui all'articolo 188-bis.
12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai
fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.
13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in
qualunque momento all'autorita' di controllo che ne faccia
richiesta.».
19. L'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto dei rifiuti,
eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da un formulario di
identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, sono
disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto
e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al
Registro elettronico nazionale, con possibilita' di scaricare dal
medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Possono essere
adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti
ovvero per particolari forme di raccolta.
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad applicarsi il decreto
del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, nonche' le
disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dagli uffici
dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o dagli uffici regionali e provinciali
competenti in materia di rifiuti. La vidimazione dei formulari di
identificazione e' gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto o
imposizione tributaria.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis,
comma 1, il formulario in formato cartaceo e' redatto in quattro
esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore,
sottoscritti altresi' dal trasportatore; una copia deve rimanere
presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal
destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una
al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo'
essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata
sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento
originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al
produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre
anni.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalita' di
vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del
rifiuto e' prodotto in format esemplare, conforme al decreto del
Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un
numero univoco, tramite apposita applicazione raggiungibile
attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da
stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione
rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali
per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del
codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il
produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il
trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in
tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una
fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del
formulario devono essere conservate per tre anni.
6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti pericolosi devono
essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti in
materia.
7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto
di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui
all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al
soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti
speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi
in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e
saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte l'anno,
che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o di
trenta litri.
8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresi' al
trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3,
lettera a), effettuato dal produttore in modo occasionale e
saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore
del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di
raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali
sia stata stipulata apposita convenzione.
9. Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il
formulario di cui al presente articolo e' sostituito dai documenti
previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa
su territorio nazionale.
10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1, con
riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
puo' sostituire il documento di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modificazioni, a
condizione che siano espressamente riportate in maniera chiara e
leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato III A del
citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le sottoscrizioni
richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario.
11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di
aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte quarta
del presente decreto e non necessita di formulario di
identificazione.
12. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla
medesima azienda agricola, ancorche' effettuati percorrendo la
pubblica via, non e' considerata trasporto ai fini del presente
decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci
che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a
dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi
non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi' considerata
trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore
agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi
al sito che sia nella disponibilita' giuridica della cooperativa di
cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata
al raggiungimento del deposito temporaneo.
13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE) n.
1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per gli operatori
soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di
cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di
identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo
188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di trasmissione al
Registro elettronico nazionale (REN).
14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte di
un unico raccoglitore o trasportatore presso piu' produttori o
detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse
unita' locali dello stesso produttore, deve essere effettuata nel
termine massimo di 48 ore; nei formulari di identificazione dei
rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie effettuate.
Nel caso in cui il percorso dovesse subire delle variazioni, nello
spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato a cura del
trasportatore il percorso realmente effettuato.
15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto,
nonche' le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi
compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o
con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non
rientrano nelle attivita' di stoccaggio di cui all'articolo 183,
comma 1, aa), purche' le stesse siano dettate da esigenze di
trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni
interdetti alla circolazione.
16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma 1
sostituisce a tutti gli effetti il modello F di cui al decreto
ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di cui all'allegato
IB del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 8 aprile 2008.
17. Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni
operatore e' responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte
nella parte di propria competenza. Il trasportatore non e'
responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione
dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali
difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura
e consistenza, fatta eccezione per le difformita' riscontrabili in
base alla comune diligenza.
18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita' sanitaria
e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i
rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si
considerano prodotti presso l'unita' locale, sede o domicilio
dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto
prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha
svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di
identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai
sensi dell'articolo 212.
19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione e piccoli
interventi edili, ivi incluse le attivita' di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita' locale,
sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso di
quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un
deposito dove e' svolta l'attivita', il trasporto dal luogo di
effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di
identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto (DDT)
attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantita'
dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o
volume, il luogo di destinazione.
20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1 e 3, con
riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto,
al fine di consentire le opportune valutazioni tecniche e di
funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato
dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva
produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero
di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.».
20. Dopo l'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' inserito il seguente:
«Art. 193-bis (Trasporto intermodale). - 1. Fermi restando gli
obblighi in materia di tracciabilita' e le eventuali responsabilita'
del trasportatore, dell'intermediario, nonche' degli altri soggetti
ad esso equiparati per la violazione degli obblighi assunti nei
confronti del produttore, il deposito di rifiuti nell'ambito di
attivita' intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche
all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di
terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti ai quali i
rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da
parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo
trasporto, non rientra nelle attivita' di stoccaggio di cui
all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che non superi
il termine finale di trenta giorni e che i rifiuti siano presi in
carico per il successivo trasporto entro sei giorni dalla data
d'inizio dell'attivita' di deposito.
2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi in carico entro
sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto, il soggetto al
quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, non
oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore
nonche', se esistente, all'intermediario o al soggetto ad esso
equiparato che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i
ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione e'
tenuto a provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il
successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi.
3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel
rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilita'
per attivita' di stoccaggio di rifiuti non autorizzato, ai sensi
dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale
i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire
che il deposito sia effettuato nel rispetto delle norme di tutela
ambientale e sanitaria.
4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono
affidati in attesa della presa in carico degli stessi da parte di
un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa per il successivo
trasporto, sono posti a carico dei precedenti detentori e del
produttore dei rifiuti, in solido tra loro.».
21. Al comma 7 dell'articolo 194, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
comunicazione dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti e'
effettuata in formato elettronico utilizzando la piattaforma
elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, la quale garantisce
l'interoperabilita' con il Registro elettronico nazionale di cui
all'articolo 188-bis.».
22. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e' cosi' sostituito:
«Art. 194-bis (Procedure semplificate per il recupero dei
contributi dovuti per il SISTRI). - 1. Per il recupero dei contributi
per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di rimborso
o di conguaglio da parte di utenti del SISTRI, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto di natura non regolamentare, stabilisce procedure
semplificate per la regolarizzazione della posizione contributiva
degli utenti, anche mediante ravvedimento operoso, acquiescenza o
accertamento concordato in contraddittorio.
2. L'esperimento delle procedure di cui al presente articolo
determina, all'esito della regolarizzazione della posizione
contributiva, l'estinzione delle sanzioni per il mancato pagamento e
non comporta l'obbligo di corrispondere interessi.
3. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,
n. 78, si applicano i termini di prescrizione ordinaria previsti
dall'articolo 2946 del codice civile.».
23. L'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle more
dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al comma
2, lettere a) e g), le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di
adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.».
24. L'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e' cosi' modificato:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «ed assimilati» sono
soppresse e, al secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimilati»
sono soppresse;
b) al comma 2, lettera c) le parole «ed assimilati» sono
soppresse e la lettera g) e' soppressa;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non
domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i
propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al
recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono
computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio
dei rifiuti urbani.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
Costituzione cosi' recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
«Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.»
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo
per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2004, n. 302, S.O.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001,
n. L 197.
- La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 giugno 2018, n. L 150.
- La direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e'
pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 4
ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n.
245:
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva
(UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio). - 1. Nell'esercizio
della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
e della direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e' tenuto a
seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di
cui all'art.1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) riformare il sistema di responsabilita' estesa
del produttore, in attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'art.1 della
direttiva (UE) 2018/852, nel rispetto delle seguenti
indicazioni:
1) procedere al riordino dei principi generali di
riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali, della
tutela della concorrenza nonche' del ruolo degli enti
locali;
2) definire i modelli ammissibili di
responsabilita' estesa per i sistemi di gestione delle
diverse filiere e stabilire procedure omogenee per il
riconoscimento;
3) prevedere una disciplina sanzionatoria per
ogni soggetto obbligato della filiera;
4) definire la natura del contributo ambientale,
l'ambito di applicazione e le modalita' di determinazione
in relazione alla copertura dei costi di gestione, nonche'
prevedere adeguati sistemi di garanzia;
5) nel rispetto del principio di concorrenza,
promuovere l'accesso alle infrastrutture di raccolta
differenziata e selezione da parte dei sistemi di
responsabilita' estesa autorizzati, in condizioni di
parita' tra loro, ed estendere l'obbligo di raccolta
all'intero anno di riferimento, indipendentemente
dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato;
6) prevedere, nell'ambito della responsabilita'
estesa, l'obbligo di sviluppare attivita' di comunicazione
e di informazione univoche, chiare e immediate, ai fini
della promozione e dello sviluppo delle attivita' di
raccolta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei
rifiuti;
7) disciplinare le attivita' di vigilanza e
controllo sui sistemi di gestione;
8) prevedere sanzioni proporzionate in relazione
agli obiettivi di riciclo definiti a livello nazionale e
dell'Unione europea;
b) modificare ed estendere il sistema di
tracciabilita' informatica dei rifiuti assolvendo alle
seguenti funzioni:
1) consentire, anche attraverso l'istituzione di
un Registro elettronico nazionale, la trasmissione, da
parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano
e gestiscono rifiuti a titolo professionale, dei dati
ambientali inerenti alle quantita', alla natura e
all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei materiali
ottenuti dalle operazioni di preparazione per il
riutilizzo, dalle operazioni di riciclaggio e da altre
operazioni di recupero. I costi del Registro sono posti a
carico degli operatori;
2) garantire l'omogeneita' e la fruibilita' dei
dati, mediante specifiche procedure per la tenuta in
formato digitale dei registri di carico e scarico, dei
formulari di trasporto e del catasto dei rifiuti, per la
trasmissione dei relativi dati al Registro elettronico
nazionale, anche al fine di conseguire una maggior
efficacia delle attivita' di controllo;
3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo
e di analisi di sostenibilita' ambientale ed economica per
migliorare le strategie di economia circolare e
l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati alla
gestione dei rifiuti;
4) perseguire l'obiettivo della riduzione degli
oneri amministrativi a carico delle imprese in una
prospettiva di semplificazione e di proporzionalita';
5) garantire l'acquisizione dei dati relativi
alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti nel
Registro elettronico nazionale;
6) procedere alla revisione del sistema
sanzionatorio relativo agli adempimenti di tracciabilita',
secondo criteri di adeguatezza e di proporzionalita' in
funzione dell'attivita' svolta, della pericolosita' dei
rifiuti e delle dimensioni dell'impresa;
7) garantire l'accesso al Registro elettronico in
tempo reale da parte di tutte le autorita' preposte ai
controlli;
c) riformare il sistema delle definizioni e delle
classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, numero 3), della
direttiva (UE) 2018/851 e all'art. 1, numero 2), della
direttiva (UE) 2018/852, e modificare la disciplina
dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani
in modo tale da garantire uniformita' sul piano nazionale;
d) razionalizzare e disciplinare il sistema
tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della
gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3,
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni
di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (UE)
2008/98/CE nonche' di garantire il perseguimento degli
obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'art. 1,
numero 12), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto
delle seguenti indicazioni:
1) prevenire la formazione dei rifiuti,
incentivando comunque una gestione piu' oculata degli
stessi da parte degli utenti;
2) individuare uno o piu' sistemi di misurazione
puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano
la definizione di una tariffa correlata al principio «chi
inquina paga»;
3) riformare il tributo per il conferimento in
discarica di cui all'art. 3, commi 24 e seguenti, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549;
e) riformare la disciplina della cessazione della
qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni
dell'art. 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato
dall'art. 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel
rispetto delle seguenti indicazioni:
1) disporre che le autorizzazioni in essere alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte
salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al
fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili
(BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia
stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data,
nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei
criteri generali di cui all'art. 184-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' nel rispetto
delle condizioni di cui all'art. 6 della direttiva
2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851;
2) istituire presso il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un registro
nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle
di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
f) al fine di garantire la corretta applicazione
della gerarchia dei rifiuti, prevedere e agevolare
l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere il
mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di
beni riutilizzabili;
g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi
obiettivi in materia di raccolta e di riciclo dei rifiuti
urbani stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 1,
numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e in attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 1, numero 19), della
medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020
i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato su
tutto il territorio nazionale, nonche' misure atte a
favorire la qualita' dei rifiuti organici raccolti e di
quelli consegnati agli impianti di trattamento nonche' lo
sviluppo di sistemi di controllo della qualita' dei
processi di compostaggio e di digestione anaerobica,
predisponendo altresi' sistemi di promozione e di sostegno
per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo
dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione di
idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di
pratiche di compostaggio di prossimita' come quello
domestico e di comunita' e l'attuazione delle disposizioni
dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164;
h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe
proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita', che
rispettano gli standard europei per gli imballaggi
recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano
raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la
tracciabilita' di tali flussi e dei rispettivi dati, al
fine di computare il relativo riciclo organico negli
obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei
rifiuti di imballaggi;
i) riformare la disciplina della prevenzione della
formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 1, numero 10), della direttiva (UE) 2018/851,
e all'art. 1, numeri 3) e 4), della direttiva (UE)
2018/852, disciplinando anche la modalita' di raccolta dei
rifiuti dispersi nell'ambiente marino e lacuale e la
gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra;
disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come
attivita' non soggetta ad autorizzazione ambientale e
definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi;
l) riordinare l'elenco dei rifiuti e delle
caratteristiche di pericolo in attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 1, numero 7), della direttiva
(UE) 2018/851, provvedendo anche all'adeguamento al
regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18
dicembre 2014, e alla decisione 2014/955/UE della
Commissione, del 18 dicembre 2014;
m) in considerazione delle numerose innovazioni al
sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal
recepimento delle direttive dell'Unione europea, procedere
a una razionalizzazione complessiva del sistema delle
funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro
riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
1) semplificare i procedimenti amministrativi, in
particolare quelli autorizzatori e quelli normativi;
2) rendere esplicito se si tratta di funzioni
normative o non normative;
3) assicurare il rispetto del principio di leale
collaborazione tra l'ente titolare della funzione e gli
enti territoriali titolari di funzioni connesse, con
garanzia della certezza e della tempestivita' della
decisione finale;
4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli
atti attuativi, evitando in particolare che sia prevista
l'emanazione di atti dei quali non sia certa la
vincolativita' del contenuto o sia comunque incerta la
misura della vincolativita';
5) con riferimento alle competenze dello Stato:
5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le
funzioni per le quali sussiste l'esigenza di un esercizio
unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza
dei livelli di Governo territorialmente piu' circoscritti a
raggiungere efficacemente gli obiettivi;
5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le
funzioni volte alla fissazione di standard, criteri minimi
o criteri di calcolo che devono essere necessariamente
uniformi in tutto il territorio nazionale, anche in
riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva
dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata dei
rifiuti;
5.3) provvedere alla definizione di linee guida
sui contenuti minimi delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152;
5.4) istituire una funzione di pianificazione
nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia
conformativa della pianificazione regionale, con
l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonche' di
casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni
interregionali in base a specifici criteri, tra i quali
devono essere considerate la conformazione del territorio e
le caratteristiche socio-urbanistiche e viarie, anche al
fine di ridurre quanto piu' possibile la movimentazione di
rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialita' degli
impianti esistenti;
5.5) assegnare allo Stato la funzione di
monitoraggio e di verifica dei contenuti dei piani
regionali nonche' della loro attuazione;
5.6) disciplinare il ruolo di supporto
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA) e del sistema nazionale a rete, con
riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro
adeguatezza rispetto al raggiungimento degli obiettivi
previsti dalla legge;
6) con riferimento alle competenze delle regioni:
6.1) configurare la programmazione e la
pianificazione della gestione dei rifiuti, fatte salve
eccezioni determinate, come specifica responsabilita'
regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto
da parte degli enti territoriali minori, comunque nel
rispetto del principio di leale collaborazione, in modo da
assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello
regionale;
6.2) prevedere idonei strumenti, anche
sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni
sul riparto in ambiti ottimali nonche' sull'istituzione e
sulla concreta operativita' dei relativi enti di Governo,
fatta salva la facolta' di cui all'art. 200, comma 7, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6.3) assegnare alle regioni la funzione di
individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di
impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto della
pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi,
tra i quali il dissesto idrogeologico, la saturazione del
carico ambientale e l'assenza di adeguate infrastrutture
d'accesso;
7) con riferimento alle competenze delle province
e delle citta' metropolitane:
7.1) prevedere la possibilita' che
l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o
alla citta' metropolitana, se l'ambito ottimale e'
individuato con riferimento al suo territorio;
7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle
della legge 7 aprile 2014, n. 56, eventualmente
specificando quali funzioni in materia di rifiuti devono
essere considerate fondamentali;
8) con riferimento alle competenze dei comuni:
8.1) mantenere le sole funzioni dimensionalmente
adeguate in base al riassetto del sistema di gestione dei
rifiuti;
8.2) specificare, ove necessario, quali funzioni
in materia di rifiuti devono essere considerate
fondamentali, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione;
9) con riferimento ai compiti di vigilanza e di
controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi regionali
e, ove occorra, provinciali, in caso di funzioni
interconnesse, per garantire che l'inadempimento di una
funzione da parte di un ente di minori dimensioni non
pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di
maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre, alcuni casi
in cui il mancato adempimento di compiti da parte delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane, dei
comuni e degli enti di Governo d'ambito determina la
sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art.
