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DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 

  Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, recante delega al  Governo

per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione

in materia ambientale e misure di diretta applicazione; 

  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante

disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza

del Consiglio dei ministri; 

  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15

marzo 1997, n. 59; 

  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli

effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/851,  che  modifica  la  direttiva

2008/98/CE relativa ai rifiuti; 

  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/852,  che  modifica  la  direttiva

1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni;

  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in

particolare, l'articolo 16; 

  Visto  l'articolo  1  della  legge  24  aprile  2020,  n.  27,   di

conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo

2020, n. 18, e in particolare il comma 3,  il  quale  dispone  che  i

termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il  10

febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di

entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti

dalla data di scadenza di ciascuno di essi; 

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 5 marzo 2020; 

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  nonche'  l'intesa

della Conferenza  medesima,  ai  sensi  dell'articolo  9  del  citato

decreto legislativo n. 281 del 1997, limitatamente alle  disposizioni

di attuazione del criterio direttivo di cui al comma 1,  lettera  m),

dell'articolo 16 della legge n. 117 del 2019, resi nella  seduta  del

26 giugno 2020; 

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica; 

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 7 agosto 2020; 

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico  e,  per  quanto  riguarda  il  recepimento  della

direttiva in materia di imballaggi, della salute; 

 

    Emana 

 

   il seguente decreto legislativo: 

 

    Art. 1 

 

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme

  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati

  - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali. 

 

  1. All'articolo 177, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n.  152,  dopo  le  parole  «delle  direttive  comunitarie,  in

particolare della direttiva 2008/98/CE,» sono aggiunte  le  seguenti:

«cosi' come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851»; le  parole  da

«prevenendo o riducendo gli impatti negativi» sono  sostituite  dalle

seguenti: «evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti

negativi»; dopo le parole «migliorandone l'efficacia»  sono  aggiunte

le seguenti: «e l'efficienza che costituiscono elementi  fondamentali

per  il  passaggio  a  un'economia  circolare  e  per  assicurare  la

competitivita' a lungo termine dell'Unione». 

  2. Al comma 1 dell'articolo 178 del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n.152, dopo le parole:  «beni  da  cui  originano  i  rifiuti,»

inserire le seguenti: «nel rispetto del principio di concorrenza»; 

  3. L'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore). - 1. Al fine

di rafforzare il riutilizzo, la  prevenzione,  il  riciclaggio  e  il

recupero dei rifiuti, con  uno  o  piu'  decreti  adottati  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di

concerto con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  sentita  la

Conferenza unificata, sono istituiti,  anche  su  istanza  di  parte,

regimi di responsabilita' estesa  del  produttore.  Con  il  medesimo

decreto sono definiti, per singolo regime di  responsabilita'  estesa

del produttore, i requisiti, nel rispetto  dell'articolo  178-ter,  e

sono altresi' determinate le misure che includono l'accettazione  dei

prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali

prodotti e la successiva gestione  dei  rifiuti,  la  responsabilita'

finanziaria per tali attivita' nonche' misure volte ad assicurare che

qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente  sviluppi,

fabbrichi, trasformi, tratti, venda o  importi  prodotti  (produttore

del  prodotto)  sia  soggetto  ad  una  responsabilita'  estesa   del

produttore. Sono fatte salve le discipline di responsabilita'  estesa

del produttore di cui agli  articoli  217  e  seguenti  del  presente

decreto.

  2.  La  responsabilita'  estesa  del  produttore  del  prodotto  e'

applicabile fatta salva la responsabilita' della gestione dei rifiuti

di cui all'articolo 188, comma  1,  e  fatta  salva  la  legislazione

esistente concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici. 

  3. I regimi di responsabilita' estesa del produttore istituiti  con

i decreti  di  cui  al  comma  1  prevedono  misure  appropriate  per

incoraggiare una progettazione dei prodotti  e  dei  loro  componenti

volta a ridurne gli impatti ambientali e  la  produzione  di  rifiuti

durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad

assicurare che il recupero e lo smaltimento  dei  prodotti  che  sono

diventati rifiuti avvengano secondo i criteri  di  priorita'  di  cui

all'articolo 179 e nel rispetto del comma 4 dell'articolo  177.  Tali

misure incoraggiano, tra l'altro, lo sviluppo,  la  produzione  e  la

commercializzazione di prodotti  e  componenti  dei  prodotti  adatti

all'uso  multiplo,  contenenti  materiali   riciclati,   tecnicamente

durevoli  e  facilmente  riparabili  e  che,  dopo  essere  diventati

rifiuti, sono adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati

per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei  rifiuti.  Le

misure tengono conto  dell'impatto  dell'intero  ciclo  di  vita  dei

prodotti,  della  gerarchia  dei  rifiuti  e,  se  del  caso,   della

potenzialita' di riciclaggio multiplo. 

  4. I decreti di cui al comma 1: 

    a)   tengono   conto   della   fattibilita'   tecnica   e   della

praticabilita' economica nonche' degli impatti complessivi  sanitari,

ambientali  e  sociali,  rispettando  l'esigenza  di  assicurare   il

corretto funzionamento del mercato interno; 

    b) disciplinano le eventuali modalita' di riutilizzo dei prodotti

nonche'  di  gestione  dei  rifiuti  che  ne  derivano  ed  includono

l'obbligo di mettere a  disposizione  del  pubblico  le  informazioni

relative alla modalita' di riutilizzo e riciclo; 

    c) prevedono specifici obblighi per gli aderenti al sistema. 

  5. Nelle  materie  di  competenza  del  Ministero  delle  politiche

agricole alimentari e forestali, i regimi di  responsabilita'  estesa

del produttore sono istituiti e disciplinati, ai sensi del  comma  1,

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare e del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, di concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,

sentita la Conferenza unificata.». 

  4. Dopo l'articolo 178-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, e' inserito il seguente: 

  «Art.  178-ter   (Requisiti   generali   minimi   in   materia   di

responsabilita'  estesa  del  produttore).   -   1.   I   regimi   di

responsabilita'  estesa  del   produttore   rispettano   i   seguenti

requisiti:

    a) definizione dei ruoli  e  delle  responsabilita'  di  tutti  i

pertinenti attori coinvolti nelle  diverse  filiere  di  riferimento,

compresi i produttori che immettono prodotti sul  mercato  nazionale,

le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di  prodotti,

gli obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,

i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita' locali  e,  ove

applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il

riutilizzo e le imprese dell'economia sociale; 

    b) definizione in  linea  con  la  gerarchia  dei  rifiuti  degli

obiettivi di gestione dei rifiuti,  volti  a  conseguire  almeno  gli

obiettivi quantitativi rilevanti per  il  regime  di  responsabilita'

estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di  cui

al  presente  decreto  ed  alle   direttive   94/62/CE,   2000/53/CE,

2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  e

definiscono,  ove  opportuno,  altri   obiettivi   quantitativi   e/o

qualitativi considerati rilevanti per il  regime  di  responsabilita'

estesa del produttore; 

    c) adozione di un sistema  di  comunicazione  delle  informazioni

relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta  e

sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti,  specificando

i flussi dei materiali di rifiuto e di altri dati pertinenti ai  fini

della lettera b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui

al comma 8; 

    d) adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori

e importatori di prodotti, nel rispetto del principio  di  equita'  e

proporzionalita'   in   relazione   alla   quota   di    mercato    e

indipendentemente dalla loro provenienza; 

    e) assicurazione che i produttori del  prodotto  garantiscano  la

corretta informazione  agli  utilizzatori  del  loro  prodotto  e  ai

detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilita' estesa

del produttorecirca le misure di prevenzione dei  rifiuti,  i  centri

per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i  sistemi  di

ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione  della  dispersione

dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i detentori di  rifiuti

a conferire i rifiuti ai sistemi esistenti di raccolta differenziata,

in particolare, se del caso, mediante incentivi economici. 

  2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: 

    a) una copertura geografica della rete di  raccolta  dei  rifiuti

corrispondente alla  copertura  geografica  della  distribuzione  dei

prodotti, senza limitare la raccolta alle aree  in  cui  la  raccolta

stessa  e  gestione  dei  rifiuti  sono  piu'  proficue  e   fornendo

un'adeguata disponibilita' dei sistemi di raccolta dei rifiuti  anche

nelle zone piu' svantaggiate; 

    b) idonei mezzi finanziari o mezzi finanziari e organizzativi per

soddisfare gli obblighi derivanti dalla  responsabilita'  estesa  del

produttore;

    c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati da regolari

verifiche indipendenti, e inviate al soggetto di cui al comma 4,  per

valutare:

      1. la loro gestione finanziaria,  compreso  il  rispetto  degli

obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 

      2. la qualita' dei dati raccolti e  comunicati  in  conformita'

del comma 1, lettera c) e delle disposizioni del regolamento (CE)  n.

1013/2006;

    d)  pubblicita'  delle  informazioni  sul   conseguimento   degli

obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma 1, lettera  b),  e,

nel caso di adempimento  collettivo  degli  obblighi  in  materia  di

responsabilita' estesa del produttore, informazioni altresi' su: 

      1. proprieta' e membri; 

      2. contributi finanziari versati da produttori di prodotti  per

unita' venduta o per tonnellata di prodotto immessa sul mercato; 

      3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 

  3. I produttori, in adempimento ai propri obblighi derivanti  dalla

responsabilita'  estesa  del  produttore,   versano   un   contributo

finanziario affinche' lo stesso: 

    a) copra i seguenti  costi  per  i  prodotti  che  il  produttore

immette sul mercato nazionale: 

      1) costi della raccolta differenziata di  rifiuti  e  del  loro

successivo trasporto; 

      2)  costi  della  cernita  e  del  trattamento  necessario  per

raggiungere gli obiettivi dell'Unione  in  materia  di  gestione  dei

rifiuti tenendo conto degli introiti ricavati dal  riutilizzo,  dalla

vendita dei rifiuti derivanti  dai  propri  prodotti,  dalla  vendita

delle materie prime secondarie ottenute  dai  propri  prodotti  e  da

cauzioni di deposito non reclamate; 

      3) costi necessari a raggiungere altri traguardi e obiettivi di

cui al comma 1, lettera b); 

      4) costi di una  congrua  informazione  agli  utilizzatori  dei

prodotti e ai detentori di rifiuti a norma del comma 1, lettera e); 

      5) costi della raccolta e della comunicazione dei dati a  norma

del comma 1, lettera c); 

    b) nel caso di adempimento collettivo degli obblighi  in  materia

di  responsabilita'  estesa  del  produttore,   sia   modulato,   ove

possibile, per singoli prodotti  o  gruppi  di  prodotti  simili,  in

particolare tenendo  conto  della  loro  durevolezza,  riparabilita',

riutilizzabilita' e  riciclabilita'  e  della  presenza  di  sostanze

pericolose, adottando in tal modo un approccio basato  sul  ciclo  di

vita e in linea con gli obblighi fissati dalla  pertinente  normativa

dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri armonizzati al fine

di garantire il buon funzionamento del mercato interno; 

    c) non superi i costi che sono necessari per fornire  servizi  di

gestione dei rifiuti in modo efficiente in  termini  di  costi.  Tali

costi sono stabiliti, sentita l'Autorita' di regolazione per energia,

reti  e  ambiente  (ARERA),  in  modo  trasparente  tra  i   soggetti

interessati.

  4. La lettera a) di cui al comma 3 non  si  applica  ai  regimi  di

responsabilita'  estesa  del  produttore  di   cui   alle   direttive

2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.  Il  principio  della  copertura

finanziaria dei costi, cosi' come declinato alla lettera a) del comma

3  puo'  essere  derogato,  previa   autorizzazione   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ove  ricorra

la necessita' di garantire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la

sostenibilita' economica del  regime  di  responsabilita'  estesa,  a

condizione che: 

    a) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore

istituiti con direttive europee, per  raggiungere  gli  obiettivi  in

materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti  sostengano

almeno l'80 per cento dei costi necessari; 

    b) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore

istituiti dopo il 4 luglio 2018  per  raggiungere  gli  obiettivi  in

materia di gestione dei rifiuti, i produttori di prodotti  sostengano

almeno l'80 per cento dei costi necessari; 

    c) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore

istituiti prima del 4 luglio 2018 per raggiungere  gli  obiettivi  in

materia di gestione dei rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50

per cento dei costi necessari; 

    d) e a condizione  che  i  rimanenti  costi  siano  sostenuti  da

produttori originali di rifiuti o distributori. 

  5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre  la  quota  dei

costi sostenuti dai produttori di prodotti nell'ambito dei regimi  di

responsabilita' estesa del produttore istituiti prima  del  4  luglio

2018. 

  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare esercita la funzione di vigilanza e controllo sul rispetto degli

obblighi derivanti dalla responsabilita' estesa del produttore e,  in

particolare:

    a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui al comma 9  nel

Registro nazionale di cui al comma 8 e ne verifica la  correttezza  e

la provenienza; 

    b)  analizza  i  bilanci  di  esercizio   ed   effettua   analisi

comparative tra i diversi sistemi collettivi  evidenziando  eventuali

anomalie;

    c) analizza la determinazione del contributo ambientale di cui al

comma 3; 

    d) controlla che vengano raggiunti gli obbiettivi previsti  negli

accordi di programma  stipulati  dai  sistemi  di  gestione  volti  a

favorire la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei  rifiuti  e

ne monitora l'attuazione; 

    e) verifica la corretta attuazione delle previsioni del  presente

articolo per  ciascun  sistema  istituito  e  per  tutti  i  soggetti

responsabili.

  7. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare sono  definite  le  modalita'  di  vigilanza  e

controllo di cui al comma 6. 

  8.  Al  fine  dello  svolgimento  della  funzione  di  vigilanza  e

controllo di cui al comma 6,  presso  il  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e  del  mare  e'  istituito  il  Registro

nazionale dei produttori al quale i soggetti sottoposti ad un  regime

di responsabilita' estesa del produttore sono  tenuti  ad  iscriversi

secondo le modalita' definite con il decreto di cui al  comma  7;  in

caso di produttori con sede legale in altro Stato Membro  dell'Unione

che immettono prodotti sul territorio nazionale, ai fini di adempiere

agli  obblighi   derivanti   dall'istituzione   di   un   regime   di

responsabilita' estesa, questi  designano  una  persona  giuridica  o

fisica  stabilita  sul  territorio  nazionale  quale   rappresentante

autorizzato  per  l'adempimento  degli  obblighi  e  l'iscrizione  al

Registro.

  9. I soggetti di cui al comma 8 trasmettono al Registro, secondo le

modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 7: i dati relativi

all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le  modalita'

con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi  attraverso

i  quali  i  produttori  adempiono  ai  propri  obblighi,  in   forma

individuale  e  associata,  con  statuto  e  annessa   documentazione

relativa al proprio progetto; entro il 31 ottobre  di  ogni  anno  il

bilancio in caso di sistemi collettivi, il rendiconto  dell'attivita'

di gestione in caso di sistemi individuali; entro il  31  ottobre  di

ogni anno una relazione sulla gestione relativa  all'anno  precedente

contenente  gli  obiettivi   raggiunti   ovvero   le   ragioni   che,

eventualmente,  impediscono  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di

recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni, le modalita'  di

raccolta e di trattamento implementate, le  voci  di  costo  relative

alle diverse operazioni di gestione, inclusa la prevenzione, i ricavi

dalla commercializzazione dei materiali e dal riutilizzo e le entrate

da contributo ambientale; entro il 31 ottobre di ogni anno  un  piano

specifico di prevenzione e  gestione  relativo  all'anno  successivo;

entro il 31 ottobre di ogni anno l'entita' del contributo  ambientale

per  l'anno  successivo  dettagliando  le  voci  di  costo   che   lo

compongono.».

  5. L'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato: 

    a) al comma 3, primo periodo, le  parole  «a  singoli  flussi  di

rifiuti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  flussi  di  rifiuti

specifici»  e  le  parole  «qualora  cio'  sia   giustificato»   sono

sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  cio'   sia   previsto   nella

pianificazione nazionale e regionale e consentito dall'autorita'  che

rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte  II

o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152»; 

    b) al comma 4, primo periodo, le  parole  «a  singoli  flussi  di

rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «a flussi di rifiuti». 

  6.  L'articolo  180  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006  e'

sostituito dal seguente: 

  «Art. 180 (Prevenzione della produzione di rifiuti). - 1.  Al  fine

di promuovere in via prioritaria la prevenzione della produzione  dei

rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo  economico,  il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adotta  il

Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti.   Il   Programma

nazionale di  prevenzione  dei  rifiuti  fissa  idonei  indicatori  e

obiettivi   qualitativi   e   quantitativi   per    la    valutazione

dell'attuazione delle misure  di  prevenzione  dei  rifiuti  in  esso

stabilite.