120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresi'
la possibilita' di giovarsi di strutture amministrative per
i relativi interventi sostitutivi e conferendo poteri
adeguati allo scopo;
10) rispettare le competenze delle autonomie
speciali, come risultano dai rispettivi statuti e
dall'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
n) disciplinare la raccolta di particolari
tipologie di rifiuti, come, a titolo esemplificativo, i
rifiuti di costruzione e di demolizione, presso i
rivenditori di prodotti merceologicamente simili ai
prodotti che danno origine a tali rifiuti.
2. I decreti legislativi di attuazione delle
direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
su proposta del Ministro per gli affari europei e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e,
per quanto riguarda il recepimento della direttiva in
materia di imballaggi, della salute. I medesimi decreti,
limitatamente alle disposizioni del comma 1, lettera m),
del presente articolo, sono adottati previa intesa in sede
di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della legge
24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2020, n. 110, S.O.:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
cosi' recita:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 177 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 177 (Campo di applicazione e finalita'). - 1.
La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in
attuazione delle direttive comunitarie, in particolare
della direttiva 2008/98/CE cosi' come modificata dalla
direttiva (UE) 2018/851, prevedendo misure volte a
proteggere l'ambiente e la salute umana, evitando o
riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi
della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo
gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e
migliorandone l'efficacia e l'efficienza che costituiscono
elementi fondamentali per il passaggio a un'economia
circolare e per assicurare la competitivita' a lungo
termine dell'Unione.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
pubblico interesse.
3. Sono fatte salve disposizioni specifiche,
particolari o complementari, conformi ai principi di cui
alla parte quarta del presente decreto adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la
gestione di determinate categorie di rifiuti.
4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che
potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il
suolo, nonche' per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa
vigente.
5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui
ai commi da 1 a 4, lo Stato, le regioni, le province
autonome e gli enti locali esercitano i poteri e le
funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione
dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna
azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi,
contratti di programma o protocolli d'intesa anche
sperimentali, di soggetti pubblici o privati.
6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono,
altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in
un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da
perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di
accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti
direttamente o indirettamente le materie ambientali, con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo
i criteri e con le modalita' di cui all'art. 195, comma 2,
lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione
nel settore delle norme e delle regolazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, previste dalle direttive comunitarie e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento
alla legge 21 giugno 1986, n. 317.
7. Le regioni e le province autonome adeguano i
rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte
quarta del presente decreto entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
8. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli
obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte
quarta del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi del
supporto tecnico dell'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA), senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 178 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 178 (Principi). - 1. La gestione dei rifiuti e'
effettuata conformemente ai principi di precauzione, di
prevenzione, di sostenibilita', di proporzionalita', di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i
rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonche'
del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei
rifiuti e' effettuata secondo criteri di efficacia,
efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica
ed economica, nonche' nel rispetto delle norme vigenti in
materia di partecipazione e di accesso alle informazioni
ambientali.».
- Il testo dell'art. 179 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 179 (Criteri di priorita' nella gestione dei
rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto
della seguente gerarchia:
a) prevenzione;
b) preparazione per il riutilizzo;
c) riciclaggio;
d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero
di energia;
e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di
priorita' di cio' che costituisce la migliore opzione
ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,
devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le
opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177,
commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo,
tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,
ivi compresa la fattibilita' tecnica e la praticabilita'
economica.
3. Con riferimento a flussi di rifiuti specifici e'
consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di
priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia previsto nella
pianificazione nazionale e regionale e consentito
dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai sensi del
Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV,
della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, nel rispetto del principio di precauzione e
sostenibilita', in base ad una specifica analisi degli
impatti complessivi della produzione e della gestione di
tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario,
in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale
ed economico, ivi compresi la fattibilita' tecnica e la
protezione delle risorse.
4. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro della salute, possono essere individuate, con
riferimento a flussi di rifiuti specifici, le opzioni che
garantiscono, in conformita' a quanto stabilito dai commi
da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione
della salute umana e dell'ambiente.
5. Le pubbliche amministrazioni perseguono,
nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative
dirette a favorire il rispetto della gerarchia del
trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare
mediante:
a) la promozione dello sviluppo di tecnologie
pulite, che permettano un uso piu' razionale e un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione della messa a punto tecnica e
dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo
da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per
la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento,
ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i
rischi di inquinamento;
c) la promozione dello sviluppo di tecniche
appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose
contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
d) la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e
di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con
materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il
mercato dei materiali medesimi;
e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di
combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in generale,
l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre
energia.
6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei
rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante
la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni
altra operazione di recupero di materia sono adottate con
priorita' rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di
energia.
7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi
del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie
uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite
mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la
divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti
economici, di criteri in materia di procedure di evidenza
pubblica, e di altre misure necessarie.
8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 183 (Definizioni). - 1. Ai fini della parte
quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si
intende per:
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia
l'obbligo di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o
piu' caratteristiche di cui all'allegato I della parte
quarta del presente decreto;
b-bis)"rifiuto non pericoloso": rifiuto non
contemplato dalla lettera b);
b-ter) "rifiuti urbani":
1. i rifiuti domestici indifferenziati e da
raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone,
vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti
ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta
differenziata provenienti da altre fonti che sono simili
per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati
nell'allegato L-quater prodotti dalle attivita' riportate
nell'allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde
pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi,
nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,
esumazioni ed estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti
provenienti da attivita' cimiteriale diversi da quelli di
cui ai punti 3, 4 e 5.
b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione" i
rifiuti prodotti dalle attivita' di costruzione e
demolizione;
b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di
cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di
preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonche'
delle relative norme di calcolo e non pregiudica la
ripartizione delle responsabilita' in materia di gestione
dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
b-sexies) i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura,
della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e
degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi
compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i
rifiuti da costruzione e demolizione;
c) "oli usati": qualsiasi olio industriale o
lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio
all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione,
nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) "rifiuti organici": rifiuti biodegradabili di
giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti
da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attivita'
all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti
vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli
impianti dell'industria alimentare;
d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di
cui all'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati
rifiuti;
e) "autocompostaggio": compostaggio degli scarti
organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze
domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito
del materiale prodotto;
f) "produttore di rifiuti": il soggetto la cui
attivita' produce rifiuti e il soggetto al quale sia
giuridicamente riferibile detta produzione (produttore
iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la
natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo
produttore);
g) "produttore del prodotto": qualsiasi persona
fisica o giuridica che professionalmente sviluppi,
fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
g-bis) "regime di responsabilita' estesa del
produttore": le misure volte ad assicurare che ai
produttori di prodotti spetti la responsabilita'
finanziaria o la responsabilita' finanziaria e
organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita
in cui il prodotto diventa un rifiuto;
h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che ne e' in possesso;
i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce in
qualita' di committente, al fine di acquistare e
successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti
che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
l) "intermediario": qualsiasi impresa che dispone
il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di
terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la
materiale disponibilita' dei rifiuti;
m) "prevenzione": misure adottate prima che una
sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che
riducono:
1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso il
riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di
vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti
sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in
materiali e prodotti;
n) "gestione dei rifiuti": la raccolta, il
trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo
smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali
operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in
qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono
attivita' di gestione dei rifiuti le operazioni di
prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari
alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e
piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine
antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente
necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi
li hanno depositati;
o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la
cernita preliminare e il deposito preliminare alla
raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta
di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in un
impianto di trattamento;
p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un
flusso di rifiuti e' tenuto separato in base al tipo ed
alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il
trattamento specifico;
q) "preparazione per il riutilizzo": le operazioni
di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso
cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti
sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza
altro pretrattamento;
r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la
quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono
reimpiegati per la stessa finalita' per la quale erano
stati concepiti;
s) "trattamento": operazioni di recupero o
smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o
dello smaltimento;
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui
principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una
particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto
riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
t-bis) "recupero di materia": qualsiasi operazione
di recupero diversa dal recupero di energia e dal
ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso
comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo,
il riciclaggio e il riempimento;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero
attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere
prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro
funzione originaria o per altri fini. Include il
trattamento di materiale organico ma non il recupero di
energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da
utilizzare quali combustibili o in operazioni di
riempimento;
u-bis) "riempimento": qualsiasi operazione di
recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi
della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono
sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei
ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'
strettamente necessaria a perseguire tali fini;
v) "rigenerazione degli oli usati": qualsiasi
operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di
base mediante una raffinazione degli oli usati, che
comporti in particolare la separazione dei contaminanti,
dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa dal
recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo delle operazioni di smaltimento;
aa) "stoccaggio": le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte
quarta del presente decreto, nonche' le attivita' di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva
di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla
medesima parte quarta;
bb) "deposito temporaneo prima della raccolta": il
raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli
stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento,
effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'art.
185-bis;
cc) "combustibile solido secondario (CSS)": il
combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le
caratteristiche di classificazione e di specificazione
individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e
successive modifiche ed integrazioni; fatta salva
l'applicazione dell'art. 184-ter, il combustibile solido
secondario, e' classificato come rifiuto speciale;
dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal
trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti
indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche,
da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e
sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di
qualita';
ee) "compost": prodotto ottenuto dal compostaggio,
o da processi integrati di digestione anaerobica e
compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente,
di altri materiali organici non qualificati come rifiuti,
di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che
rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla
vigente normativa in tema di fertilizzanti e di
compostaggio sul luogo di produzione;
ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla
digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti
separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme
tecniche da emanarsi con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali;
gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera di cui
all'art. 268, comma 1, lettera b);
hh) "scarichi idrici": le immissioni di acque
reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff);
ii) "inquinamento atmosferico": ogni modifica
atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a);
ll) "gestione integrata dei rifiuti": il complesso
delle attivita', ivi compresa quella di spazzamento delle
strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
la gestione dei rifiuti;
mm) «centro di raccolta»: area presidiata ed
allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica, per l'attivita' di raccolta mediante
raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per
frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto
agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei
centri di raccolta e' data con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
nn) "migliori tecniche disponibili": le migliori
tecniche disponibili quali definite all'art. 5, comma 1,
lett. l-ter) del presente decreto;
oo) "spazzamento delle strade": modalita' di
raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle
strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico
escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede
stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di
garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito;
pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema di
raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del
presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
sulla base di un accordo di programma stipulato tra la
pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni
territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro
stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili
della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di
trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione
definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla
convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto
di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della
piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto
dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della
predetta convenzione;
qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od oggetto
che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma
1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art.
184-bis, comma 2;
qq-bis) "compostaggio di comunita'": compostaggio
effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e non
domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani
prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost
prodotto da parte delle utenze conferenti.
qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico aerobico
di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla
produzione di compost dai rifiuti organici differenziati
alla fonte, da altri materiali organici non qualificati
come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice
organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di
fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della parte quarta
del presente decreto relative alla disciplina delle
attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.».