  2. Fatte salve le misure gia' in essere, il Programma nazionale  di

prevenzione dei rifiuti comprende misure che: 

    a) promuovono  e  sostengono  modelli  di  produzione  e  consumo

sostenibili;

    b) incoraggiano la progettazione, la  fabbricazione  e  l'uso  di

prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse,  durevoli,  anche

in  termini  di  durata  di  vita  e  di  assenza   di   obsolescenza

programmata, scomponibili, riparabili, riutilizzabili e  aggiornabili

nonche' l'utilizzo di  materiali  ottenuti  dai  rifiuti  nella  loro

produzione;

    c) riguardano prodotti che contengono materie prime critiche onde

evitare che tali materie diventino rifiuti; 

    d) incoraggiano il riutilizzo  di  prodotti  e  la  creazione  di

sistemi che promuovono attivita' di riparazione e di  riutilizzo,  in

particolare per le  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  i

tessili e i mobili, nonche' imballaggi  e  materiali  e  prodotti  da

costruzione;

    e)  incoraggiano,  se  del  caso  e  fatti  salvi  i  diritti  di

proprieta' intellettuale, la disponibilita' di pezzi di  ricambio,  i

manuali di istruzioni e di manutenzione, le informazioni  tecniche  o

altri  strumenti,  attrezzature  o   software   che   consentano   la

riparazione e il riutilizzo  dei  prodotti  senza  comprometterne  la

qualita' e la sicurezza; 

    f) riducono la produzione di rifiuti nei processi  inerenti  alla

produzione industriale,  all'estrazione  di  minerali,  all'industria

manifatturiera, alla  costruzione  e  alla  demolizione,  tenendo  in

considerazione le migliori tecniche disponibili; 

    g) riducono la produzione di rifiuti alimentari nella  produzione

primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e

in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e  nei

servizi di ristorazione, nonche' nei nuclei domestici come contributo

all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite di  ridurre

del 50 per cento i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di

vendita al dettaglio  e  di  consumatori  e  di  ridurre  le  perdite

alimentari lungo le catene  di  produzione  e  di  approvvigionamento

entro il 2030. Il Programma  nazionale  di  prevenzione  dei  rifiuti

comprende una specifica sezione dedicata al Programma di  prevenzione

dei rifiuti alimentari che  favorisce  l'impiego  degli  strumenti  e

delle misure finalizzate alla  riduzione  degli  sprechi  secondo  le

disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166; 

    h) incoraggiano  la  donazione  di  alimenti  e  altre  forme  di

ridistribuzione per il consumo umano,  dando  priorita'  all'utilizzo

umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento  per  ottenere  prodotti

non alimentari; 

    i) promuovono la riduzione del contenuto di  sostanze  pericolose

in  materiali  e  prodotti,  fatti  salvi   i   requisiti   giuridici

armonizzati relativi a tali materiali e prodotti stabiliti a  livello

dell'Unione;

    l) riducono la produzione di rifiuti, in particolare dei  rifiuti

che non  sono  adatti  alla  preparazione  per  il  riutilizzo  o  al

riciclaggio;

    m) identificano i prodotti che sono  le  principali  fonti  della

dispersione di rifiuti, in particolare  negli  ambienti  terrestri  e

acquatici, e adottano le misure adeguate per prevenire e  ridurre  la

dispersione di rifiuti da tali prodotti; 

    n) mirano a porre fine alla dispersione di  rifiuti  in  ambiente

acquatico come contributo all'obiettivo di sviluppo sostenibile delle

Nazioni  Unite  per  prevenire  e  ridurre  in   modo   significativo

l'inquinamento acquatico di ogni tipo; 

    o)  sviluppano  e  supportano  campagne   di   informazione   per

sensibilizzare alla riduzione della produzione  dei  rifiuti  e  alla

prevenzione della loro dispersione. 

  3. A decorrere dal 5 gennaio 2021, ogni fornitore di  un  articolo,

quale definito al punto 33 dell'articolo 3 del  regolamento  (CE)  n.

1907/2006 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  trasmette  le

informazioni di  cui  all'articolo  33,  paragrafo  1,  del  suddetto

regolamento all'Agenzia europea per le sostanze chimiche  tramite  il

format e  la  modalita'  di  trasmissione  stabiliti  dalla  medesima

Agenzia ai  sensi  dell'articolo  9,  paragrafo  2,  della  direttiva

2008/98/CE. L'attivita' di controllo e' esercitata in linea  con  gli

accordi  Stato-regioni  in  materia.  Con  successivo   decreto   del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di

concerto con il Ministero della salute, sono stabilite  le  modalita'

di analisi dei dati trasmessi dai fornitori di articoli. 

  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare controlla e valuta l'attuazione delle misure di  prevenzione  di

cui al comma 2. 

  5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, sulla base della metodologia stabilita ai  sensi  dell'articolo

9, paragrafo 7, della direttiva 2008/98/CE, valuta l'attuazione delle

misure sul riutilizzo. 

  6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali

controllano e valutano l'attuazione delle misure di  prevenzione  dei

rifiuti alimentari, misurando i livelli di rifiuti  alimentari  sulla

base della metodologia stabilita ai sensi dell'articolo 9,  paragrafi

5 e 8, della direttiva 2008/98/CE.». 

  7. L'articolo 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e'

sostituito dal seguente: 

  «Art. 181 (Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio  e  recupero

dei rifiuti).  -  1.  Nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   le

Regioni, gli Enti  di  governo  d'ambito  territoriale  ottimale,  o,

laddove  questi  non  siano  stati  costituiti,  i  Comuni,  adottano

modalita' autorizzative semplificate nonche'  le  misure  necessarie,

comprese  quelle   relative   alla   realizzazione   della   raccolta

differenziata, per promuovere la preparazione per il  riutilizzo  dei

rifiuti,  il  riciclaggio  o  altre  operazioni   di   recupero,   in

particolare incoraggiando  lo  sviluppo  di  reti  di  operatori  per

facilitare  le  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo   e

riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei

rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo,  detenuti  dai

sistemi  o  dalle  infrastrutture  di  raccolta,  sempre   che   tali

operazioni  non  siano  svolte  da  parte  degli  stessi  sistemi   o

infrastrutture.

  2. I regimi di responsabilita' estesa del  produttore  adottano  le

misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il

riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza. 

  3. Ove necessario per ottemperare al comma 1  e  per  facilitare  o

migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti  adottano

le  misure  necessarie,  prima  o  durante   il   recupero,   laddove

tecnicamente possibile, per  eliminare  le  sostanze  pericolose,  le

miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi  in  vista  della  loro

gestione conformemente alla gerarchia  dei  rifiuti  ed  alla  tutela

della salute umana e dell'ambiente. 

  4. Al fine di  rispettare  le  finalita'  del  presente  decreto  e

procedere  verso  un'economia  circolare  con  un  alto  livello   di

efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le  misure

necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: 

    a) entro  il  2020,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il

riciclaggio  di  rifiuti  quali  carta,  metalli,  plastica  e  vetro

provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di  altra  origine,

nella misura in cui tali flussi  di  rifiuti  sono  simili  a  quelli

domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in

termini di peso; 

    b)  entro  il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il

riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni

di riempimento che utilizzano i  rifiuti  in  sostituzione  di  altri

materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,

escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04

dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in

termini di peso; 

    c) entro  il  2025,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il

riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  55  per

cento in peso; 

    d) entro  il  2030,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il

riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  60  per

cento in peso; 

    e) entro  il  2035,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il

riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  65  per

cento in peso. 

  5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto   di   raccolta

differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre

ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti

o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale

gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di

favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche  con

strumenti economici, il principio di  prossimita'  agli  impianti  di

recupero.

  6. Gli Enti di governo  d'ambito  territoriale  ottimale  ovvero  i

Comuni  possono  individuare  appositi  spazi,  presso  i  centri  di

raccolta  di  cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),   per

l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio  tra  privati,  di

beni usati e  funzionanti  direttamente  idonei  al  riutilizzo.  Nei

centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite  aree

adibite al deposito preliminare alla raccolta dei  rifiuti  destinati

alla  preparazione  per  il  riutilizzo  e  alla  raccolta  di   beni

riutilizzabili.  Nei  centri  di  raccolta   possono   anche   essere

individuati spazi  dedicati  alla  prevenzione  della  produzione  di

rifiuti, con  l'obiettivo  di  consentire  la  raccolta  di  beni  da

destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di  intercettazione

e  schemi  di  filiera  degli  operatori   professionali   dell'usato

autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.». 

  8. L'articolo 182-ter del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.

152, e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 182-ter (Rifiuti organici). - 1. Il Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle  politiche

agricole alimentari e forestali, le Regioni e  Province  autonome  di

Trento e Bolzano favoriscono, nell'ambito delle  risorse  previste  a

legislazione vigente, il riciclaggio, ivi compresi il compostaggio  e

la digestione dei rifiuti organici, in modo da rispettare un  elevato

livello di protezione dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in

uscita  che  soddisfi  pertinenti  standard  di   elevata   qualita'.

L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti in uscita

conformi alla normativa vigente sui fertilizzanti. 

  2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro  il  31  dicembre

2021, i rifiuti organici sono differenziati e riciclati  alla  fonte,

anche mediante attivita' di compostaggio  sul  luogo  di  produzione,

oppure raccolti in modo differenziato, con contenitori a  svuotamento

riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a  norma  UNI

EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di rifiuti. 

  3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione comprendono

oltre  all'autocompostaggio  anche  il  compostaggio   di   comunita'

realizzato secondo i criteri operativi e le  procedure  autorizzative

da stabilirsi con decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del

territorio e del mare di concerto con il Ministro della salute. 

  4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del

mare, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti

di governo dell'ambito ed i Comuni, secondo le rispettive competenze,

promuovono le attivita' di  compostaggio  sul  luogo  di  produzione,

anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui  all'articolo

199 e la pianificazione urbanistica. 

  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono

la produzione e l'utilizzo di materiali ottenuti dal  riciclaggio  di

rifiuti organici. 

  6. I rifiuti anche di imballaggi,  aventi  analoghe  proprieta'  di

biodegradabilita' e compostabilita' rispetto ai rifiuti organici sono

raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove: 

    a) siano certificati conformi,  da  organismi  accreditati,  allo

standard europeo EN 13432 per gli  imballaggi  recuperabili  mediante

compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo  EN14995  per

gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; 

    b) siano  opportunamente  etichettati  e  riportino,  oltre  alla

menzione della conformita' ai  predetti  standard  europei,  elementi

identificativi del produttore  e  del  certificatore  nonche'  idonee

istruzioni per i consumatori di  conferimento  di  tali  rifiuti  nel

circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici; 

    c) entro il 31 dicembre 2023 siano tracciati in maniera  tale  da

poter essere distinti e separati dalle  plastiche  convenzionali  nei

comuni impianti di selezione dei rifiuti e negli impianti di  riciclo

organico.

  7.  Entro  un  anno   dall'entrata   in   vigore   della   presente

disposizione,  il  Ministero  dell'ambiente  e   della   tutela   del

territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la  raccolta

differenziata dei rifiuti organici e  individua  precisi  criteri  da

applicare ai controlli  di  qualita'  delle  raccolte  nonche'  degli

impianti di riciclaggio di predetti rifiuti.». 

  9. L'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e'

cosi' modificato: 

    a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 

      «b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla

lettera b); 

      b-ter) "rifiuti urbani": 

        1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati  e   da   raccolta

differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,  vetro,   metalli,

plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di

apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e

accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 

        2. i rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata

provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione

ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater  prodotti  dalle

attivita' riportate nell'allegato L-quinquies; 

        3. i rifiuti provenienti dallo  spazzamento  delle  strade  e

dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 

        4. i rifiuti di  qualunque  natura  o  provenienza,  giacenti

sulle strade ed  aree  pubbliche  o  sulle  strade  ed  aree  private

comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali

e sulle rive dei corsi d'acqua; 

        5. i rifiuti della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come

foglie, sfalci  d'erba  e  potature  di  alberi,  nonche'  i  rifiuti

risultanti dalla pulizia dei mercati; 

        6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali,  esumazioni  ed

estumulazioni, nonche' gli altri  rifiuti  provenienti  da  attivita'

cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. 

      b-quater) "rifiuti da  costruzione  e  demolizione"  i  rifiuti

prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione; 

      b-quinquies) la definizione  di  rifiuti  urbani  di  cui  alla

lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per  il

riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e

non pregiudica la ripartizione delle responsabilita'  in  materia  di

gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 

      b-sexies) i  rifiuti  urbani  non  includono  i  rifiuti  della

produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca,  delle

fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti  di  trattamento

delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,  i  veicoli

fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;»; 

    b) al comma 1, la lettera d) e' sostituita  dalla  seguente:  «d)

"rifiuti organici": rifiuti  biodegradabili  di  giardini  e  parchi,

rifiuti  alimentari  e  di  cucina  prodotti  da  nuclei   domestici,

ristoranti,  uffici,  attivita'  all'ingrosso,  mense,   servizi   di

ristorazione e punti vendita  al  dettaglio  e  rifiuti  equiparabili

prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;»; 

    c) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:

«d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti di cui  all'articolo

2 del regolamento (CE) n.  178/2002  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio che sono diventati rifiuti;»; 

    d) al comma 1, dopo  la  lettera  g)  e'  inserita  la  seguente:

«g-bis) "regime di responsabilita' estesa del produttore": le  misure

volte  ad  assicurare  che  ai  produttori  di  prodotti  spetti   la

responsabilita'  finanziaria  o  la  responsabilita'  finanziaria   e

organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in  cui  il

prodotto diventa un rifiuto;»; 

    e) al comma 1, la lettera n) e' sostituita  dalla  seguente:  «n)

"gestione dei rifiuti":  la  raccolta,  il  trasporto,  il  recupero,

compresa la cernita,  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti,  compresi  la

supervisione di tali operazioni  e  gli  interventi  successivi  alla

chiusura dei siti di smaltimento, nonche' le operazioni effettuate in

qualita' di commerciante o intermediari. Non costituiscono  attivita'

di gestione dei rifiuti le operazioni  di  prelievo,  raggruppamento,

selezione  e  deposito  preliminari  alla  raccolta  di  materiali  o

sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici  o  meteorici,  ivi

incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di

origine  antropica  effettuate,  nel   tempo   tecnico   strettamente

necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi  li  hanno

depositati;»;

    f) al comma 1, dopo la lettera  t)  e'  introdotta  la  seguente:

«t-bis) "recupero  di  materia":  qualsiasi  operazione  di  recupero

diversa dal recupero di energia  e  dal  ritrattamento  per  ottenere

materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre

energia.  Esso  comprende,  tra  l'altro  la  preparazione   per   il

riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;»; 

    g) al comma 1, dopo la lettera  u)  e'  introdotta  la  seguente:

«u-bis)  "riempimento":  qualsiasi  operazione  di  recupero  in  cui

rifiuti non pericolosi idonei  ai  sensi  della  normativa  UNI  sono

utilizzati a  fini  di  ripristino  in  aree  escavate  o  per  scopi

ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il

riempimento devono sostituire  i  materiali  che  non  sono  rifiuti,

essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantita'

strettamente necessaria a perseguire tali fini;»; 

    h) al comma 1, la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:  «bb)

"deposito temporaneo prima della  raccolta":  il  raggruppamento  dei

rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero

e/o  smaltimento,  effettuato,  prima   della   raccolta   ai   sensi

dell'articolo 185-bis;»; 

    i) al  comma  1,  lettera  ff),  le  parole  «di  qualita'»  sono

sostituite dalle seguenti: «da rifiuti»; 

    l) al comma 1, dopo la lettera qq-bis) e' introdotta la seguente:

«qq-ter)   "compostaggio":   trattamento   biologico   aerobico    di

degradazione  e  stabilizzazione,  finalizzato  alla  produzione   di

compost dai rifiuti  organici  differenziati  alla  fonte,  da  altri

materiali organici non qualificati come rifiuti, da  sottoprodotti  e

da  altri  rifiuti  a  matrice  organica  previsti  dalla  disciplina

nazionale in tema di fertilizzanti nonche' dalle  disposizioni  della

parte quarta del presente  decreto  relative  alla  disciplina  delle

attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.»; 

    m) al comma 1, la lettera ee) e' sostituita dalla seguente:  «ee)

"compost":  prodotto  ottenuto  dal  compostaggio,  o   da   processi

integrati  di  digestione  anaerobica  e  compostaggio,  dei  rifiuti

organici raccolti separatamente,  di  altri  materiali  organici  non

qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a  matrice

organica che rispetti i  requisiti  e  le  caratteristiche  stabilite

dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti  e  di  compostaggio

sul luogo di produzione;». 

  10. L'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato: 

    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:«2. Sono rifiuti  urbani

i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).»; 

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 

      «3. Sono rifiuti speciali: 

        a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle  attivita'  agricole,

agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi  e  per  gli  effetti

dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca; 

        b) i  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'  di  costruzione  e

demolizione, nonche' i rifiuti che derivano dalle attivita' di scavo,

fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; 

        c)  i  rifiuti   prodotti   nell'ambito   delle   lavorazioni

industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; 

        d)  i  rifiuti   prodotti   nell'ambito   delle   lavorazioni

artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; 

        e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' commerciali

se diversi da quelli di cui al comma 2; 

        f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attivita' di servizio

se diversi da quelli di cui al comma 2; 

        g)  i  rifiuti  derivanti  dall'attivita'   di   recupero   e

smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da

altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue,

nonche' i rifiuti da abbattimento di fumi,  dalle  fosse  settiche  e

dalle reti fognarie; 

        h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie se  diversi  da

quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter); 

        i) i veicoli fuori uso.»; 

    c) al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal  seguente:  «La

corretta attribuzione dei Codici dei rifiuti e delle  caratteristiche

di pericolo dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla base delle

Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale

per la protezione e la ricerca ambientale ed  approvate  con  decreto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano.  Il  Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  notifica

immediatamente alla Commissione europea i casi di cui all'articolo  7

della  direttiva  2008/98/CE  e  fornisce  alla   stessa   tutte   le

informazioni pertinenti.». 

  11. Al comma 2, primo periodo, dell'articolo  184-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le  parole  «sottoprodotti  e

non rifiuti»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «garantendo  un  elevato

livello di protezione dell'ambiente e della salute  umana  favorendo,

altresi', l'utilizzazione attenta e razionale delle risorse  naturale

dando priorita' alle pratiche replicabili di simbiosi industriale». 

  12. L'articolo 184-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' cosi' modificato: 

    a) al comma 1, le parole «e la preparazione  per  il  riutilizzo»

sono soppresse; 

    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:  «5-bis.  La  persona

fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che

ha cessato di essere considerato rifiuto e che non e'  stato  immesso

sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta

dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede  affinche'  il

materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai  sensi  della  normativa

applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.  Le

condizioni di cui al comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la

normativa sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al

materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.». 

  13. L'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato: 

    a) al comma 1, lettera f), le parole «nonche'  gli  sfalci  e  le

potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni,»

sono soppresse; 

    b) al comma 2, lettera d),  il  segno  di  interpunzione  «.»  e'

sostituito dal seguente: «;» e dopo la  lettera  d)  e'  inserita  la

seguente:«d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate come  materie

prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del

regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e

che non sono  costituite  ne'  contengono  sottoprodotti  di  origine

animale.».

  14. Dopo l'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente: 

  «Art. 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta). -  1.  Il

raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi  in  un

impianto di  recupero  o  smaltimento  e'  effettuato  come  deposito

temporaneo,  prima  della  raccolta,  nel  rispetto  delle   seguenti

condizioni:

    a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi  quale

l'intera area in cui si svolge  l'attivita'  che  ha  determinato  la

produzione dei rifiuti  o,  per  gli  imprenditori  agricoli  di  cui

all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito  che  sia  nella

disponibilita' giuridica della cooperativa agricola, ivi  compresi  i

consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci; 

    b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilita' estesa

del produttore, anche di tipo  volontario,  il  deposito  preliminare

alla raccolta puo' essere effettuato dai distributori presso i locali

del proprio punto vendita; 

    c) per i rifiuti da costruzione e  demolizione,  nonche'  per  le

filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione  di

legge, il deposito preliminare alla raccolta puo'  essere  effettuato

presso le aree di  pertinenza  dei  punti  di  vendita  dei  relativi

prodotti.

  2. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'  effettuato  alle

seguenti condizioni: 

    a) i rifiuti contenenti gli inquinanti  organici  persistenti  di

cui al regolamento (CE) 850/2004, e  successive  modificazioni,  sono

depositati  nel  rispetto  delle  norme  tecniche  che  regolano   lo

stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose

e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 

    b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero

o di smaltimento secondo una delle seguenti modalita' alternative,  a

scelta del produttore dei rifiuti: con  cadenza  almeno  trimestrale,

indipendentemente dalle quantita' in deposito; quando il quantitativo

di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi  di

cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti  pericolosi.  In  ogni  caso,

allorche' il quantitativo di rifiuti non superi  il  predetto  limite

all'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata  superiore  ad

un anno; 

    c)  i  rifiuti  sono  raggruppati  per  categorie  omogenee,  nel

rispetto delle  relative  norme  tecniche,  nonche',  per  i  rifiuti

pericolosi, nel rispetto delle norme  che  disciplinano  il  deposito

delle sostanze pericolose in essi contenute; 

    d) nel rispetto delle  norme  che  disciplinano  l'imballaggio  e

l'etichettatura delle sostanze pericolose. 

  3. Il deposito temporaneo prima della raccolta e'  effettuato  alle

condizioni di cui ai commi 1 e 2 e non necessita di autorizzazione da

parte dell'autorita' competente.». 

  15. L'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei  rifiuti).  -  1.  Il

produttore iniziale, o altro detentore, di rifiuti provvede  al  loro

trattamento   direttamente   ovvero   mediante    l'affidamento    ad

intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente  o

impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti,  o  ad

un soggetto  addetto  alla  raccolta  o  al  trasporto  dei  rifiuti,

pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. 

  2. Gli enti  o  le  imprese  che  provvedono  alla  raccolta  o  al

trasporto  dei   rifiuti   a   titolo   professionale   sono   tenuti

all'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali  di  cui  all'articolo

212 e conferiscono i rifiuti raccolti  e  trasportati  agli  impianti

autorizzati alla gestione dei rifiuti o a un centro di raccolta. 

  3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore

iniziale dei rifiuti nonche' dai detentori che si succedono  a  vario

titolo nelle fasi del ciclo di gestione. 

  4. La consegna dei rifiuti, ai fini del trattamento, dal produttore

iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti di cui al comma  1,  non

costituisce esclusione automatica della responsabilita' rispetto alle

operazioni di effettivo recupero o smaltimento. Al di fuori dei  casi

di concorso di persone nel fatto illecito e di  quanto  previsto  dal

regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilita'  del  produttore  o

del detentore per il recupero o smaltimento dei  rifiuti  e'  esclusa

nei seguenti casi: 

    a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; 

    b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attivita'

di recupero o di smaltimento a  condizione  che  il  detentore  abbia

ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato

in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di  conferimento

dei rifiuti al  trasportatore  ovvero  che  alla  scadenza  di  detto

termine  il  produttore  o  detentore   abbia   provveduto   a   dare

comunicazione alle autorita' competenti della mancata  ricezione  del

formulario.  Per  le  spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti,  con

riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n.  1013/2006,

tale termine e' elevato a sei mesi e la comunicazione  e'  effettuata

alla Regione o alla Provincia autonoma. 

  5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati  alle

operazioni   di   raggruppamento,   ricondizionamento   e    deposito

preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla  Parte

IV del  presente  decreto,  la  responsabilita'  dei  produttori  dei

rifiuti per il corretto  smaltimento  e'  esclusa  a  condizione  che

questi  ultimi,  oltre  al  formulario  di  identificazione   abbiano

ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai  sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,

sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino,  almeno,  i

dati dell'impianto e del titolare, la quantita' dei rifiuti  trattati

e  la  tipologia  di  operazione  di   smaltimento   effettuata.   La

disposizione di cui al presente comma si applica sino  alla  data  di

entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis,  comma  1,

in cui sono definite, altresi', le modalita' per la verifica ed invio

della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonche' le

responsabilita' da attribuire all'intermediario dei rifiuti.». 

  16. L'articolo 188-bis, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 188-bis (Sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti).  -  1.  Il

sistema di tracciabilita' dei rifiuti si compone  delle  procedure  e

degli strumenti di tracciabilita' dei rifiuti integrati nel  Registro

elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti istituito  ai

sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14  dicembre  2018,  n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e

gestito con il supporto tecnico  operativo  dell'Albo  nazionale  dei

gestori di cui all'articolo 212. Per consentire la lettura  integrata

dei dati, gli adempimenti relativi alle modalita' di  compilazione  e

tenuta  del  registro  di  carico  e   scarico   e   del   formulario

identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli  190  e

193, sono effettuati secondo le modalita'  dettate  con  uno  o  piu'

decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  il

Ministro  della   pubblica   amministrazione,   il   Ministro   delle

infrastrutture  e  dei  trasporti  nonche',  per   gli   aspetti   di

competenza,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali.

  2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze

armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del

fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare

dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  al

soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e  le  modalita'

con le quali il sistema di tracciabilita' dei rifiuti si applica alle

corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con  decreto

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e,  per  quanto   di

competenza, del Ministro della difesa e  del  Ministro  dell'interno,

sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le

Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al  decreto

legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   da   adottare   ai   sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 

  3. Il Registro elettronico  nazionale  per  la  tracciabilita'  dei

rifiuti, collocato presso la competente struttura  organizzativa  del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  e'

articolato in: 

    a) una sezione Anagrafica,  comprensiva  dei  dati  dei  soggetti

iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni

rilasciate agli stessi per l'esercizio  di  attivita'  inerenti  alla

gestione dei rifiuti; 

    b) una sezione Tracciabilita', comprensiva  dei  dati  ambientali

relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e  dei  dati

afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi  stabiliti  dal

decreto di cui al comma 1. 

  4.  I  decreti  di  cui  ai  commi  1  e   2   disciplinano   anche

l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilita' di

cui al presente articolo, consentendo  il  colloquio  con  i  sistemi

gestionali degli utenti,  pubblici  e  privati,  attraverso  apposite

interfacce, favorendo la semplificazione  amministrativa,  garantendo

un periodo preliminare di sperimentazione  e  la  sostenibilita'  dei

costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: 

    a) i modelli ed i  formati  relativi  al  registro  di  carico  e

scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di  cui  agli

articoli 190 e 193 con  l'indicazione  altresi'  delle  modalita'  di

compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; 

    b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico  nazionale,

e relativi adempimenti, da parte dei  soggetti  obbligati  ovvero  di

coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma  3,

dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135,  con  la

previsione   di   criteri   di   gradualita'   per   la   progressiva

partecipazione degli operatori; 

    c) il  funzionamento  del  Registro  elettronico  nazionale,  ivi

incluse le modalita' di trasmissione dei dati relativi  ai  documenti

di cui alla lettera a), nonche' dei dati  relativi  ai  percorsi  dei

mezzi di trasporto; 

    d) le  modalita'  per  la  condivisione  dei  dati  del  Registro

elettronico  con  l'Istituto  superiore  per  la  ricerca  ambientale

(ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui  all'articolo

189; 

    e) le modalita' di  interoperabilita'  per  l'acquisizione  della

documentazione di cui al regolamento (CE) n.  1013/2006,  nonche'  le

modalita' di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge  25

gennaio  1994,  n.  70  e  gli  adempimenti  trasmessi  al   Registro

elettronico nazionale; 

    f) le modalita' di svolgimento delle funzioni da parte  dell'Albo

nazionale indicate al comma 1; 

    g) le modalita' di  accesso  ai  dati  del  Registro  elettronico

nazionale da parte degli organi di controllo; 

    h) le modalita' per la verifica  e  l'invio  della  comunicazione

dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo

188,   comma   5,   nonche'   le   responsabilita'   da    attribuire

all'intermediario.

  5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati

digitalmente da parte dei soggetti obbligati  ovvero  di  coloro  che

intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo

6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.  135;  negli  altri  casi  i

suddetti adempimenti  possono  essere  assolti  mediante  il  formato

cartaceo.  In  entrambi  i  casi  la   modulistica   e'   scaricabile

direttamente dal Registro elettronico nazionale. 

  6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli  di  cui

alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novita'  tecniche

o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non

regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1  e  sentita  la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le

Province autonome di Trento e Bolzano. 

  7. Fino all'entrata in vigore  del  decreto  previsto  al  comma  1

continuano ad applicarsi i  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  1°

aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti  i  modelli  di

registro di carico e scarico e di formulario di  identificazione  del

rifiuto.».

  17. L'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 189 (Catasto dei rifiuti).  -  1.  Il  Catasto  dei  rifiuti,

istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988,  n.  475,

e' articolato in una Sezione nazionale, che ha sede  in  Roma  presso

l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e

Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e  delle  Province

autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di  organizzazione

del Catasto sono emanate  ed  aggiornate  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino

all'emanazione del decreto di cui al secondo  periodo  continuano  ad

applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro

dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. 

  2. Il Catasto assicura, anche ai fini  della  pianificazione  delle

attivita' di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo  e

costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della  legge  25

gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui

alla presente Parte IV, utilizzando la  nomenclatura  prevista  dalla

disciplina europea e nazionale di riferimento. 

  3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e

trasporto di rifiuti, i commercianti e gli  intermediari  di  rifiuti

senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di

recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi

riconosciuti, gli istituiti  per  il  recupero  e  riciclaggio  degli

imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese

e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e

gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui

all'articolo  184,  comma  3,  lettere  c),  d)  e   g),   comunicano

annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e

agricoltura territorialmente competenti, con  le  modalita'  previste

dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche

qualitative  dei  rifiuti  oggetto  delle  predette  attivita',   dei

materiali prodotti all'esito delle attivita' di  recupero  nonche'  i

dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni  inerenti  le

attivita' di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli

imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile  con

un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,  le  imprese

che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di  cui

all'articolo  212,  comma  8,  nonche',  per  i  soli   rifiuti   non

pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che  non  hanno

piu' di dieci dipendenti. 

  4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano  i

medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per  territorio,

ovvero ad un circuito organizzato di  raccolta  di  cui  all'articolo

183,  comma  1,  lettera  pp),  previa   apposita   convenzione,   la

comunicazione e' effettuata dal gestore  del  servizio  limitatamente

alla quantita' conferita. 

  5. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei

rifiuti  urbani  e  assimilati  comunicano  annualmente,  secondo  le

modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.  70,  le  seguenti

informazioni relative all'anno precedente: 

    a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti   nel   proprio

territorio;

    b)  la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprio

territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o

privati;

    c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei  rifiuti,

specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei

rifiuti gestiti da ciascuno; 

    d) i costi di gestione e di ammortamento  tecnico  e  finanziario

degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'

i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i  proventi

provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; 

    e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 

    f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in  attuazione

degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 

  6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni  dal

ricevimento, alle Sezioni regionali  e  provinciali  le  banche  dati

trasmesse  dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e

agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio

1994,  n.  70.  Le  Sezioni  regionali   e   provinciali   provvedono

all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi

dell'articolo  4  della  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  ed  alla

successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro  novanta  giorni

dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi  2,  3,  4  e  5.

L'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale

(ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita'  dei

rifiuti  prodotti,  raccolti,  trasportati,  recuperati  e  smaltiti,

nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio  e  ne

assicura la pubblicita'  anche  attraverso  la  pubblicazione  di  un

rapporto annuale. 

  7. Per le comunicazioni  relative  ai  rifiuti  di  imballaggio  si

applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2. 

  8. La Sezione nazionale del  catasto  dei  rifiuti  e  il  Registro

elettronico nazionale di  cui  all'articolo  188-bis,  assicurano  il

coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire

un'opportuna pubblicita' alle informazioni. 

  9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,  disciplina  le

modalita' di  coordinamento  tra  le  comunicazioni  al  Catasto  dei

rifiuti  e  gli  adempimenti  trasmessi   al   Registro   elettronico

nazionale, garantendone la precompilazione automatica.». 

  18. L'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). - 1. Chiunque

effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e trasporto  di

rifiuti,  i  commercianti  e  gli  intermediari  di   rifiuti   senza

detenzione, le imprese  e  gli  enti  che  effettuano  operazioni  di

recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi

riconosciuti,  istituiti  per  il  recupero   e   riciclaggio   degli

imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese

e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e

gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui

all'articolo 184, comma 3, lettere c),  d)  e  g),  ha  l'obbligo  di

tenere un registro cronologico di  carico  e  scarico,  in  cui  sono

indicati per ogni tipologia di  rifiuto  la  quantita'  prodotta,  la

natura e l'origine di tali rifiuti e  la  quantita'  dei  prodotti  e

materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione

per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di  recupero  nonche',

laddove previsto, gli estremi del formulario  di  identificazione  di

cui all'articolo 193. 

  2. Il modello di  registro  cronologico  di  carico  e  scarico  e'

disciplinato con il decreto di cui  all'articolo  188-bis,  comma  1.

Fino alla data di entrata in vigore del suddetto  decreto  continuano

ad  applicarsi  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Ministro

dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  148,  nonche'  le  disposizioni

relative alla numerazione e vidimazione dei registri da  parte  delle

Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le

modalita' fissate dalla normativa sui registri IVA. 

  3. Le annotazioni di cui al comma  1,  da  riportare  nel  registro

cronologico, sono effettuate: 

    a)  per  i  produttori  iniziali,  almeno  entro   dieci   giorni

lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo; 

    b) per i soggetti che effettuano  la  raccolta  e  il  trasporto,

almeno entro dieci giorni  lavorativi  dalla  data  di  consegna  dei

rifiuti all'impianto di destino; 

    c) per i commercianti, gli  intermediari  e  i  consorzi,  almeno

entro dieci giorni lavorativi dalla  data  di  consegna  dei  rifiuti

all'impianto di destino; 

    d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero  e  di

smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in  carico  dei

rifiuti.

  4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli  221,  comma

3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono  adempiere

all'obbligo di cui al comma 1  tramite  i  documenti  contabili,  con

analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative. 

  5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1  gli  imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di

affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono

e trasportano i propri rifiuti non pericolosi,  di  cui  all'articolo

212, comma 8, nonche', per i soli rifiuti non pericolosi, le  imprese

e  gli  enti  produttori  iniziali  che  non  hanno  piu'  di   dieci

dipendenti.

  6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo  2135  del  codice

civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonche' i  soggetti

esercenti attivita' ricadenti nell'ambito dei codici ATECO  96.02.01,

96.02.02, 96.02.03  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,

compresi quelli  aventi  codice  EER  18.01.03*,  relativi  ad  aghi,

siringhe e  oggetti  taglienti  usati  ed  i  produttori  di  rifiuti

pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando

obbligati alla tenuta del registro ai  sensi  del  comma  1,  possono

adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalita': 

    a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario

di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al

trasporto  dei  rifiuti  o   dei   documenti   sostitutivi   previsti

dall'articolo 193; 

    b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di

conferimento rilasciato dal soggetto che provvede  alla  raccolta  di

detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui

all'articolo 183. Tale  modalita'  e'  valida  anche  ai  fini  della

comunicazione al catasto di cui all'articolo 189. 

  7. I soggetti la cui produzione annua  di  rifiuti  non  eccede  le

venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di

rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri  di

carico  e  scarico  dei  rifiuti,  possono   adempiere   tramite   le

organizzazioni di categoria interessate o loro  societa'  di  servizi

che provvedono ad annotare i dati  con  cadenza  mensile,  mantenendo

presso la sede operativa  dell'impresa  copia  delle  annotazioni  o,

comunque, rendendola tempestivamente disponibile su  richiesta  degli

organi di controllo. 

  8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti costituiti  da  rottami

ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri

di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei

registri IVA di acquisto e di  vendita  secondo  le  procedure  e  le

modalita' fissate dall'articolo 39 del decreto del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 

  9. Le  operazioni  di  gestione  dei  centri  di  raccolta  di  cui

all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi  del  presente  articolo

limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi  la

registrazione del carico  e  dello  scarico  puo'  essere  effettuata

contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal  centro

di raccolta e in maniera cumulativa per  ciascun  codice  dell'elenco

dei rifiuti. 

  10. I  registri  sono  tenuti,  o  resi  accessibili,  presso  ogni

impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e  di  smaltimento

di rifiuti,  ovvero  per  le  imprese  che  effettuano  attivita'  di

raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari,  presso

la sede operativa. I registri,  integrati  con  i  formulari  di  cui

all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti,  sono  conservati

per  tre  anni  dalla  data  dell'ultima  registrazione.  I  registri

relativi alle operazioni di  smaltimento  dei  rifiuti  in  discarica

devono  essere  conservati  a  tempo   indeterminato   e   consegnati

all'autorita'  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione,  alla  chiusura

dell'impianto. I registri  relativi  agli  impianti  dismessi  o  non

presidiati possono essere tenuti presso la sede legale  del  soggetto

che gestisce l'impianto. 

  11. I registri relativi ai  rifiuti  prodotti  dalle  attivita'  di

manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel  luogo

di produzione dei rifiuti, cosi' come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione  di  impianti  e

infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i  registri

possono essere tenuti presso le sedi di  coordinamento  organizzativo

del  gestore,  o  altro  centro  equivalente,  previa   comunicazione

all'ARPA territorialmente competente ovvero al  Registro  elettronico

nazionale di cui all'articolo 188-bis. 

  12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai

fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189. 

  13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in

qualunque  momento  all'autorita'  di   controllo   che   ne   faccia

richiesta.».

  19. L'articolo 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

e' sostituito dal seguente: 

  «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). - 1. Il trasporto  dei  rifiuti,

eseguito da enti o imprese,  e'  accompagnato  da  un  formulario  di

identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati: 

    a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 

    b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 

    c) impianto di destinazione; 

    d) data e percorso dell'istradamento; 

    e) nome ed indirizzo del destinatario. 