- Il testo dell'art. 184 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 184 (Classificazione). - 1. Ai fini
dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i
rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti
urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosita', in rifiuti pericolosi e rifiuti non
pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183,
comma 1, lettera b-ter).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della
pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attivita' di
costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti che derivano
dalle attivita' di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'art. 184-bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni
artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita'
di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue, nonche' i rifiuti da
abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti
fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se
diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter);
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta
del presente decreto.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla
parte quarta del presente decreto include i rifiuti
pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione
dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso e'
vincolante per quanto concerne la determinazione dei
rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una
sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso
sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la
definizione di cui all'art. 183. La corretta attribuzione
dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo
dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle
Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema
nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed
approvate con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
notifica immediatamente alla Commissione europea i casi di
cui all'art. 7 della direttiva 2008/98/CE e fornisce alla
stessa tutte le informazioni pertinenti.
5-bis. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, con il Ministro della
salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione
europea e del presente decreto legislativo, le speciali
procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia,
nonche' per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio
degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai
sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle
infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare
ed alla sicurezza nazionale, cosi' come individuati con
decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il
trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e
oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi
militari ausiliarie e del naviglio dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo
delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti nel
quadro e nei ruoli speciali del naviglio militare dello
Stato.
5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze
armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del comandante,
il registro delle attivita' a fuoco. Nel registro sono
annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna
attivita':
a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati;
b) il munizionamento utilizzato;
c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e di
arrivo dei proiettili.
5-bis.2. Il registro di cui al comma 5-bis.1 e'
conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima
annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di vigilanza
e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del
lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di
rispettiva competenza.
5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del periodo
esercitativo, il direttore del poligono avvia le attivita'
finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento
impiegato. Tali attivita' devono concludersi entro
centottanta giorni al fine di assicurare i successivi
adempimenti previsti dagli articoli 1 e seguenti del
decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile
2010.
5-ter. La declassificazione da rifiuto pericoloso a
rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta attraverso
una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti
una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze
pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso del rifiuto.
5-quater. L'obbligo di etichettatura dei rifiuti
pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo di tenuta dei
registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni
separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento
o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano ottenuto
l'autorizzazione o siano registrate in conformita' agli
articoli 208, 212, 214 e 216.».
- Il testo dell'art. 184-bis del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 184-bis (Sottoprodotto). - 1. E' un
sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183,
comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un
processo di produzione, di cui costituisce parte
integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di
tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara'
utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo
processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato
direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso
dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la
sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a
impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1,
possono essere adottate misure per stabilire criteri
qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche'
specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti garantendo un
elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute
umana favorendo, altresi', l'utilizzazione attenta e
razionale delle risorse naturale dando priorita' alle
pratiche replicabili di simbiosi industriale. All'adozione
di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla
disciplina comunitaria.
[2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto
2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di
cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che
provengono da attivita' o opere soggette a valutazione
d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata
ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si
applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'art. 109
presente decreto.».
- Il testo dell'art. 184-ter del citato decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di
rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e'
stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il
riciclaggio, e soddisfi i criteri specifici, da adottare
nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere
utilizzati per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale
sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti
tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e
gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non
portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o
sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se
soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette
condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in
conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso
per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu'
decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e
tengono conto di tutti i possibili effetti negativi
sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda
del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di
recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o
rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6,
paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori, che includono:
a) materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai
fini dell'operazione di recupero;
b) processi e tecniche di trattamento consentiti;
c) criteri di qualita' per i materiali di cui e'
cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
recupero in linea con le norme di prodotto applicabili,
compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se
necessario;
d) requisiti affinche' i sistemi di gestione
dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della
qualita', l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del
caso;
e) un requisito relativo alla dichiarazione di
conformita'.
In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi
del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle
procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5
febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai
regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17
novembre 2005, n. 269.
3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 3 comunicano all'ISPRA i
nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o
rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi
al soggetto istante.
3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la
protezione dell'ambiente territorialmente competente
delegata dal predetto Istituto, controlla a campione,
sentita l'autorita' competente di cui al comma 3-bis, in
contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
delle modalita' operative e gestionali degli impianti, ivi
compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonche' alle condizioni di cui al comma 1,
redigendo, in caso di non conformita', apposita relazione.
Il procedimento di controllo si conclude entro sessanta
giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA o l'Agenzia
regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica
entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al
fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e
l'omogeneita' dei controlli di cui al presente comma sul
territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui al comma
3-ter, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nei sessanta giorni successivi,
adotta proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato
recepimento degli esiti dell'istruttoria contenuti nella
relazione di cui al comma 3-ter, e le trasmette
all'autorita' competente. L'autorita' competente avvia un
procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da
parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui al
presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,
la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva
comunicazione della conclusione del procedimento al
Ministero medesimo. Resta salva la possibilita' per
l'autorita' competente di adottare provvedimenti di natura
cautelare.
3-quinquies. Decorsi centottanta giorni dalla
comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento
di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa diffida,
anche mediante un commissario ad acta, all'adozione dei
provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario non
e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni
attribuite ai sensi del presente comma e il medesimo
commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o
altri emolumenti, comunque denominati.
3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una
relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel
corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la comunica al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare entro il 31 dicembre.