  2. Con il decreto  di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono

disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto

e le modalita' di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione  al

Registro elettronico nazionale, con  possibilita'  di  scaricare  dal

medesimo Registro elettronico il  formato  cartaceo.  Possono  essere

adottati modelli di formulario per particolari tipologie  di  rifiuti

ovvero per particolari forme di raccolta. 

  3. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui

all'articolo 188-bis, comma 1, continuano ad  applicarsi  il  decreto

del Ministro  dell'ambiente  1°  aprile  1998,  n.  145,  nonche'  le

disposizioni relative alla numerazione  e  vidimazione  dagli  uffici

dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere  di  commercio,  industria,

artigianato e agricoltura o  dagli  uffici  regionali  e  provinciali

competenti in materia di rifiuti. La  vidimazione  dei  formulari  di

identificazione e' gratuita e non e'  soggetta  ad  alcun  diritto  o

imposizione tributaria. 

  4. Fino all'emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  188-bis,

comma 1, il formulario in formato  cartaceo  e'  redatto  in  quattro

esemplari, compilati, datati e firmati dal  produttore  o  detentore,

sottoscritti altresi' dal  trasportatore;  una  copia  deve  rimanere

presso il produttore o il detentore, le  altre  tre,  sottoscritte  e

datate  in  arrivo  dal  destinatario,   sono   acquisite   una   dal

destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una

al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia puo'

essere sostituita dall'invio mediante posta  elettronica  certificata

sempre che il trasportatore assicuri la conservazione  del  documento

originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al

produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per  tre

anni. 

  5. Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui

all'articolo 188-bis, comma  1,  in  alternativa  alle  modalita'  di

vidimazione di cui al comma 3, il formulario di  identificazione  del

rifiuto e' prodotto in format  esemplare,  conforme  al  decreto  del

Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  145,  identificato  da  un

numero   univoco,   tramite   apposita   applicazione   raggiungibile

attraverso i portali istituzionali  delle  Camere  di  Commercio,  da

stamparsi e compilarsi in duplice  copia.  La  medesima  applicazione

rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi  gestionali

per la compilazione dei formulari, un accesso  dedicato  al  servizio

anche in modalita' telematica al fine di consentire l'apposizione del

codice univoco su ciascun formulario.  Una  copia  rimane  presso  il

produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino  a  destinazione.  Il

trasportatore trattiene una fotocopia  del  formulario  compilato  in

tutte le  sue  parti.  Gli  altri  soggetti  coinvolti  ricevono  una

fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti. Le copie del

formulario devono essere conservate per tre anni. 

  6. Durante la raccolta e il trasporto i rifiuti  pericolosi  devono

essere imballati ed etichettati in conformita' alle norme vigenti  in

materia.

  7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al  trasporto

di  rifiuti  urbani  e  assimilati  ai  centri  di  raccolta  di  cui

all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al

soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti  di  rifiuti

speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi

in modo occasionale  e  saltuario.  Sono  considerati  occasionali  e

saltuari i trasporti effettuati per non piu' di cinque volte  l'anno,

che non eccedano la quantita' giornaliera di trenta chilogrammi o  di

trenta litri. 

  8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  altresi'  al

trasporto di rifiuti speciali  di  cui  all'articolo  184,  comma  3,

lettera  a),  effettuato  dal  produttore  in  modo   occasionale   e

saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento  al  gestore

del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato  di

raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con  i  quali

sia stata stipulata apposita convenzione. 

  9.  Per  i  rifiuti  oggetto  di  spedizioni  transfrontaliere,  il

formulario di cui al presente articolo e'  sostituito  dai  documenti

previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla  tratta  percorsa

su territorio nazionale. 

  10. Il formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1,  con

riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in  agricoltura,

puo' sostituire il documento  di  cui  all'articolo  13  del  decreto

legislativo 27 gennaio 1992, n.  99  e  successive  modificazioni,  a

condizione che siano espressamente  riportate  in  maniera  chiara  e

leggibile le specifiche informazioni di cui all'allegato  III  A  del

citato decreto legislativo n. 99 del 1992, nonche' le  sottoscrizioni

richieste, ancorche' non previste nel modello del formulario. 

  11. La movimentazione dei  rifiuti  esclusivamente  all'interno  di

aree private non e' considerata trasporto ai fini della Parte  quarta

del   presente   decreto   e   non   necessita   di   formulario   di

identificazione.

  12. La movimentazione  dei  rifiuti  tra  fondi  appartenenti  alla

medesima  azienda  agricola,  ancorche'  effettuati  percorrendo   la

pubblica via, non e'  considerata  trasporto  ai  fini  del  presente

decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi  ed  univoci

che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a

dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra  i  fondi

non sia superiore a quindici chilometri; non e' altresi'  considerata

trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata  dall'imprenditore

agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri  fondi

al sito che sia nella disponibilita' giuridica della  cooperativa  di

cui e' socio, ivi compresi i consorzi agrari, qualora sia finalizzata

al raggiungimento del deposito temporaneo. 

  13.  Il  documento  commerciale  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.

1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per  gli  operatori

soggetti all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico di

cui all'articolo 190 sostituisce a tutti gli effetti il formulario di

identificazione di cui al comma 1. Con il decreto di cui all'articolo

188-bis, comma 1, sono disciplinate le modalita' di  trasmissione  al

Registro elettronico nazionale (REN). 

  14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di rifiuti da parte  di

un unico  raccoglitore  o  trasportatore  presso  piu'  produttori  o

detentori, svolta con lo  stesso  automezzo,  ovvero  presso  diverse

unita' locali dello stesso produttore,  deve  essere  effettuata  nel

termine massimo di 48  ore;  nei  formulari  di  identificazione  dei

rifiuti devono essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.

Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle  variazioni,  nello

spazio relativo alle annotazioni deve  essere  indicato  a  cura  del

trasportatore il percorso realmente effettuato. 

  15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di  trasporto,

nonche' le  soste  tecniche  per  le  operazioni  di  trasbordo,  ivi

compresi quelli effettuati con cassoni e  dispositivi  scarrabili,  o

con  altre  carrozzerie  mobili  che  proseguono  il  trasporto,  non

rientrano nelle attivita' di  stoccaggio  di  cui  all'articolo  183,

comma 1,  aa),  purche'  le  stesse  siano  dettate  da  esigenze  di

trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo  i  giorni

interdetti alla circolazione. 

  16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui al comma  1

sostituisce a tutti gli effetti  il  modello  F  di  cui  al  decreto

ministeriale 16 maggio 1996, n. 392 e la scheda di  cui  all'allegato

IB del  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del mare 8 aprile 2008. 

  17. Nella compilazione  del  formulario  di  identificazione,  ogni

operatore e' responsabile delle informazioni inserite e  sottoscritte

nella  parte  di  propria  competenza.  Il   trasportatore   non   e'

responsabile per quanto indicato nel  formulario  di  identificazione

dal produttore o  dal  detentore  dei  rifiuti  e  per  le  eventuali

difformita' tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura

e consistenza, fatta eccezione per le  difformita'  riscontrabili  in

base alla comune diligenza. 

  18. Ferma restando la disciplina in merito all'attivita'  sanitaria

e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto,  i

rifiuti  provenienti   da   assistenza   sanitaria   domiciliare   si

considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,  sede  o   domicilio

dell'operatore che svolge tali attivita'. La movimentazione di quanto

prodotto, dal luogo dell'intervento fino  alla  sede  di  chi  lo  ha

svolto,  non  comporta  l'obbligo  di  tenuta   del   formulario   di

identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai

sensi dell'articolo 212. 

  19. I rifiuti derivanti da  attivita'  di  manutenzione  e  piccoli

interventi edili, ivi incluse le  attivita'  di  cui  alla  legge  25

gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unita'  locale,

sede o domicilio del soggetto che svolge tali attivita'. Nel caso  di

quantitativi limitati  che  non  giustificano  l'allestimento  di  un

deposito dove e'  svolta  l'attivita',  il  trasporto  dal  luogo  di

effettiva produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di

identificazione, e' accompagnato dal  documento  di  trasporto  (DDT)

attestante il luogo di effettiva produzione,  tipologia  e  quantita'

dei materiali, indicando il numero di colli o una stima  del  peso  o

volume, il luogo di destinazione. 

  20. Per le attivita' di cui all'articolo 230,  commi  1  e  3,  con

riferimento alla movimentazione del materiale tolto d'opera prodotto,

al  fine  di  consentire  le  opportune  valutazioni  tecniche  e  di

funzionalita' dei materiali riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato

dal documento di trasporto (DDT) attestante  il  luogo  di  effettiva

produzione, tipologia e quantita' dei materiali, indicando il  numero

di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.». 

  20. Dopo l'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, e' inserito il seguente: 

  «Art. 193-bis (Trasporto intermodale).  -  1.  Fermi  restando  gli

obblighi in materia di tracciabilita' e le eventuali  responsabilita'

del trasportatore, dell'intermediario, nonche' degli  altri  soggetti

ad esso equiparati per  la  violazione  degli  obblighi  assunti  nei

confronti del produttore,  il  deposito  di  rifiuti  nell'ambito  di

attivita' intermodale di carico e scarico, trasbordo e soste tecniche

all'interno di  porti,  scali  ferroviari,  interporti,  impianti  di

terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti  ai  quali  i

rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico degli stessi da

parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua il successivo

trasporto,  non  rientra  nelle  attivita'  di  stoccaggio   di   cui

all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a condizione che  non  superi

il termine finale di trenta giorni e che i  rifiuti  siano  presi  in

carico per il  successivo  trasporto  entro  sei  giorni  dalla  data

d'inizio dell'attivita' di deposito. 

  2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti non siano presi  in  carico  entro

sei giorni dall'inizio dell'attivita' di trasporto,  il  soggetto  al

quale i rifiuti sono affidati deve darne comunicazione  formale,  non

oltre le successive 24 ore, all'autorita' competente ed al produttore

nonche', se  esistente,  all'intermediario  o  al  soggetto  ad  esso

equiparato che ha organizzato il trasporto. Il  produttore,  entro  i

ventiquattro giorni successivi alla ricezione della comunicazione  e'

tenuto  a  provvedere  alla  presa  in  carico  dei  rifiuti  per  il

successivo trasporto ed alla corretta gestione dei rifiuti stessi. 

  3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei rifiuti nel

rispetto dei termini indicati al comma 2 escludono la responsabilita'

per attivita' di stoccaggio di  rifiuti  non  autorizzato,  ai  sensi

dell'articolo 256, fermo restando l'obbligo, per il soggetto al quale

i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, di garantire

che il deposito sia effettuato nel rispetto  delle  norme  di  tutela

ambientale e sanitaria. 

  4. Gli oneri  sostenuti  dal  soggetto  al  quale  i  rifiuti  sono

affidati in attesa della presa in carico degli  stessi  da  parte  di

un'impresa navale o ferroviaria o altra  impresa  per  il  successivo

trasporto, sono  posti  a  carico  dei  precedenti  detentori  e  del

produttore dei rifiuti, in solido tra loro.». 

  21. Al comma 7 dell'articolo 194, del decreto legislativo 3  aprile

2006, n.  152,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La

comunicazione  dei  dati  relativi  alle  spedizioni  di  rifiuti  e'

effettuata  in  formato  elettronico   utilizzando   la   piattaforma

elettronica messa a disposizione dal Ministero dell'ambiente e  della

tutela   del   territorio   e   del   mare,   la   quale   garantisce

l'interoperabilita' con il  Registro  elettronico  nazionale  di  cui

all'articolo 188-bis.». 

  22. L'articolo 194-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e' cosi' sostituito: 

  «Art.  194-bis  (Procedure  semplificate  per   il   recupero   dei

contributi dovuti per il SISTRI). - 1. Per il recupero dei contributi

per il SISTRI dovuti e non corrisposti e delle richieste di  rimborso

o  di  conguaglio  da  parte  di  utenti  del  SISTRI,  il   Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con  proprio

decreto   di   natura   non   regolamentare,   stabilisce   procedure

semplificate per la  regolarizzazione  della  posizione  contributiva

degli utenti, anche mediante  ravvedimento  operoso,  acquiescenza  o

accertamento concordato in contraddittorio. 

  2. L'esperimento  delle  procedure  di  cui  al  presente  articolo

determina,   all'esito   della   regolarizzazione   della   posizione

contributiva, l'estinzione delle sanzioni per il mancato pagamento  e

non comporta l'obbligo di corrispondere interessi. 

  3. Al contributo previsto dall'articolo 7 del decreto del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016,

n. 78, si applicano i  termini  di  prescrizione  ordinaria  previsti

dall'articolo 2946 del codice civile.». 

  23. L'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato: 

    a) la lettera e) del comma 2 e' abrogata; 

    b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:  «5-bis.  Nelle  more

dell'esercizio da parte dello Stato delle competenze di cui al  comma

2, lettere a) e g), le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e

Bolzano possono disciplinare comunque tali aspetti, con l'obbligo  di

adeguamento alle sopravvenute norme nazionali entro 6 mesi.». 

  24. L'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

e' cosi' modificato: 

    a) al comma 1, primo periodo,  le  parole  «ed  assimilati»  sono

soppresse e, al secondo periodo, le parole «e dei rifiuti assimilati»

sono soppresse;

    b) al  comma  2,  lettera  c)  le  parole  «ed  assimilati»  sono

soppresse e la lettera g) e' soppressa; 

    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis) Le utenze non

domestiche possono conferire al di  fuori  del  servizio  pubblico  i

propri rifiuti urbani  previa  dimostrazione  di  averli  avviati  al

recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto  che  effettua

l'attivita'  di  recupero  dei  rifiuti  stessi.  Tali  rifiuti  sono

computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi  di  riciclaggio

dei rifiuti urbani.». 

 

                                    N O T E 

 

          Avvertenza: 

              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto

          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi

          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle

          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,

          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,

          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28

          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la

          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e

          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 

              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli

          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale

          dell'Unione Europea (GUUE). 

          Note alle premesse: 

              - Il  testo  degli  articoli  76,  87   e   117   della

          Costituzione cosi' recita: 

                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa

          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con

          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto

          per tempo limitato e per oggetti definiti.» 

                «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il capo

          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 

                Puo' inviare messaggi alle Camere. 

                Indice le elezioni delle nuove Camere e ne  fissa  la

          prima riunione. 

                Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di

          legge di iniziativa del Governo. 

                Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di

          legge e i regolamenti. 

                Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla

          Costituzione. 

                Nomina, nei casi indicati dalla legge,  i  funzionari

          dello Stato. 

                Accredita  e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,

          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,

          l'autorizzazione delle Camere. 

                Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede   il

          Consiglio supremo di difesa costituito  secondo  la  legge,

          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 

                Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 

                Puo' concedere grazia e commutare le pene. 

                Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 

                «Art. 117. - La potesta'  legislativa  e'  esercitata

          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della

          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti

          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi

          internazionali. 

              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti

          materie: 

                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello

          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto

          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non

          appartenenti all'Unione europea; 

                b) immigrazione; 

                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni

          religiose; 

                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;

          armi, munizioni ed esplosivi; 

                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema

          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei

          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 

                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;

          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 

                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello

          Stato e degli enti pubblici nazionali; 

                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della

          polizia amministrativa locale; 

                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento

          civile e penale; giustizia amministrativa; 

                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle

          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che

          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 

                n) norme generali sull'istruzione; 

                o) previdenza sociale; 

                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e

          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'

          metropolitane; 

                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e

          profilassi internazionale; 

                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;

          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere

          dell'ingegno; 

                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni

          culturali. 

              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle

          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea

          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza

          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni

          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della

          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica

          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori

          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti

          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di

          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,

          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;

          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della

          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione

          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e

          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,

          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;

          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.

          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle

          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la

          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla

          legislazione dello Stato. 

              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in

          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata

          alla legislazione dello Stato. 

              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di

          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi

          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione

          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione

          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio

          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 

              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle

          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle

          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in

          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'

          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla

          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle

          funzioni loro attribuite. 

              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che

          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella

          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la

          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche

          elettive. 

              La legge regionale ratifica le intese della Regione con

          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie

          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 

              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'

          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme

          disciplinati da leggi dello Stato.». 

              - La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al  Governo

          per il riordino, il coordinamento  e  l'integrazione  della

          legislazione in materia  ambientale  e  misure  di  diretta

          applicazione) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27

          dicembre 2004, n. 302, S.O. 

              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.

          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento

          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata

          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,

          cosi' recita: 

                «Art. 14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti

          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76

          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della

          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e

          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di

          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri

          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

          legge di delegazione. 

                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire

          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il

          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'

          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la

          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 

                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una

          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata

          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti

          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In

          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di

          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere

          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio

          della delega. 

                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per

          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'

          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni

          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro

          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali

          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive

          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni

          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue

          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle

          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere

          espresso entro trenta giorni.». 

              - Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,   n.   112

          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello

          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del

          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato

          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 

              - La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e  del

          Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente  la  valutazione

          degli   effetti   di   determinati   piani   e    programmi

          sull'ambiente e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio  2001,

          n. L 197. 

              - La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva

          2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E.

          14 giugno 2018, n. L 150. 

              - La direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva

          1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di  imballaggio  e'

          pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 

              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme

          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta

          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 

              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge  4

          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento

          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti

          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2018),

          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2019,  n.

          245: 

                «Art.  16   (Principi   e   criteri   direttivi   per

          l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la

          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva

          (UE) 2018/852, che modifica la direttiva  1994/62/CE  sugli

          imballaggi e i rifiuti di imballaggio). - 1. Nell'esercizio

          della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851

          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,

          e della direttiva (UE) 2018/852 del  Parlamento  europeo  e

          del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e'  tenuto  a

          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di

          cui all'art.1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri

          direttivi specifici: 

                  a) riformare il sistema di  responsabilita'  estesa

          del produttore, in attuazione  delle  disposizioni  di  cui

          all'art. 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'art.1  della

          direttiva  (UE)  2018/852,  nel  rispetto  delle   seguenti

          indicazioni: 

                    1) procedere al riordino dei principi generali di

          riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali,  della

          tutela della  concorrenza  nonche'  del  ruolo  degli  enti

          locali; 

                    2)   definire   i    modelli    ammissibili    di

          responsabilita' estesa per  i  sistemi  di  gestione  delle

          diverse filiere  e  stabilire  procedure  omogenee  per  il

          riconoscimento; 

                    3) prevedere  una  disciplina  sanzionatoria  per

          ogni soggetto obbligato della filiera; 

                    4) definire la natura del contributo  ambientale,

          l'ambito di applicazione e le modalita'  di  determinazione

          in relazione alla copertura dei costi di gestione,  nonche'

          prevedere adeguati sistemi di garanzia; 

                    5) nel rispetto  del  principio  di  concorrenza,

          promuovere  l'accesso  alle  infrastrutture   di   raccolta

          differenziata  e  selezione  da  parte   dei   sistemi   di

          responsabilita'  estesa  autorizzati,  in   condizioni   di

          parita'  tra  loro,  ed  estendere  l'obbligo  di  raccolta

          all'intero   anno   di    riferimento,    indipendentemente

          dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato; 

                    6) prevedere, nell'ambito  della  responsabilita'

          estesa, l'obbligo di sviluppare attivita' di  comunicazione

          e di informazione univoche, chiare  e  immediate,  ai  fini

          della  promozione  e  dello  sviluppo  delle  attivita'  di

          raccolta differenziata, di riutilizzo  e  di  recupero  dei

          rifiuti; 

                    7)  disciplinare  le  attivita'  di  vigilanza  e

          controllo sui sistemi di gestione; 

                    8) prevedere sanzioni proporzionate in  relazione

          agli obiettivi di riciclo definiti a  livello  nazionale  e

          dell'Unione europea; 

                  b)  modificare   ed   estendere   il   sistema   di

          tracciabilita'  informatica  dei  rifiuti  assolvendo  alle

          seguenti funzioni: 

                    1) consentire, anche attraverso l'istituzione  di

          un Registro  elettronico  nazionale,  la  trasmissione,  da

          parte degli enti e delle imprese che producono, trasportano

          e gestiscono  rifiuti  a  titolo  professionale,  dei  dati

          ambientali  inerenti  alle   quantita',   alla   natura   e

          all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei  materiali

          ottenuti  dalle   operazioni   di   preparazione   per   il

          riutilizzo, dalle operazioni  di  riciclaggio  e  da  altre

          operazioni di recupero. I costi del Registro sono  posti  a

          carico degli operatori; 

                    2) garantire l'omogeneita' e la  fruibilita'  dei

          dati,  mediante  specifiche  procedure  per  la  tenuta  in

          formato digitale dei registri  di  carico  e  scarico,  dei

          formulari di trasporto e del catasto dei  rifiuti,  per  la

          trasmissione dei  relativi  dati  al  Registro  elettronico

          nazionale,  anche  al  fine  di  conseguire   una   maggior

          efficacia delle attivita' di controllo; 

                    3) agevolare l'adozione di politiche di  sviluppo

          e di analisi di sostenibilita' ambientale ed economica  per

          migliorare   le   strategie   di   economia   circolare   e

          l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati  alla

          gestione dei rifiuti; 

                    4) perseguire l'obiettivo della  riduzione  degli

          oneri  amministrativi  a  carico  delle  imprese   in   una

          prospettiva di semplificazione e di proporzionalita'; 

                    5) garantire  l'acquisizione  dei  dati  relativi

          alle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti  nel

          Registro elettronico nazionale; 

                    6)   procedere   alla   revisione   del   sistema

          sanzionatorio relativo agli adempimenti di  tracciabilita',

          secondo criteri di adeguatezza  e  di  proporzionalita'  in

          funzione dell'attivita'  svolta,  della  pericolosita'  dei

          rifiuti e delle dimensioni dell'impresa; 

                    7) garantire l'accesso al Registro elettronico in

          tempo reale da parte di  tutte  le  autorita'  preposte  ai

          controlli; 

                  c) riformare il sistema delle definizioni  e  delle

          classificazioni, di cui agli articoli 183, 184  e  218  del

          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  attuazione

          delle disposizioni di cui  all'art.  1,  numero  3),  della

          direttiva (UE) 2018/851 e  all'art.  1,  numero  2),  della

          direttiva  (UE)  2018/852,  e  modificare   la   disciplina

          dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai  rifiuti  urbani

          in modo tale da garantire uniformita' sul piano nazionale; 

                  d)  razionalizzare  e   disciplinare   il   sistema

          tariffario al fine  di  incoraggiare  l'applicazione  della

          gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'art. 4,  paragrafo  3,

          della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del

          Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni

          di cui all'allegato IV-bis  alla  medesima  direttiva  (UE)

          2008/98/CE nonche'  di  garantire  il  perseguimento  degli

          obiettivi previsti dalle disposizioni di  cui  all'art.  1,

          numero 12), della direttiva  (UE)  2018/851,  nel  rispetto

          delle seguenti indicazioni: 

                    1)   prevenire   la   formazione   dei   rifiuti,

          incentivando  comunque  una  gestione  piu'  oculata  degli

          stessi da parte degli utenti; 

                    2) individuare uno o piu' sistemi di  misurazione

          puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti  che  consentano

          la definizione di una tariffa correlata al  principio  «chi

          inquina paga»; 

                    3) riformare il tributo per  il  conferimento  in

          discarica di cui all'art. 3, commi  24  e  seguenti,  della

          legge 28 dicembre 1995, n. 549; 

                  e) riformare la disciplina della  cessazione  della

          qualifica di  rifiuto,  in  attuazione  delle  disposizioni

          dell'art. 6 della  direttiva  2008/98/CE,  come  modificato

          dall'art. 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851,  nel

          rispetto delle seguenti indicazioni: 

                    1) disporre che le autorizzazioni in essere  alla

          data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo

          della disciplina di cui alla presente lettera  siano  fatte

          salve e possano essere rinnovate,  eventualmente  anche  al

          fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie  disponibili

          (BAT), unitamente alle  autorizzazioni  per  le  quali  sia

          stata presentata l'istanza di  rinnovo  alla  stessa  data,

          nelle more dell'adozione dei decreti  e  nel  rispetto  dei

          criteri  generali  di  cui  all'art.  184-ter  del  decreto

          legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nonche'  nel  rispetto

          delle  condizioni  di  cui  all'art.  6   della   direttiva

          2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851; 

                    2) istituire presso il Ministero dell'ambiente  e

          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  un   registro

          nazionale  deputato  alla  raccolta  delle   autorizzazioni

          rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle

          di cui al titolo III-bis della parte  seconda  del  decreto

          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

                  f) al fine di garantire  la  corretta  applicazione

          della  gerarchia  dei  rifiuti,   prevedere   e   agevolare

          l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere  il

          mercato di prodotti e materiali riciclati e lo  scambio  di

          beni riutilizzabili; 

                  g) al fine di garantire il raggiungimento dei nuovi

          obiettivi in materia di raccolta e di riciclo  dei  rifiuti

          urbani stabiliti dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,

          numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e  in  attuazione

          delle disposizioni di cui all'art.  1,  numero  19),  della

          medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020

          i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato  su

          tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  misure  atte  a

          favorire la qualita' dei rifiuti  organici  raccolti  e  di

          quelli consegnati agli impianti di trattamento  nonche'  lo

          sviluppo  di  sistemi  di  controllo  della  qualita'   dei

          processi  di  compostaggio  e  di  digestione   anaerobica,

          predisponendo altresi' sistemi di promozione e di  sostegno

          per lo sviluppo della raccolta differenziata e del  riciclo

          dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione  di

          idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di

          pratiche  di  compostaggio  di  prossimita'   come   quello

          domestico e di comunita' e l'attuazione delle  disposizioni

          dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,

          n. 133,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11

          novembre 2014, n. 164; 

                  h)  prevedere  che  i   rifiuti   aventi   analoghe

          proprieta'  di  biodegradabilita'  e  compostabilita',  che

          rispettano  gli  standard  europei   per   gli   imballaggi

          recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano

          raccolti  insieme  ai  rifiuti  organici,  assicurando   la

          tracciabilita' di tali flussi e  dei  rispettivi  dati,  al

          fine  di  computare  il  relativo  riciclo  organico  negli

          obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei

          rifiuti di imballaggi; 

                  i) riformare la disciplina della prevenzione  della

          formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di

          cui all'art. 1, numero 10), della direttiva (UE)  2018/851,

          e  all'art.  1,  numeri  3)  e  4),  della  direttiva  (UE)

          2018/852, disciplinando anche la modalita' di raccolta  dei

          rifiuti  dispersi  nell'ambiente  marino  e  lacuale  e  la

          gestione degli stessi  dopo  il  loro  trasporto  a  terra;

          disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come

          attivita'  non  soggetta  ad  autorizzazione  ambientale  e

          definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi; 

                  l)  riordinare  l'elenco  dei   rifiuti   e   delle

          caratteristiche   di   pericolo   in    attuazione    delle

          disposizioni di cui all'art. 1, numero 7), della  direttiva

          (UE)  2018/851,  provvedendo   anche   all'adeguamento   al

          regolamento (UE) n. 1357/2014  della  Commissione,  del  18

          dicembre  2014,  e   alla   decisione   2014/955/UE   della

          Commissione, del 18 dicembre 2014; 

                  m) in considerazione delle numerose innovazioni  al

          sistema  di  gestione  dei  rifiuti  rese  necessarie   dal

          recepimento delle direttive dell'Unione europea,  procedere

          a  una  razionalizzazione  complessiva  del  sistema  delle

          funzioni dello Stato e degli enti territoriali e  del  loro

          riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 

                    1) semplificare i procedimenti amministrativi, in

          particolare quelli autorizzatori e quelli normativi; 

                    2) rendere esplicito se  si  tratta  di  funzioni

          normative o non normative; 

                    3) assicurare il rispetto del principio di  leale

          collaborazione tra l'ente titolare  della  funzione  e  gli

          enti  territoriali  titolari  di  funzioni  connesse,   con

          garanzia  della  certezza  e  della   tempestivita'   della

          decisione finale; 

                    4) garantire chiarezza sul regime giuridico degli

          atti attuativi, evitando in particolare  che  sia  prevista

          l'emanazione  di  atti  dei  quali   non   sia   certa   la

          vincolativita' del contenuto  o  sia  comunque  incerta  la

          misura della vincolativita'; 

                    5) con riferimento alle competenze dello Stato: 

                    5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le

          funzioni per le quali sussiste l'esigenza di  un  esercizio

          unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza

          dei livelli di Governo territorialmente piu' circoscritti a

          raggiungere efficacemente gli obiettivi; 

                    5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le

          funzioni volte alla fissazione di standard, criteri  minimi

          o criteri di  calcolo  che  devono  essere  necessariamente

          uniformi  in  tutto  il  territorio  nazionale,  anche   in

          riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva

          dei rifiuti prodotti  e  alla  raccolta  differenziata  dei

          rifiuti; 

                    5.3) provvedere alla definizione di  linee  guida

          sui contenuti minimi  delle  autorizzazioni  rilasciate  ai

          sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo

          3 aprile 2006, n. 152; 

                    5.4) istituire  una  funzione  di  pianificazione

          nazionale della gestione dei rifiuti, anche  con  efficacia

          conformativa   della    pianificazione    regionale,    con

          l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonche' di

          casi  in  cui  promuovere  la  realizzazione  di   gestioni

          interregionali in base a specifici  criteri,  tra  i  quali

          devono essere considerate la conformazione del territorio e

          le caratteristiche socio-urbanistiche e  viarie,  anche  al

          fine di ridurre quanto piu' possibile la movimentazione  di

          rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialita' degli

          impianti esistenti; 

                    5.5)  assegnare  allo  Stato   la   funzione   di

          monitoraggio  e  di  verifica  dei  contenuti   dei   piani

          regionali nonche' della loro attuazione; 

                    5.6)   disciplinare   il   ruolo   di    supporto

          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca

          ambientale (ISPRA) e del  sistema  nazionale  a  rete,  con

          riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro

          adeguatezza  rispetto  al  raggiungimento  degli  obiettivi

          previsti dalla legge; 

                    6) con riferimento alle competenze delle regioni: 

                    6.1)   configurare   la   programmazione   e   la

          pianificazione della  gestione  dei  rifiuti,  fatte  salve

          eccezioni  determinate,  come   specifica   responsabilita'

          regionale, che deve essere esercitata senza poteri di  veto

          da parte  degli  enti  territoriali  minori,  comunque  nel

          rispetto del principio di leale collaborazione, in modo  da

          assicurare la chiusura del  ciclo  dei  rifiuti  a  livello

          regionale; 

                    6.2)   prevedere    idonei    strumenti,    anche

          sostitutivi, per garantire  l'attuazione  delle  previsioni

          sul riparto in ambiti ottimali nonche'  sull'istituzione  e

          sulla concreta operativita' dei relativi enti  di  Governo,

          fatta salva la facolta' di cui all'art. 200, comma  7,  del

          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

                    6.3)  assegnare  alle  regioni  la  funzione   di

          individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di

          impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto  della

          pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi,

          tra i quali il dissesto idrogeologico, la  saturazione  del

          carico ambientale e l'assenza  di  adeguate  infrastrutture

          d'accesso; 

                    7) con riferimento alle competenze delle province

          e delle citta' metropolitane: 

                    7.1)    prevedere     la     possibilita'     che

          l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o

          alla  citta'  metropolitana,  se   l'ambito   ottimale   e'

          individuato con riferimento al suo territorio; 

                    7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle

          della  legge  7   aprile   2014,   n.   56,   eventualmente

          specificando quali funzioni in materia  di  rifiuti  devono

          essere considerate fondamentali; 

                    8) con riferimento alle competenze dei comuni: 

                    8.1) mantenere le sole funzioni  dimensionalmente

          adeguate in base al riassetto del sistema di  gestione  dei

          rifiuti; 

                    8.2) specificare, ove necessario, quali  funzioni

          in   materia   di   rifiuti   devono   essere   considerate

          fondamentali, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera

          p), della Costituzione; 

                    9) con riferimento ai compiti di vigilanza  e  di

          controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi  regionali

          e,  ove  occorra,  provinciali,   in   caso   di   funzioni

          interconnesse, per garantire  che  l'inadempimento  di  una

          funzione da parte di  un  ente  di  minori  dimensioni  non

          pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di

          maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre,  alcuni  casi

          in cui il mancato adempimento di  compiti  da  parte  delle

          regioni, delle province, delle  citta'  metropolitane,  dei

          comuni e  degli  enti  di  Governo  d'ambito  determina  la

          sussistenza delle condizioni per  l'applicazione  dell'art.

          120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresi'

          la possibilita' di giovarsi di strutture amministrative per

          i  relativi  interventi  sostitutivi  e  conferendo  poteri

          adeguati allo scopo; 

                    10)  rispettare  le  competenze  delle  autonomie

          speciali,  come  risultano   dai   rispettivi   statuti   e

          dall'applicazione dell'art. 10 della  legge  costituzionale

          18 ottobre 2001, n. 3; 

                  n)  disciplinare   la   raccolta   di   particolari

          tipologie di rifiuti, come,  a  titolo  esemplificativo,  i

          rifiuti  di  costruzione  e  di   demolizione,   presso   i

          rivenditori  di  prodotti   merceologicamente   simili   ai

          prodotti che danno origine a tali rifiuti. 

                2.  I  decreti  legislativi   di   attuazione   delle

          direttive (UE) 2018/851 e 2018/852  sono  adottati,  previa

          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui

          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,

          su proposta del Ministro  per  gli  affari  europei  e  del

          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del

          mare, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri  e

          della   cooperazione   internazionale,   della   giustizia,

          dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico  e,

          per quanto  riguarda  il  recepimento  della  direttiva  in

          materia di imballaggi, della salute.  I  medesimi  decreti,

          limitatamente alle disposizioni del comma  1,  lettera  m),

          del presente articolo, sono adottati previa intesa in  sede

          di Conferenza unificata, ai sensi dell'art.  9  del  citato

          decreto legislativo n. 281 del 1997.». 

              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della  legge

          24  aprile  2020,  n.  27  (Conversione   in   legge,   con

          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,

          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario

          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori

          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da

          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti

          legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile

          2020, n. 110, S.O.: 

                «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,

          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario

          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori

          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da

          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni

          riportate in allegato alla presente legge. 

                2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo  2020,

          n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi

          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli

          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base

          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo

          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i

          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2

          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di

          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16

          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo

          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento

          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa

          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 

                3. In considerazione dello  stato  di  emergenza  sul

          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali

          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei

          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta

          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per

          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10

          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti

          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono

          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di

          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo

          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data

          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere

          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore

          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri

          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi

          di delega. 

                4. La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno

          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta

          Ufficiale. 

                (Omissis).». 

              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28

          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle

          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra

          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e

          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di

          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei

          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,

          cosi' recita: 

                «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali

          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed

          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti

          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei

          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza

          Stato-regioni. 

                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'

          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per

          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per

          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva

          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro

          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il

          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il

          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione

          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente

          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente

          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -

          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati

          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.

          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque

          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della

          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere

          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti

          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 

                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'

          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi

          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia

          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 

                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'

          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le

          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei

          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari

          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal

          Ministro dell'interno.». 

 

          Note all'art. 1: 

              - Il testo dell'art. 177 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art. 177 (Campo di applicazione e finalita').  -  1.

          La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione

          dei rifiuti e la bonifica  dei  siti  inquinati,  anche  in

          attuazione  delle  direttive  comunitarie,  in  particolare

          della direttiva  2008/98/CE  cosi'  come  modificata  dalla

          direttiva  (UE)  2018/851,  prevedendo   misure   volte   a

          proteggere  l'ambiente  e  la  salute  umana,  evitando   o

          riducendo la produzione di rifiuti,  gli  impatti  negativi

          della produzione e della gestione  dei  rifiuti,  riducendo

          gli  impatti   complessivi   dell'uso   delle   risorse   e

          migliorandone l'efficacia e l'efficienza che  costituiscono

          elementi  fondamentali  per  il  passaggio  a   un'economia

          circolare  e  per  assicurare  la  competitivita'  a  lungo

          termine dell'Unione. 

                2. La gestione dei rifiuti costituisce  attivita'  di

          pubblico interesse. 