3-septies. Al fine del rispetto dei principi di
trasparenza e di pubblicita', e' istituito presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare il registro nazionale per la raccolta delle
autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate
concluse ai sensi del presente articolo. Le autorita'
competenti, al momento del rilascio, comunicano al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi,
riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti delle procedure
semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sono definite le
modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
di cui al presente comma. A far data dall'effettiva
operativita' del registro di cui al presente comma, la
comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con
la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per
gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini
del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero
e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 20
novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di
ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o
recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti
si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza, per
la prima volta, un materiale che ha cessato di essere
considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul mercato
o che immette un materiale sul mercato per la prima volta
dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede
affinche' il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai
sensi della normativa applicabile in materia di sostanze
chimiche e prodotti collegati. Le condizioni di cui al
comma 1 devono essere soddisfatte prima che la normativa
sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al
materiale che ha cessato di essere considerato un
rifiuto.».
- Il testo dell'art. 185 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte
quarta del presente decreto:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato
in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con
altre formazioni a norma del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di
stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo
contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto
dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti
contaminati;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo
stato naturale escavato nel corso di attivita' di
costruzione, ove sia certo che esso verra' riutilizzato a
fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
in cui e' stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma
2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro
materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso
quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche
colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o
per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di
fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi,
mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente
ne' mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della
parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da
altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le
rispettive norme nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i
prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n.
1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di
produzione di biogas o di compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse
dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per
eradicare epizoozie, e smaltite in conformita' del
regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come
materie prime per mangimi di cui all'art. 3, paragrafo 2,
lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio e che non sono costituite ne'
contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative
comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di
applicazione della Parte Quarta del presente decreto i
sedimenti spostati all'interno di acque superficiali o
nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della
gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della
prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti
di inondazioni o siccita' o ripristino dei suoli se e'
provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della
decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000,
e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro
materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi
da quelli in cui sono stati escavati, devono essere
valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma
1, lettera a), 184-bis e 184-ter.».
- Il testo dell'art. 194 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 194 (Spedizioni transfrontaliere). - 1. Le
spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate
dai regolamenti comunitari che regolano la materia, dagli
accordi bilaterali di cui agli articoli 41 e 43 del
regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma
4.
2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e 43
del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra
lo Stato della Citta' del Vaticano, la Repubblica di San
Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di
rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo Stato della
Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 42 del predetto
regolamento.
3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto
internazionale di merci, le imprese che effettuano il
trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono
iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali di cui
all'art. 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per
il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri, non e'
subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie di
cui al comma 10 del medesimo art. 212.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, della salute,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei
trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n.
1013/2006 sono disciplinati:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi
delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni
dei rifiuti, di cui all'art. 6 del predetto regolamento;
tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le
imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n.
761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in
possesso della certificazione ambientale ai sensi della
norma Uni En Iso 14001;
b) le spese amministrative poste a carico dei
notificatori ai sensi dell'art. 29, del regolamento;
c) le specifiche modalita' per il trasporto dei
rifiuti negli Stati di cui al comma 2.
5. Sino all'adozione del decreto di cui al comma 4,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n.
1013/2006:
a) le autorita' competenti di spedizione e di
destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l'autorita' di transito e' il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) corrispondente e' il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
7. Le regioni e le province autonome comunicano le
informazioni di cui all'art. 56 del regolamento (CE) n.
1013/2006 al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per il successivo inoltro alla
Commissione dell'Unione europea, nonche', entro il 30
settembre di ogni anno, i dati, riferiti all'anno
precedente, previsti dall'art. 13, comma 3, della
Convenzione di Basilea, ratificata con legge 18 agosto
1993, n. 340. La comunicazione dei dati relativi alle
spedizioni di rifiuti e' effettuata in formato elettronico
utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, la quale garantisce l'interoperabilita' con il
Registro elettronico nazionale di cui all'art. 188-bis.».
- Il testo dell'art. 195 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 195 (Competenze dello Stato). - 1. Ferme
restando le ulteriori competenze statali previste da
speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta
del presente decreto, spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all'attuazione della parte quarta del presente
decreto, da esercitare ai sensi dell'art. 8 della legge 15
marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'art.
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
b) la definizione dei criteri generali e delle
metodologie per la gestione integrata dei rifiuti;
b-bis) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui contenuti minimi
delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208,
215 e 216;
b-ter) la definizione di linee guida, sentita la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le attivita' di
recupero energetico dei rifiuti;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure
per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme
di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonche' per ridurne la
pericolosita';
d) l'individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale,
che presentano le maggiori difficolta' di smaltimento o
particolari possibilita' di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantita'
complessiva dei rifiuti medesimi;
e) l'adozione di criteri generali per la redazione
di piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il
recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'individuazione, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, degli impianti
di recupero e di smaltimento di preminente interesse
nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese; l'individuazione e' operata, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un
programma, adottato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e
inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la loro realizzazione. Nell'individuare le
infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al
presente comma il Governo procede secondo finalita' di
riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio
nazionale. Il Governo indica nel disegno di legge
finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le risorse necessarie,
anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a
favore degli enti locali, che integrano i finanziamenti
pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;
g) la definizione, nel rispetto delle attribuzioni
costituzionali delle regioni, di un piano nazionale di
comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'
operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di
un Programma, formulato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
inserito nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione;
h) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare
la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
i) l'individuazione delle iniziative e delle
azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e il
recupero di rifiuti, nonche' per promuovere il mercato dei
materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da
parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti
economici, anche ai sensi dell'art. 52, comma 56, lettera
a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare 8 maggio 2003, n. 203;
l) l'individuazione di obiettivi di qualita' dei
servizi di gestione dei rifiuti;
m) la determinazione di criteri generali,
differenziati per i rifiuti urbani e per i rifiuti
speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di
cui all'art. 199 con particolare riferimento alla
determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
delle linee guida per la individuazione degli Ambiti
territoriali ottimali, da costituirsi ai sensi dell'art.