                3.  Sono   fatte   salve   disposizioni   specifiche,

          particolari o complementari, conformi ai  principi  di  cui

          alla  parte  quarta  del  presente  decreto   adottate   in

          attuazione di direttive  comunitarie  che  disciplinano  la

          gestione di determinate categorie di rifiuti. 

                4. I rifiuti  sono  gestiti  senza  pericolo  per  la

          salute dell'uomo e senza usare procedimenti  o  metodi  che

          potrebbero   recare   pregiudizio   all'ambiente   e,    in

          particolare: 

                  a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il

          suolo, nonche' per la fauna e la flora; 

                  b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 

                  c) senza danneggiare  il  paesaggio  e  i  siti  di

          particolare interesse,  tutelati  in  base  alla  normativa

          vigente. 

                5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui

          ai commi da 1 a  4,  lo  Stato,  le  regioni,  le  province

          autonome e  gli  enti  locali  esercitano  i  poteri  e  le

          funzioni di rispettiva competenza in  materia  di  gestione

          dei rifiuti in conformita' alle disposizioni  di  cui  alla

          parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna

          azione ed avvalendosi,  ove  opportuno,  mediante  accordi,

          contratti  di  programma  o   protocolli   d'intesa   anche

          sperimentali, di soggetti pubblici o privati. 

                6. I  soggetti  di  cui  al  comma  5  costituiscono,

          altresi', un sistema compiuto e sinergico che armonizza, in

          un  contesto  unitario,  relativamente  agli  obiettivi  da

          perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di

          accreditamento e  i  sistemi  di  certificazione  attinenti

          direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con

          particolare riferimento alla gestione dei rifiuti,  secondo

          i criteri e con le modalita' di cui all'art. 195, comma  2,

          lettera a), e nel rispetto delle procedure di  informazione

          nel settore delle norme  e  delle  regolazioni  tecniche  e

          delle   regole   relative   ai   servizi   della   societa'

          dell'informazione, previste dalle direttive  comunitarie  e

          relative norme di attuazione, con  particolare  riferimento

          alla legge 21 giugno 1986, n. 317. 

                7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i

          rispettivi  ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela

          dell'ambiente  e  dell'ecosistema  contenute  nella   parte

          quarta del presente decreto entro un  anno  dalla  data  di

          entrata in vigore della presente disposizione. 

                8. Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli

          obiettivi stabiliti dalle disposizioni di  cui  alla  parte

          quarta del presente decreto, il  Ministro  dell'ambiente  e

          della tutela del territorio e del mare puo'  avvalersi  del

          supporto tecnico dell'Istituto superiore per la  protezione

          e la ricerca ambientale (ISPRA),  senza  nuovi  o  maggiori

          oneri per la finanza pubblica.». 

              - Il testo dell'art. 178 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art. 178 (Principi). - 1. La gestione dei rifiuti e'

          effettuata conformemente ai  principi  di  precauzione,  di

          prevenzione, di  sostenibilita',  di  proporzionalita',  di

          responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i  soggetti

          coinvolti   nella    produzione,    nella    distribuzione,

          nell'utilizzo e nel consumo di  beni  da  cui  originano  i

          rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza  nonche'

          del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei

          rifiuti  e'  effettuata  secondo  criteri   di   efficacia,

          efficienza, economicita', trasparenza, fattibilita' tecnica

          ed economica, nonche' nel rispetto delle norme  vigenti  in

          materia di partecipazione e di  accesso  alle  informazioni

          ambientali.». 

              - Il testo dell'art. 179 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art. 179 (Criteri di priorita'  nella  gestione  dei

          rifiuti). - 1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto

          della seguente gerarchia: 

                  a) prevenzione; 

                  b) preparazione per il riutilizzo; 

                  c) riciclaggio; 

                  d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero

          di energia; 

                  e) smaltimento. 

                2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di

          priorita' di  cio'  che  costituisce  la  migliore  opzione

          ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1,

          devono essere adottate le misure volte  a  incoraggiare  le

          opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli  177,

          commi 1 e 4,  e  178,  il  miglior  risultato  complessivo,

          tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici,

          ivi compresa la fattibilita' tecnica  e  la  praticabilita'

          economica. 

                3. Con riferimento a flussi di rifiuti  specifici  e'

          consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine  di

          priorita' di cui al comma 1 qualora cio' sia previsto nella

          pianificazione   nazionale   e   regionale   e   consentito

          dall'autorita' che rilascia l'autorizzazione ai  sensi  del

          Titolo III-bis della Parte II o  del  Titolo  I,  Capo  IV,

          della Parte IV del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

          152,  nel  rispetto  del   principio   di   precauzione   e

          sostenibilita', in base  ad  una  specifica  analisi  degli

          impatti complessivi della produzione e  della  gestione  di

          tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale  e  sanitario,

          in termini di ciclo di vita, che sotto il  profilo  sociale

          ed economico, ivi compresi la  fattibilita'  tecnica  e  la

          protezione delle risorse. 

                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente

          e della tutela del territorio e del mare, di  concerto  con

          il Ministro della salute, possono essere  individuate,  con

          riferimento a flussi di rifiuti specifici, le  opzioni  che

          garantiscono, in conformita' a quanto stabilito  dai  commi

          da 1 a 3, il miglior risultato  in  termini  di  protezione

          della salute umana e dell'ambiente. 

                5.   Le   pubbliche    amministrazioni    perseguono,

          nell'esercizio  delle  rispettive  competenze,   iniziative

          dirette  a  favorire  il  rispetto  della   gerarchia   del

          trattamento dei rifiuti di cui al comma  1  in  particolare

          mediante: 

                  a)  la  promozione  dello  sviluppo  di  tecnologie

          pulite, che permettano un uso piu' razionale e un  maggiore

          risparmio di risorse naturali; 

                  b) la promozione della  messa  a  punto  tecnica  e

          dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti  in  modo

          da non contribuire o da contribuire il meno possibile,  per

          la loro fabbricazione, il loro uso o il  loro  smaltimento,

          ad incrementare la quantita' o la nocivita' dei rifiuti e i

          rischi di inquinamento; 

                  c)  la  promozione  dello  sviluppo   di   tecniche

          appropriate  per  l'eliminazione  di  sostanze   pericolose

          contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero; 

                  d) la determinazione di condizioni di  appalto  che

          prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti  e

          di sostanze e oggetti prodotti, anche solo  in  parte,  con

          materiali recuperati dai rifiuti al  fine  di  favorire  il

          mercato dei materiali medesimi; 

                  e) l'impiego  dei  rifiuti  per  la  produzione  di

          combustibili e il successivo utilizzo e, piu' in  generale,

          l'impiego  dei  rifiuti  come  altro  mezzo  per   produrre

          energia. 

                6. Nel rispetto della gerarchia del  trattamento  dei

          rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti  mediante

          la preparazione per il riutilizzo, il  riciclaggio  o  ogni

          altra operazione di recupero di materia sono  adottate  con

          priorita'  rispetto  all'uso  dei  rifiuti  come  fonte  di

          energia. 

                7. Le pubbliche amministrazioni promuovono  l'analisi

          del ciclo di vita dei prodotti sulla  base  di  metodologie

          uniformi per  tutte  le  tipologie  di  prodotti  stabilite

          mediante   linee   guida   dall'ISPRA,   eco-bilanci,    la

          divulgazione di informazioni anche  ai  sensi  del  decreto

          legislativo 19 agosto 2005,  n.  195,  l'uso  di  strumenti

          economici, di criteri in materia di procedure  di  evidenza

          pubblica, e di altre misure necessarie. 

                8. Le  Amministrazioni  interessate  provvedono  agli

          adempimenti di cui al  presente  articolo  con  le  risorse

          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della

          finanza pubblica.». 

              - Il testo dell'art. 183 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art. 183 (Definizioni). - 1.  Ai  fini  della  parte

          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori

          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si

          intende per: 

                  a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di  cui

          il  detentore  si  disfi  o  abbia  l'intenzione  o   abbia

          l'obbligo di disfarsi; 

                  b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o

          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte

          quarta del presente decreto; 

                  b-bis)"rifiuto   non   pericoloso":   rifiuto   non

          contemplato dalla lettera b); 

                  b-ter) "rifiuti urbani": 

                    1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati  e  da

          raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,

          vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,

          imballaggi,  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed

          elettroniche, rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  rifiuti

          ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 

                    2.  i  rifiuti  indifferenziati  e  da   raccolta

          differenziata provenienti da altre fonti  che  sono  simili

          per natura e composizione  ai  rifiuti  domestici  indicati

          nell'allegato L-quater prodotti dalle  attivita'  riportate

          nell'allegato L-quinquies; 

                    3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento  delle

          strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 

                    4. i rifiuti di qualunque natura  o  provenienza,

          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed

          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle

          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

                    5.  i  rifiuti  della  manutenzione   del   verde

          pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di  alberi,

          nonche' i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 

                    6. i rifiuti  provenienti  da  aree  cimiteriali,

          esumazioni ed  estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti

          provenienti da attivita' cimiteriale diversi da  quelli  di

          cui ai punti 3, 4 e 5. 

                  b-quater) "rifiuti da costruzione e demolizione"  i

          rifiuti  prodotti  dalle   attivita'   di   costruzione   e

          demolizione; 

                  b-quinquies) la definizione di  rifiuti  urbani  di

          cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli  obiettivi  di

          preparazione per il riutilizzo  e  il  riciclaggio  nonche'

          delle  relative  norme  di  calcolo  e  non  pregiudica  la

          ripartizione delle responsabilita' in materia  di  gestione

          dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 

                  b-sexies) i rifiuti urbani non includono i  rifiuti

          della  produzione,  dell'agricoltura,  della  silvicoltura,

          della pesca, delle fosse settiche, delle  reti  fognarie  e

          degli impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue,  ivi

          compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso  o  i

          rifiuti da costruzione e demolizione;

                  c)  "oli  usati":  qualsiasi  olio  industriale   o

          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio

          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati

          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,

          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 

                  d) "rifiuti organici":  rifiuti  biodegradabili  di

          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti

          da  nuclei   domestici,   ristoranti,   uffici,   attivita'

          all'ingrosso,  mense,  servizi  di  ristorazione  e   punti

          vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti  dagli

          impianti dell'industria alimentare; 

                  d-bis) "rifiuti alimentari": tutti gli alimenti  di

          cui  all'art.  2  del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  del

          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  sono  diventati

          rifiuti; 

                  e) "autocompostaggio":  compostaggio  degli  scarti

          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze

          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito

          del materiale prodotto; 

                  f) "produttore di  rifiuti":  il  soggetto  la  cui

          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia

          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore

          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,

          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la

          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo

          produttore); 

                  g) "produttore  del  prodotto":  qualsiasi  persona

          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,

          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 

                  g-bis)  "regime  di  responsabilita'   estesa   del

          produttore":  le  misure  volte  ad   assicurare   che   ai

          produttori   di   prodotti   spetti   la    responsabilita'

          finanziaria   o   la    responsabilita'    finanziaria    e

          organizzativa della gestione della fase del ciclo  di  vita

          in cui il prodotto diventa un rifiuto; 

                  h) "detentore": il  produttore  dei  rifiuti  o  la

          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 

                  i) "commerciante": qualsiasi impresa che agisce  in

          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e

          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti

          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 

                  l) "intermediario": qualsiasi impresa  che  dispone

          il recupero o lo  smaltimento  dei  rifiuti  per  conto  di

          terzi, compresi gli intermediari che  non  acquisiscono  la

          materiale disponibilita' dei rifiuti;

                  m) "prevenzione": misure  adottate  prima  che  una

          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che

          riducono: 

                    1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso  il

          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di

          vita; 

                    2) gli  impatti  negativi  dei  rifiuti  prodotti

          sull'ambiente e la salute umana; 

                    3)  il  contenuto  di  sostanze   pericolose   in

          materiali e prodotti; 

                  n)  "gestione  dei  rifiuti":   la   raccolta,   il

          trasporto,  il  recupero,  compresa  la   cernita,   e   lo

          smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione  di  tali

          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei

          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in

          qualita' di commerciante o intermediari. Non  costituiscono

          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di

          prelievo, raggruppamento, selezione e deposito  preliminari

          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da

          eventi atmosferici o meteorici, ivi  incluse  mareggiate  e

          piene, anche ove frammisti ad altri  materiali  di  origine

          antropica  effettuate,  nel  tempo   tecnico   strettamente

          necessario, presso il medesimo sito nel quale detti  eventi

          li hanno depositati; 

                  o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la

          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla

          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta

          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un

          impianto di trattamento; 

                  p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui  un

          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed

          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il

          trattamento specifico; 

                  q) "preparazione per il riutilizzo": le  operazioni

          di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione  attraverso

          cui prodotti o componenti  di  prodotti  diventati  rifiuti

          sono preparati in modo da poter  essere  reimpiegati  senza

          altro pretrattamento; 

                  r) "riutilizzo": qualsiasi operazione attraverso la

          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono

          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano

          stati concepiti; 

                  s)  "trattamento":   operazioni   di   recupero   o

          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o

          dello smaltimento; 

                  t)  "recupero":   qualsiasi   operazione   il   cui

          principale  risultato  sia  di  permettere  ai  rifiuti  di

          svolgere un ruolo utile, sostituendo  altri  materiali  che

          sarebbero stati altrimenti  utilizzati  per  assolvere  una

          particolare funzione o  di  prepararli  ad  assolvere  tale

          funzione,  all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in

          generale. L'allegato C della parte IV del presente  decreto

          riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 

                  t-bis) "recupero di materia": qualsiasi  operazione

          di  recupero  diversa  dal  recupero  di  energia   e   dal

          ritrattamento per ottenere materiali  da  utilizzare  quali

          combustibili o  altri  mezzi  per  produrre  energia.  Esso

          comprende, tra l'altro la preparazione per  il  riutilizzo,

          il riciclaggio e il riempimento; 

                  u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di  recupero

          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere

          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro

          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il

          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di

          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da

          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di

          riempimento; 

                  u-bis)  "riempimento":  qualsiasi   operazione   di

          recupero in cui rifiuti  non  pericolosi  idonei  ai  sensi

          della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in

          aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti

          morfologici. I rifiuti  usati  per  il  riempimento  devono

          sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere  idonei

          ai fini summenzionati ed  essere  limitati  alla  quantita'

          strettamente necessaria a perseguire tali fini; 

                  v)  "rigenerazione  degli  oli  usati":   qualsiasi

          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di

          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che

          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,

          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in

          tali oli; 

                  z) "smaltimento": qualsiasi operazione diversa  dal

          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza

          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato

          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non

          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 

                  aa)  "stoccaggio":  le  attivita'  di   smaltimento

          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di

          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte

          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di

          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva

          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla

          medesima parte quarta; 

                  bb) "deposito temporaneo prima della raccolta":  il

          raggruppamento dei rifiuti  ai  fini  del  trasporto  degli

          stessi  in  un  impianto  di  recupero   e/o   smaltimento,

          effettuato,  prima  della  raccolta  ai   sensi   dell'art.

          185-bis; 

                  cc)  "combustibile  solido  secondario  (CSS)":  il

          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le

          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione

          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e

          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva

          l'applicazione dell'art. 184-ter,  il  combustibile  solido

          secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 

                  dd) "rifiuto biostabilizzato": rifiuto ottenuto dal

          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti

          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,

          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne

          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e

          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di

          qualita'; 

                  ee) "compost": prodotto ottenuto dal  compostaggio,

          o  da  processi  integrati  di  digestione   anaerobica   e

          compostaggio, dei rifiuti organici raccolti  separatamente,

          di altri materiali organici non qualificati  come  rifiuti,

          di sottoprodotti e altri rifiuti  a  matrice  organica  che

          rispetti i requisiti e le caratteristiche  stabilite  dalla

          vigente  normativa  in   tema   di   fertilizzanti   e   di

          compostaggio sul luogo di produzione;

                  ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla

          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti

          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme

          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero

          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di

          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole

          alimentari e forestali; 

                  gg) "emissioni": le emissioni in atmosfera  di  cui

          all'art. 268, comma 1, lettera b); 

                  hh)  "scarichi  idrici":  le  immissioni  di  acque

          reflue di cui all'art. 74, comma 1, lettera ff); 

                  ii)  "inquinamento  atmosferico":   ogni   modifica

          atmosferica di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); 

                  ll) "gestione integrata dei rifiuti": il  complesso

          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle

          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare

          la gestione dei rifiuti; 

                  mm)  «centro  di  raccolta»:  area  presidiata   ed

          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della

          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante

          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per

          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto

          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei

          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro

          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto

          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

                  nn) "migliori tecniche  disponibili":  le  migliori

          tecniche disponibili quali definite all'art.  5,  comma  1,

          lett. l-ter) del presente decreto; 

                  oo)  "spazzamento  delle  strade":   modalita'   di

          raccolta dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle

          strade, aree pubbliche  e  aree  private  ad  uso  pubblico

          escluse le operazioni di sgombero  della  neve  dalla  sede

          stradale e sue pertinenze,  effettuate  al  solo  scopo  di

          garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; 

                  pp) "circuito organizzato di raccolta": sistema  di

          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai

          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del

          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato

          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la

          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali

          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni

          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro

          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili

          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di

          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione

          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla

          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto

          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della

          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto

          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della

          predetta convenzione; 

                  qq) "sottoprodotto": qualsiasi sostanza od  oggetto

          che soddisfa le condizioni di cui all'art.  184-bis,  comma

          1, o che rispetta i  criteri  stabiliti  in  base  all'art.

          184-bis, comma 2; 

                  qq-bis) "compostaggio di  comunita'":  compostaggio

          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non

          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani

          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost

          prodotto da parte delle utenze conferenti. 

              qq-ter) "compostaggio": trattamento biologico  aerobico

          di  degradazione  e   stabilizzazione,   finalizzato   alla

          produzione di compost dai  rifiuti  organici  differenziati

          alla fonte, da altri  materiali  organici  non  qualificati

          come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice

          organica previsti dalla disciplina  nazionale  in  tema  di

          fertilizzanti nonche' dalle disposizioni della parte quarta

          del  presente  decreto  relative  alla   disciplina   delle

          attivita' di compostaggio sul luogo di produzione.». 

              - Il testo dell'art. 184 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art.   184   (Classificazione).   -   1.   Ai   fini

          dell'attuazione della parte quarta del presente  decreto  i

          rifiuti sono classificati, secondo  l'origine,  in  rifiuti

          urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche  di

          pericolosita',  in  rifiuti  pericolosi   e   rifiuti   non

          pericolosi. 

                2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183,

          comma 1, lettera b-ter). 

                3. Sono rifiuti speciali: 

                  a) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  attivita'

          agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e

          per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile,  e  della

          pesca; 

                  b)  i   rifiuti   prodotti   dalle   attivita'   di

          costruzione e demolizione, nonche' i rifiuti  che  derivano

          dalle attivita' di scavo, fermo  restando  quanto  disposto

          dall'art. 184-bis; 

                  c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni

          industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; 

                  d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni

          artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2; 

                  e) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  attivita'

          commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2; 

                  f) i rifiuti prodotti nell'ambito  delle  attivita'

          di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2; 

                  g) i rifiuti derivanti dall'attivita' di recupero e

          smaltimento   di   rifiuti,   i   fanghi   prodotti   dalla

          potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla

          depurazione  delle  acque  reflue,  nonche'  i  rifiuti  da

          abbattimento di fumi, dalle fosse  settiche  e  dalle  reti

          fognarie; 

                  h) i rifiuti derivanti da  attivita'  sanitarie  se

          diversi da quelli all'art. 183, comma 1, lettera b-ter); 

                  i) i veicoli fuori uso. 

                4. Sono  rifiuti  pericolosi  quelli  che  recano  le

          caratteristiche di cui all'allegato I  della  parte  quarta

          del presente decreto. 

                5. L'elenco dei rifiuti di cui  all'allegato  D  alla

          parte  quarta  del  presente  decreto  include  i   rifiuti

          pericolosi e tiene conto dell'origine e della  composizione

          dei  rifiuti  e,  ove  necessario,  dei  valori  limite  di

          concentrazione   delle   sostanze   pericolose.   Esso   e'

          vincolante  per  quanto  concerne  la  determinazione   dei

          rifiuti da  considerare  pericolosi.  L'inclusione  di  una

          sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso

          sia  un  rifiuto  in  tutti  i  casi,  ferma  restando   la

          definizione di cui all'art. 183. La  corretta  attribuzione

          dei Codici dei rifiuti e delle caratteristiche di  pericolo

          dei rifiuti e' effettuata dal produttore sulla  base  delle

          Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema

          nazionale per la protezione  e  la  ricerca  ambientale  ed

          approvate con decreto del Ministero dell'ambiente  e  della

          tutela del territorio e del  mare,  sentita  la  Conferenza

          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le

          Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.  Il   Ministero

          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

          notifica immediatamente alla Commissione europea i casi  di

          cui all'art. 7 della direttiva 2008/98/CE e  fornisce  alla

          stessa tutte le informazioni pertinenti. 

                5-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della

          difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della

          tutela del territorio e del mare,  con  il  Ministro  della

          salute,  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei

          trasporti e con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

          sono disciplinate, nel  rispetto  delle  norme  dell'Unione

          europea e del presente  decreto  legislativo,  le  speciali

          procedure per la  gestione,  lo  stoccaggio,  la  custodia,

          nonche' per l'autorizzazione e i nulla  osta  all'esercizio

          degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti  dai

          sistemi  d'arma,  dai  mezzi,   dai   materiali   e   dalle

          infrastrutture direttamente destinati alla difesa  militare

          ed alla sicurezza nazionale,  cosi'  come  individuati  con

          decreto del Ministro della difesa, compresi quelli  per  il

          trattamento e lo smaltimento delle acque  reflue  navali  e

          oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi

          militari  ausiliarie   e   del   naviglio   dell'Arma   dei

          carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo

          delle Capitanerie di porto - Guardia costiera iscritti  nel

          quadro e nei ruoli speciali  del  naviglio  militare  dello

          Stato. 

                5-bis.1. Presso ciascun poligono militare delle Forze

          armate e' tenuto, sotto la responsabilita' del  comandante,

          il registro delle attivita'  a  fuoco.  Nel  registro  sono

          annotati, immediatamente dopo la  conclusione  di  ciascuna

          attivita': 

                  a) l'arma o il sistema d'arma utilizzati; 

                  b) il munizionamento utilizzato; 

                  c) la data dello sparo e i luoghi di partenza e  di

          arrivo dei proiettili. 

                5-bis.2. Il registro  di  cui  al  comma  5-bis.1  e'

          conservato per almeno dieci  anni  dalla  data  dell'ultima

          annotazione. Lo stesso e' esibito agli organi di  vigilanza

          e di controllo ambientali  e  di  sicurezza  e  igiene  del

          lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti  di

          rispettiva competenza. 

                5-bis.3. Entro trenta giorni dal termine del  periodo

          esercitativo, il direttore del poligono avvia le  attivita'

          finalizzate al recupero dei  residuati  del  munizionamento

          impiegato.  Tali   attivita'   devono   concludersi   entro

          centottanta giorni  al  fine  di  assicurare  i  successivi

          adempimenti  previsti  dagli  articoli  1  e  seguenti  del

          decreto  del  Ministro  della  difesa  22   ottobre   2009,

          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  87  del  15  aprile

          2010. 

                5-ter. La declassificazione da rifiuto  pericoloso  a

          rifiuto non pericoloso non puo' essere ottenuta  attraverso

          una diluizione o una miscelazione del rifiuto che  comporti

          una riduzione delle  concentrazioni  iniziali  di  sostanze

          pericolose sotto le soglie  che  definiscono  il  carattere

          pericoloso del rifiuto. 

                5-quater.  L'obbligo  di  etichettatura  dei  rifiuti

          pericolosi di cui all'art. 193 e l'obbligo  di  tenuta  dei

          registri di cui all'art. 190 non si applicano alle frazioni

          separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici

          fino a che siano accettate per la raccolta, lo  smaltimento

          o il recupero da un ente o un'impresa che abbiano  ottenuto

          l'autorizzazione o siano  registrate  in  conformita'  agli

          articoli 208, 212, 214 e 216.». 

              - Il  testo  dell'art.  184-bis  del   citato   decreto

          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal

          presente decreto, cosi' recita: 

                «Art.   184-bis   (Sottoprodotto).   -   1.   E'   un

          sottoprodotto e non un  rifiuto  ai  sensi  dell'art.  183,

          comma 1, lettera a),  qualsiasi  sostanza  od  oggetto  che

          soddisfa tutte le seguenti condizioni: 

                  a) la sostanza  o  l'oggetto  e'  originato  da  un

          processo  di   produzione,   di   cui   costituisce   parte

          integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di

          tale sostanza od oggetto; 

                  b) e' certo  che  la  sostanza  o  l'oggetto  sara'

          utilizzato, nel corso  dello  stesso  o  di  un  successivo

          processo di produzione o di  utilizzazione,  da  parte  del

          produttore o di terzi; 

                  c) la sostanza o l'oggetto puo'  essere  utilizzato

          direttamente  senza  alcun  ulteriore  trattamento  diverso

          dalla normale pratica industriale; 

                  d)  l'ulteriore  utilizzo  e'  legale,   ossia   la

          sostanza o l'oggetto soddisfa,  per  l'utilizzo  specifico,

          tutti i requisiti pertinenti riguardanti i  prodotti  e  la

          protezione della salute e dell'ambiente e  non  portera'  a

          impatti complessivi  negativi  sull'ambiente  o  la  salute

          umana. 

                2. Sulla base delle condizioni previste al  comma  1,

          possono  essere  adottate  misure  per  stabilire   criteri

          qualitativi  o   quantitativi   da   soddisfare   affinche'

          specifiche  tipologie   di   sostanze   o   oggetti   siano

          considerati  sottoprodotti  e  non  rifiuti  garantendo  un

          elevato livello di protezione dell'ambiente e della  salute

          umana  favorendo,  altresi',  l'utilizzazione   attenta   e

          razionale  delle  risorse  naturale  dando  priorita'  alle

          pratiche replicabili di simbiosi industriale.  All'adozione

          di tali criteri si provvede con  uno  o  piu'  decreti  del

          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del

          mare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto

          1988, n.  400,  in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla

          disciplina comunitaria. 

                [2-bis. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della

          tutela del  territorio  e  del  mare  di  concerto  con  il

          Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  10  agosto

          2012, n. 161, adottato in attuazione  delle  previsioni  di

          cui all'art. 49 del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,

          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,

          n. 27, si applica solo alle terre  e  rocce  da  scavo  che

          provengono da attivita'  o  opere  soggette  a  valutazione

          d'impatto  ambientale   o   ad   autorizzazione   integrata

          ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non  si

          applica comunque alle ipotesi  disciplinate  dall'art.  109

          presente decreto.». 

              - Il  testo  dell'art.  184-ter  del   citato   decreto

          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal

          presente decreto, cosi' recita: 

                «Art.  184-ter   (Cessazione   della   qualifica   di

          rifiuto). - 1. Un rifiuto cessa di essere tale,  quando  e'

          stato sottoposto a un'operazione di  recupero,  incluso  il

          riciclaggio, e soddisfi i criteri  specifici,  da  adottare

          nel rispetto delle seguenti condizioni: 

                  a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a  essere

          utilizzati per scopi specifici; 

                  b)  esiste  un  mercato  o  una  domanda  per  tale

          sostanza od oggetto; 

                  c) la sostanza o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti

          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e

          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 

                  d) l'utilizzo della  sostanza  o  dell'oggetto  non

          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o

          sulla salute umana. 

                2.   L'operazione   di   recupero   puo'   consistere

          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se

          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette

          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in

          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria

          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso

          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'

          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

          territorio e del mare, ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,

          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se

          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e

          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi

          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 

                3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi

          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,

          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda

          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di

          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o

          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'art.  6,

          paragrafo 1,  della  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento

          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base

          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi

          procedimenti autorizzatori, che includono: 

                  a) materiali di rifiuto in entrata  ammissibili  ai

          fini dell'operazione di recupero; 

                  b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 

                  c) criteri di qualita' per i materiali  di  cui  e'

          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di

          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,

          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se

          necessario; 

                  d)  requisiti  affinche'  i  sistemi  di   gestione

          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione

          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della

          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del

          caso; 

                  e) un  requisito  relativo  alla  dichiarazione  di

          conformita'. 

                  In mancanza di criteri specifici adottati ai  sensi

          del  comma  2,  continuano  ad  applicarsi,   quanto   alle

          procedure semplificate per  il  recupero  dei  rifiuti,  le

          disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5

          febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  72

          alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del  16  aprile  1998,  e  ai

          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e

          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17

          novembre 2005, n. 269. 

                3-bis. Le  autorita'  competenti  al  rilascio  delle

          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i

          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o

          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi

          al soggetto istante. 

                3-ter.  L'ISPRA,  o  l'Agenzia   regionale   per   la

          protezione   dell'ambiente   territorialmente    competente

          delegata  dal  predetto  Istituto,  controlla  a  campione,

          sentita l'autorita' competente di cui al  comma  3-bis,  in

          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'

          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi

          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le

          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori

          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,

          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.

          Il procedimento di controllo  si  conclude  entro  sessanta

          giorni dall'inizio  della  verifica.  L'ISPRA  o  l'Agenzia

          regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica

          entro quindici giorni gli esiti della verifica al Ministero

          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Al

          fine  di   assicurare   l'armonizzazione,   l'efficacia   e

          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul

          territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,

          e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 

                3-quater. Ricevuta la comunicazione di cui  al  comma

          3-ter,  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

          territorio e del  mare,  nei  sessanta  giorni  successivi,

          adotta proprie conclusioni, motivando  l'eventuale  mancato

          recepimento degli esiti  dell'istruttoria  contenuti  nella

          relazione  di  cui  al  comma   3-ter,   e   le   trasmette

          all'autorita' competente. L'autorita' competente  avvia  un

          procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da

          parte del soggetto interessato, alle conclusioni di cui  al

          presente comma, disponendo, in caso di mancato adeguamento,

          la   revoca   dell'autorizzazione   e   dando    tempestiva

          comunicazione  della  conclusione   del   procedimento   al

          Ministero  medesimo.  Resta  salva  la   possibilita'   per

          l'autorita' competente di adottare provvedimenti di  natura

          cautelare. 

                3-quinquies.   Decorsi   centottanta   giorni   dalla

          comunicazione all'autorita' competente, ove il procedimento

          di cui al comma 3-quater non risulti avviato o concluso, il

          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del

          mare puo' provvedere, in via sostitutiva e previa  diffida,

          anche mediante un commissario  ad  acta,  all'adozione  dei

          provvedimenti di cui al comma 3-quater. Al commissario  non

          e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle  funzioni

          attribuite ai  sensi  del  presente  comma  e  il  medesimo

          commissario non ha diritto a gettoni, rimborsi di  spese  o

          altri emolumenti, comunque denominati. 

                3-sexies. Con cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una

          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel

          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al

          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

          mare entro il 31 dicembre. 

                3-septies. Al  fine  del  rispetto  dei  principi  di

          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il

          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle

          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate

          concluse ai  sensi  del  presente  articolo.  Le  autorita'

          competenti,  al  momento  del   rilascio,   comunicano   al

          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

          mare   i   nuovi   provvedimenti   autorizzatori    emessi,

          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure

          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero

          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non

          avente natura regolamentare del  Ministro  dell'ambiente  e

          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le

          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro

          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva

          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la

          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con

          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al

          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse

          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

          vigente. 

                4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per

          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini

          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero

          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto

          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo

          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20

          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di

          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che

          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o

          recupero in essi stabiliti. 

                5. La disciplina in materia di gestione  dei  rifiuti

          si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 

              5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,  per

          la prima volta, un  materiale  che  ha  cessato  di  essere

          considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul  mercato

          o che immette un materiale sul mercato per la  prima  volta

          dopo che cessa  di  essere  considerato  rifiuto,  provvede

          affinche' il materiale soddisfi i pertinenti  requisiti  ai

          sensi della normativa applicabile in  materia  di  sostanze

          chimiche e prodotti collegati.  Le  condizioni  di  cui  al

          comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la  normativa

          sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al

          materiale  che  ha  cessato  di   essere   considerato   un

          rifiuto.». 

              - Il testo dell'art. 185 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -

          1. Non rientrano nel  campo  di  applicazione  della  parte

          quarta del presente decreto: 

                  a) le emissioni  costituite  da  effluenti  gassosi

          emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e

          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato

          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con

          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di

          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di

          stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

                  b)  il  terreno  (in  situ),   inclusi   il   suolo

          contaminato   non   scavato   e   gli   edifici   collegati

          permanentemente al terreno, fermo restando quanto  previsto

          dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica  di  siti

          contaminati; 

                  c) il suolo non contaminato e altro materiale  allo

          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di

          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a

          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito

          in cui e' stato escavato; 

                  d) i rifiuti radioattivi; 

                  e) i materiali esplosivi in disuso; 

                  f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma

          2, lettera b), del presente articolo,  la  paglia  e  altro

          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso

          quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci

          e le potature effettuati nell'ambito delle  buone  pratiche

          colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura  o

          per la produzione di energia da tale biomassa, anche al  di

          fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a  terzi,

          mediante processi o metodi che non  danneggiano  l'ambiente

          ne' mettono in pericolo la salute umana. 

                2. Sono esclusi  dall'ambito  di  applicazione  della

          parte quarta del presente decreto, in  quanto  regolati  da

          altre disposizioni normative comunitarie,  ivi  incluse  le

          rispettive norme nazionali di recepimento: 

                  a) le acque di scarico; 

                  b) i sottoprodotti di origine animale,  compresi  i

          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.

          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo

          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di

          produzione di biogas o di compostaggio; 

                  c) le carcasse di animali morti per  cause  diverse

          dalla macellazione,  compresi  gli  animali  abbattuti  per

          eradicare  epizoozie,  e  smaltite   in   conformita'   del

          regolamento (CE) n. 1774/2002; 

                  d)  i   rifiuti   risultanti   dalla   prospezione,

          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse

          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto

          legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 

                  d-bis) sostanze destinate a essere utilizzate  come

          materie prime per mangimi di cui all'art. 3,  paragrafo  2,

          lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento

          europeo e del Consiglio  e  che  non  sono  costituite  ne'

          contengono sottoprodotti di origine animale. 

                3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative

          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di

          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i

          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o

          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della

          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della

          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti

          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'

          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della

          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,

          e successive modificazioni. 

                4.  Il  suolo  escavato  non  contaminato   e   altro

          materiale allo stato naturale, utilizzati in  siti  diversi

          da  quelli  in  cui  sono  stati  escavati,  devono  essere

          valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli  183,  comma

          1, lettera a), 184-bis e 184-ter.». 

              - Il testo dell'art. 194 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art. 194  (Spedizioni  transfrontaliere).  -  1.  Le

          spedizioni transfrontaliere dei rifiuti  sono  disciplinate

          dai regolamenti comunitari che regolano la  materia,  dagli

          accordi bilaterali  di  cui  agli  articoli  41  e  43  del

          regolamento (CE) n. 1013/2006 e dal decreto di cui al comma

          4. 

                2. Sono fatti salvi, ai sensi degli articoli 41 e  43

          del regolamento (CE) n. 1013/2006 gli accordi in vigore tra

          lo Stato della Citta' del Vaticano, la  Repubblica  di  San

          Marino e  la  Repubblica  italiana.  Alle  importazioni  di

          rifiuti urbani e assimilati provenienti dallo  Stato  della

          Citta' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si

          applicano le disposizioni di cui all'art. 42  del  predetto

          regolamento. 

                3. Fatte salve le norme che disciplinano il trasporto

          internazionale di  merci,  le  imprese  che  effettuano  il

          trasporto transfrontaliero  nel  territorio  italiano  sono

          iscritte  all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  di  cui

          all'art. 212. L'iscrizione all'Albo, qualora effettuata per

          il solo esercizio dei trasporti  transfrontalieri,  non  e'

          subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie  di

          cui al comma 10 del medesimo art. 212. 

                4. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della

          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i

          Ministri   dello   sviluppo   economico,   della    salute,

          dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture  e  dei

          trasporti, nel rispetto delle norme del regolamento (CE) n.