200, e per il coordinamento dei piani stessi;
n) la determinazione, relativamente
all'assegnazione della concessione del servizio per la
gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida per la definizione
delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di
ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche
con riferimento agli elementi economici relativi agli
impianti esistenti;
o) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed
i modi della cooperazione fra gli enti locali, anche con
riferimento alla riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita';
p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle
caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione
degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
q) l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa
l'emanazione di specifiche linee guida, per
l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
r) la determinazione, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, delle linee guida, dei criteri
generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonche' la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione
dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli
inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale;
s) la determinazione delle metodologie di calcolo e
la definizione di materiale riciclato per l'attuazione
dell'art. 196, comma 1, lettera p);
t) l'adeguamento della parte quarta del presente
decreto alle direttive, alle decisioni ed ai regolamenti
dell'Unione europea.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'indicazione dei criteri e delle modalita' di
adozione, secondo principi di unitarieta', compiutezza e
coordinamento, delle norme tecniche per la gestione dei
rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie
di rifiuti, con riferimento anche ai relativi sistemi di
accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art. 178,
comma 5;
b) l'adozione delle norme e delle condizioni per
l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli
articoli 214, 215 e 216, ivi comprese le linee guida
contenenti la specificazione della relazione da allegare
alla comunicazione prevista da tali articoli;
c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e
delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di
talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a
specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di
recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto, mediante decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro
delle attivita' produttive;
e) abrogata;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e
degli standard per il campionamento e l'analisi dei
rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti e delle
capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle
attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri
generali per la determinazione delle garanzie finanziarie
in favore delle regioni, con particolare riferimento a
quelle dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di
cui all'art. 212, secondo la modalita' di cui al comma 9
dello stesso articolo;
h) la definizione del modello e dei contenuti del
formulario di cui all'art. 193 e la regolamentazione del
trasporto dei rifiuti;
i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che
per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche
possono essere smaltiti direttamente in discarica;
l) l'adozione di un modello uniforme del registro
di cui all'art. 190 e la definizione delle modalita' di
tenuta dello stesso, nonche' l'individuazione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
m) l'individuazione dei rifiuti elettrici ed
elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a);
n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta
del presente decreto;
o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita'
e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto
mediante compostaggio, con particolare riferimento
all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi del
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e del prodotto
di qualita' ottenuto mediante compostaggio da rifiuti
organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata;
p) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti
nelle acque marine, in conformita' alle disposizioni
stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni
internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su
proposta dell'autorita' marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve
essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto
da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;
q) l'individuazione della misura delle sostanze
assorbenti e neutralizzanti, previamente testate da
universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi
gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica,
manutenzione, deposito e sostituzione di accumulatori, al
fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del sottosuolo
e di evitare danni alla salute e all'ambiente derivanti
dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto della dimensione
degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
di sversamento connesso alla tipologia dell'attivita'
esercitata;
r) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie ed anche in deroga alle
disposizioni della parte quarta del presente decreto, di
forme di semplificazione degli adempimenti amministrativi
per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di
rifiuti destinati al recupero e conferiti direttamente
dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ai
produttori, ai distributori, a coloro che svolgono
attivita' di istallazione e manutenzione presso le utenze
domestiche dei beni stessi o ad impianti autorizzati alle
operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6
e R9 dell'Allegato C alla parte quarta del presente
decreto, da adottarsi con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disciplina;
s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti;
t) predisposizione di linee guida per
l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni
di recupero e smaltimento da inserire nei provvedimenti
autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche in
conformita' a quanto disciplinato in materia dalla
direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni;
u) individuazione dei contenuti tecnici minimi da
inserire nei provvedimenti autorizzativi di cui agli
articoli 208, 209, 211;
v) predisposizione di linee guida per
l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e
delle metodologie per la classificazione dei rifiuti
pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta del
presente decreto.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dalla
parte quarta del presente decreto, le funzioni di cui al
comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con i
Ministri delle attivita' produttive, della salute e
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dalla
parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle
attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche',
quando le predette norme riguardino i rifiuti agricoli ed
il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con
i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della
sorveglianza e dell'accertamento degli illeciti in
violazione della normativa in materia di rifiuti nonche'
della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti
illegali dei rifiuti provvedono il Comando carabinieri
tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie di
porto; puo' altresi' intervenire il Corpo forestale dello
Stato e possono concorrere la Guardia di finanza e la
Polizia di Stato.
5-bis. Nelle more dell'esercizio da parte dello Stato
delle competenze di cui al comma 2, lettere a) e g), le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono
disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo di
adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6
mesi.».
- Il testo dell'art. 198 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
«Art. 198 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni
concorrono, nell'ambito delle attivita' svolte a livello
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 200 e
con le modalita' ivi previste, alla gestione dei rifiuti
urbani. Sino all'inizio delle attivita' del soggetto
aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta
dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art. 202, i comuni
continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo
smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui
all'art. 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed
economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai
sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare:
a) le misure per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei
rifiuti urbani;
b) le modalita' del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalita' del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di
garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di
rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei
rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184,
comma 2, lettera f);
e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di
imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche,
fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalita' di esecuzione della pesata dei
rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
g) soppressa.
2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire al
di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani
previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti
sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di riciclaggio dei rifiuti urbani.
3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione, alla
provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste.
4. I comuni sono altresi' tenuti ad esprimere il
proprio parere in ordine all'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.».