          1013/2006 sono disciplinati: 

                  a) i criteri per il calcolo  degli  importi  minimi

          delle garanzie finanziarie da prestare  per  le  spedizioni

          dei rifiuti, di cui all'art. 6  del  predetto  regolamento;

          tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento  per  le

          imprese  registrate  ai  sensi  del  regolamento  (CE)   n.

          761/2001, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19

          marzo 2001, e del quaranta per cento nel caso di imprese in

          possesso della certificazione  ambientale  ai  sensi  della

          norma Uni En Iso 14001; 

                  b) le  spese  amministrative  poste  a  carico  dei

          notificatori ai sensi dell'art. 29, del regolamento; 

                  c) le specifiche modalita'  per  il  trasporto  dei

          rifiuti negli Stati di cui al comma 2. 

                5. Sino all'adozione del decreto di cui al  comma  4,

          continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al  decreto

          del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370. 

                6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento (CE) n.

          1013/2006: 

                  a) le  autorita'  competenti  di  spedizione  e  di

          destinazione sono le regioni e le province autonome; 

                  b)  l'autorita'  di  transito   e'   il   Ministero

          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

                  c) corrispondente e' il Ministero  dell'ambiente  e

          della tutela del territorio e del mare. 

                7. Le regioni e le province  autonome  comunicano  le

          informazioni di cui all'art. 56  del  regolamento  (CE)  n.

          1013/2006 al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del

          territorio e  del  mare  per  il  successivo  inoltro  alla

          Commissione  dell'Unione  europea,  nonche',  entro  il  30

          settembre  di  ogni  anno,  i   dati,   riferiti   all'anno

          precedente,  previsti  dall'art.   13,   comma   3,   della

          Convenzione di Basilea,  ratificata  con  legge  18  agosto

          1993, n. 340.  La  comunicazione  dei  dati  relativi  alle

          spedizioni di rifiuti e' effettuata in formato  elettronico

          utilizzando la piattaforma elettronica messa a disposizione

          dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

          del mare, la quale garantisce  l'interoperabilita'  con  il

          Registro elettronico nazionale di cui all'art. 188-bis.». 

              - Il testo dell'art. 195 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art.  195  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Ferme

          restando  le  ulteriori  competenze  statali  previste   da

          speciali disposizioni, anche contenute nella  parte  quarta

          del presente decreto, spettano allo Stato: 

                  a)  le  funzioni  di  indirizzo   e   coordinamento

          necessarie all'attuazione della parte quarta  del  presente

          decreto, da esercitare ai sensi dell'art. 8 della legge  15

          marzo 1997, n. 59, nei limiti di quanto stabilito dall'art.

          8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131; 

                  b) la definizione  dei  criteri  generali  e  delle

          metodologie per la gestione integrata dei rifiuti; 

                  b-bis) la definizione di linee  guida,  sentita  la

          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto

          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  sui  contenuti  minimi

          delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli  artt.  208,

          215 e 216; 

                  b-ter) la definizione di linee  guida,  sentita  la

          Conferenza  Unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto

          legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  per  le  attivita'  di

          recupero energetico dei rifiuti; 

                  c) l'individuazione delle iniziative e delle misure

          per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme

          di deposito cauzionale sui  beni  immessi  al  consumo,  la

          produzione   dei   rifiuti,   nonche'   per   ridurne    la

          pericolosita'; 

                  d)  l'individuazione   dei   flussi   omogenei   di

          produzione dei rifiuti con piu' elevato impatto ambientale,

          che presentano le maggiori  difficolta'  di  smaltimento  o

          particolari possibilita' di recupero sia  per  le  sostanze

          impiegate  nei  prodotti  base   sia   per   la   quantita'

          complessiva dei rifiuti medesimi; 

                  e) l'adozione di criteri generali per la  redazione

          di piani di settore per la riduzione,  il  riciclaggio,  il

          recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti; 

                  f)    l'individuazione,    nel    rispetto    delle

          attribuzioni costituzionali delle regioni,  degli  impianti

          di  recupero  e  di  smaltimento  di  preminente  interesse

          nazionale  da  realizzare  per  la  modernizzazione  e   lo

          sviluppo del Paese; l'individuazione e' operata, sentita la

          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto

          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  a  mezzo  di   un

          programma,  adottato  con  decreto   del   Presidente   del

          Consiglio   dei   Ministri   su   proposta   del   Ministro

          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e

          inserito     nel      Documento      di      programmazione

          economico-finanziaria, con indicazione  degli  stanziamenti

          necessari per la loro  realizzazione.  Nell'individuare  le

          infrastrutture e gli  insediamenti  strategici  di  cui  al

          presente comma il  Governo  procede  secondo  finalita'  di

          riequilibrio socio-economico fra  le  aree  del  territorio

          nazionale.  Il  Governo  indica  nel   disegno   di   legge

          finanziaria ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-ter),

          della legge 5 agosto 1978, n. 468, le  risorse  necessarie,

          anche ai fini dell'erogazione dei contributi compensativi a

          favore degli enti locali,  che  integrano  i  finanziamenti

          pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili; 

                  g) la definizione, nel rispetto delle  attribuzioni

          costituzionali delle regioni,  di  un  piano  nazionale  di

          comunicazione e di conoscenza ambientale. La definizione e'

          operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.  8

          del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo  di

          un Programma, formulato  con  decreto  del  Presidente  del

          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro

          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,

          inserito     nel      Documento      di      programmazione

          economico-finanziaria, con indicazione  degli  stanziamenti

          necessari per la realizzazione; 

                  h) l'indicazione delle misure atte ad  incoraggiare

          la razionalizzazione della raccolta, della  cernita  e  del

          riciclaggio dei rifiuti; 

                  i)  l'individuazione  delle  iniziative   e   delle

          azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio e  il

          recupero di rifiuti, nonche' per promuovere il mercato  dei

          materiali recuperati dai rifiuti  ed  il  loro  impiego  da

          parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  dei   soggetti

          economici, anche ai sensi dell'art. 52, comma  56,  lettera

          a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del decreto del

          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del

          mare 8 maggio 2003, n. 203; 

                  l) l'individuazione di obiettivi  di  qualita'  dei

          servizi di gestione dei rifiuti; 

                  m)   la   determinazione   di   criteri   generali,

          differenziati  per  i  rifiuti  urbani  e  per  i   rifiuti

          speciali, ai fini della elaborazione dei piani regionali di

          cui  all'art.  199   con   particolare   riferimento   alla

          determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui

          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,

          delle  linee  guida  per  la  individuazione  degli  Ambiti

          territoriali ottimali, da costituirsi  ai  sensi  dell'art.

          200, e per il coordinamento dei piani stessi; 

                  n)      la      determinazione,       relativamente

          all'assegnazione della  concessione  del  servizio  per  la

          gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la  Conferenza

          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28

          agosto 1997, n. 281, delle linee guida per  la  definizione

          delle gare d'appalto, ed in particolare  dei  requisiti  di

          ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati,  anche

          con  riferimento  agli  elementi  economici  relativi  agli

          impianti esistenti; 

                  o) la determinazione, d'intesa  con  la  Conferenza

          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28

          agosto 1997, n. 281, delle linee guida inerenti le forme ed

          i modi della cooperazione fra gli enti  locali,  anche  con

          riferimento alla  riscossione  della  tariffa  sui  rifiuti

          urbani ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale,

          secondo criteri di trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed

          economicita'; 

                  p) l'indicazione dei criteri generali relativi alle

          caratteristiche delle aree non idonee  alla  localizzazione

          degli impianti di smaltimento dei rifiuti; 

                  q) l'indicazione dei criteri generali, ivi  inclusa

          l'emanazione    di    specifiche    linee    guida,     per

          l'organizzazione    e    l'attuazione    della     raccolta

          differenziata dei rifiuti urbani; 

                  r) la determinazione, d'intesa  con  la  Conferenza

          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28

          agosto  1997,  n.  281,  delle  linee  guida,  dei  criteri

          generali e degli standard di bonifica dei  siti  inquinati,

          nonche' la determinazione dei criteri per  individuare  gli

          interventi  di  bonifica  che,  in  relazione  al   rilievo

          dell'impatto    sull'ambiente    connesso    all'estensione

          dell'area interessata, alla quantita' e pericolosita' degli

          inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale; 

                  s) la determinazione delle metodologie di calcolo e

          la definizione  di  materiale  riciclato  per  l'attuazione

          dell'art. 196, comma 1, lettera p); 

                  t) l'adeguamento della parte  quarta  del  presente

          decreto alle direttive, alle decisioni  ed  ai  regolamenti

          dell'Unione europea. 

                2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 

                  a) l'indicazione dei criteri e delle  modalita'  di

          adozione, secondo principi di  unitarieta',  compiutezza  e

          coordinamento, delle norme tecniche  per  la  gestione  dei

          rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di  specifiche  tipologie

          di rifiuti, con riferimento anche ai  relativi  sistemi  di

          accreditamento e di certificazione ai sensi dell'art.  178,

          comma 5; 

                  b) l'adozione delle norme e  delle  condizioni  per

          l'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui  agli

          articoli 214, 215  e  216,  ivi  comprese  le  linee  guida

          contenenti la specificazione della  relazione  da  allegare

          alla comunicazione prevista da tali articoli; 

                  c) la determinazione dei limiti di accettabilita' e

          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di

          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a

          specifiche utilizzazioni degli stessi; 

              d) la determinazione e la disciplina delle attivita' di

          recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei  prodotti

          contenenti   amianto,   mediante   decreto   del   Ministro

          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di

          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro

          delle attivita' produttive; 

              e) abrogata; 

                  f) la definizione dei  metodi,  delle  procedure  e

          degli  standard  per  il  campionamento  e  l'analisi   dei

          rifiuti; 

                  g)  la  determinazione  dei   requisiti   e   delle

          capacita' tecniche  e  finanziarie  per  l'esercizio  delle

          attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi  i  criteri

          generali per la determinazione delle  garanzie  finanziarie

          in favore delle  regioni,  con  particolare  riferimento  a

          quelle dei soggetti obbligati  all'iscrizione  all'Albo  di

          cui all'art. 212, secondo la modalita' di cui  al  comma  9

          dello stesso articolo; 

                  h) la definizione del modello e dei  contenuti  del

          formulario di cui all'art. 193 e  la  regolamentazione  del

          trasporto dei rifiuti; 

                  i) l'individuazione delle tipologie di rifiuti  che

          per comprovate ragioni tecniche, ambientali  ed  economiche

          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 

                  l) l'adozione di un modello uniforme  del  registro

          di cui all'art. 190 e la  definizione  delle  modalita'  di

          tenuta  dello  stesso,   nonche'   l'individuazione   degli

          eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; 

                  m)  l'individuazione  dei  rifiuti   elettrici   ed

          elettronici, di cui all'art. 227, comma 1, lettera a); 

                  n) l'aggiornamento degli Allegati alla parte quarta

          del presente decreto; 

                  o) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita'

          e  delle  condizioni  di  utilizzo  del  prodotto  ottenuto

          mediante   compostaggio,   con   particolare    riferimento

          all'utilizzo agronomico come fertilizzante,  ai  sensi  del

          decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e  del  prodotto

          di  qualita'  ottenuto  mediante  compostaggio  da  rifiuti

          organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata; 

                  p) l'autorizzazione  allo  smaltimento  di  rifiuti

          nelle  acque  marine,  in  conformita'  alle   disposizioni

          stabilite  dalle  norme  comunitarie  e  dalle  convenzioni

          internazionali vigenti in materia, rilasciata dal  Ministro

          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  su

          proposta  dell'autorita'  marittima  nella  cui   zona   di

          competenza si trova il porto piu' vicino al luogo dove deve

          essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova  il  porto

          da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire; 

                  q) l'individuazione  della  misura  delle  sostanze

          assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testate   da

          universita' o istituti specializzati, di cui devono dotarsi

          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,

          manutenzione, deposito e sostituzione di  accumulatori,  al

          fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo

          e di evitare danni alla  salute  e  all'ambiente  derivanti

          dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto  della  dimensione

          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio

          di  sversamento  connesso  alla  tipologia   dell'attivita'

          esercitata; 

                  r) l'individuazione e la disciplina,  nel  rispetto

          delle  norme  comunitarie   ed   anche   in   deroga   alle

          disposizioni della parte quarta del  presente  decreto,  di

          forme di semplificazione degli  adempimenti  amministrativi

          per la raccolta e il trasporto di specifiche  tipologie  di

          rifiuti destinati  al  recupero  e  conferiti  direttamente

          dagli utenti finali dei beni che  originano  i  rifiuti  ai

          produttori,  ai  distributori,  a   coloro   che   svolgono

          attivita' di istallazione e manutenzione presso  le  utenze

          domestiche dei beni stessi o ad impianti  autorizzati  alle

          operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5,  R6

          e  R9  dell'Allegato  C  alla  parte  quarta  del  presente

          decreto,   da   adottarsi   con   decreto   del    Ministro

          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare

          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della

          presente disciplina; 

                  s) la riorganizzazione del Catasto dei rifiuti; 

                  t)   predisposizione    di    linee    guida    per

          l'individuazione di una codifica omogenea per le operazioni

          di recupero e smaltimento  da  inserire  nei  provvedimenti

          autorizzativi da parte delle autorita' competenti, anche in

          conformita'  a  quanto  disciplinato   in   materia   dalla

          direttiva 2008/12/CE, e sue modificazioni; 

                  u) individuazione dei contenuti tecnici  minimi  da

          inserire  nei  provvedimenti  autorizzativi  di  cui   agli

          articoli 208, 209, 211; 

                  v)   predisposizione    di    linee    guida    per

          l'individuazione delle procedure analitiche, dei criteri  e

          delle  metodologie  per  la  classificazione  dei   rifiuti

          pericolosi ai sensi dell'allegato D della parta quarta  del

          presente decreto. 

                3. Salvo che  non  sia  diversamente  disposto  dalla

          parte quarta del presente decreto, le funzioni  di  cui  al

          comma 1 sono esercitate ai  sensi  della  legge  23  agosto

          1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e

          della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i

          Ministri  delle  attivita'  produttive,  della   salute   e

          dell'interno,  sentite  la  Conferenza  unificata  di   cui

          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,

          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 

                4. Salvo che  non  sia  diversamente  disposto  dalla

          parte quarta del presente decreto, le norme regolamentari e

          tecniche  di  cui  al  comma  2  sono  adottate,  ai  sensi

          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,

          con decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

          territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  delle

          attivita' produttive, della salute e dell'interno, nonche',

          quando le predette norme riguardino i rifiuti  agricoli  ed

          il trasporto dei rifiuti, di concerto, rispettivamente, con

          i Ministri delle politiche agricole  e  forestali  e  delle

          infrastrutture e dei trasporti. 

                5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   dal   decreto

          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   ai   fini   della

          sorveglianza  e   dell'accertamento   degli   illeciti   in

          violazione della normativa in materia  di  rifiuti  nonche'

          della repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti

          illegali dei  rifiuti  provvedono  il  Comando  carabinieri

          tutela ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle Capitanerie  di

          porto; puo' altresi' intervenire il Corpo  forestale  dello

          Stato e possono concorrere  la  Guardia  di  finanza  e  la

          Polizia di Stato. 

              5-bis. Nelle more dell'esercizio da parte  dello  Stato

          delle competenze di cui al comma 2, lettere  a)  e  g),  le

          Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  possono

          disciplinare  comunque  tali  aspetti,  con  l'obbligo   di

          adeguamento  alle  sopravvenute  norme  nazionali  entro  6

          mesi.». 

              - Il testo dell'art. 198 del citato decreto legislativo

          3  aprile  2006,  n.  152,  come  modificato  dal  presente

          decreto, cosi' recita: 

                «Art. 198 (Competenze dei  comuni).  -  1.  I  comuni

          concorrono, nell'ambito delle attivita'  svolte  a  livello

          degli ambiti territoriali ottimali di cui  all'art.  200  e

          con le modalita' ivi previste, alla  gestione  dei  rifiuti

          urbani.  Sino  all'inizio  delle  attivita'  del   soggetto

          aggiudicatario della  gara  ad  evidenza  pubblica  indetta

          dall'Autorita' d'ambito ai sensi dell'art.  202,  i  comuni

          continuano la gestione  dei  rifiuti  urbani  avviati  allo

          smaltimento in regime  di  privativa  nelle  forme  di  cui

          all'art. 113, comma 5, del decreto  legislativo  18  agosto

          2000, n. 267. 

                2. I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei

          rifiuti urbani con appositi regolamenti che,  nel  rispetto

          dei  principi  di  trasparenza,  efficienza,  efficacia  ed

          economicita' e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai

          sensi dell'art. 201, comma 3, stabiliscono in particolare: 

                  a)   le   misure   per   assicurare    la    tutela

          igienico-sanitaria in tutte  le  fasi  della  gestione  dei

          rifiuti urbani; 

                  b)  le  modalita'  del  servizio  di   raccolta   e

          trasporto dei rifiuti urbani; 

                  c) le modalita' del  conferimento,  della  raccolta

          differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di

          garantire una distinta gestione delle diverse  frazioni  di

          rifiuti e promuovere il recupero degli stessi; 

                  d) le  norme  atte  a  garantire  una  distinta  ed

          adeguata gestione  dei  rifiuti  urbani  pericolosi  e  dei

          rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184,

          comma 2, lettera f); 

                  e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme  di

          conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti  primari  di

          imballaggio in sinergia con altre  frazioni  merceologiche,

          fissando standard minimi da rispettare; 

                  f) le modalita'  di  esecuzione  della  pesata  dei

          rifiuti  urbani  prima  di  inviarli  al  recupero  e  allo

          smaltimento; 

              g) soppressa. 

                2-bis) Le utenze non domestiche possono conferire  al

          di fuori del servizio  pubblico  i  propri  rifiuti  urbani

          previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante

          attestazione   rilasciata   dal   soggetto   che   effettua

          l'attivita' di recupero dei rifiuti  stessi.  Tali  rifiuti

          sono computati ai fini del raggiungimento  degli  obiettivi

          di riciclaggio dei rifiuti urbani. 

                3. I comuni sono tenuti a fornire alla regione,  alla

          provincia ed alle Autorita' d'ambito tutte le  informazioni

          sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste. 

                4. I comuni sono  altresi'  tenuti  ad  esprimere  il

          proprio parere in ordine all'approvazione dei  progetti  di

          bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle regioni.». 

 

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Pubblicato da Gianclaudio Iannace