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DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 articolo 119 ECOBONUS 110%

 Art. 119 
 
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e
             colonnine di ricarica di veicoli elettrici 
 
  1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
2013, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le  spese
documentate e rimaste a carico del  contribuente,  sostenute  dal  1°
luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra  gli  aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi: 
    a)  interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici  opache
verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della  superficie  disperdente
lorda dell'edificio medesimo. La  detrazione  di  cui  alla  presente
lettera e' calcolata su un  ammontare  complessivo  delle  spese  non
superiore a euro 60.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  unita'
immobiliari  che  compongono   l'edificio.   I   materiali   isolanti
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259
del 6 novembre 2017. 
    b)  interventi  sulle  parti  comuni   degli   edifici   per   la
sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti
con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o
la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza
almeno pari alla  classe  A  di  prodotto  prevista  dal  regolamento
delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio  2013,  a
pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,  anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5
e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti
di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera  e'
calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a
euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita'  immobiliari  che
compongono l'edificio ed e' riconosciuta anche per le spese  relative
allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
    c) interventi sugli  edifici  unifamiliari  per  la  sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale  esistenti  con  impianti
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda
sanitaria a pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o
geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al  comma  6,
ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui  alla
presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese
non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese
relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 
  2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti
gli  altri  interventi   di   efficientamento   energetico   di   cui
all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei  limiti  di  spesa
previsti  per  ciascun  intervento  di   efficientamento   energetico
previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1. 
  3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di  cui  ai
commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,
e, nel loro complesso, devono assicurare, anche  congiuntamente  agli
interventi di cui ai commi 5 e 6,  il  miglioramento  di  almeno  due
classi  energetiche  dell'edificio,  ovvero,  se  non  possibile,  il
conseguimento  della  classe  energetica  piu'  alta,  da  dimostrare
mediante  l'attestato  di  prestazione  energetica  (A.P.E),  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e
post intervento, rilasciato da tecnico abilitato  nella  forma  della
dichiarazione asseverata. 
  4. Per gli  interventi  di  cui  ai  commi  da  1-bis  a  1-septies
dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni
spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute  dal  1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui  al  primo
periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa
di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la  detrazione  prevista  nell'articolo
15, comma 1, lettera  f-bis),  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, spetta nella  misura  del  90  per  cento.  Le
disposizioni di cui al primo e al secondo periodo  non  si  applicano
agli edifici ubicati in zona  sismica  4  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3274  del  20  marzo  2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003. 
  5. Per l'installazione di  impianti  solari  fotovoltaici  connessi
alla rete elettrica su edifici ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della  Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, la detrazione  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per
le spese sostenute dal 1° luglio 2020  al  31  dicembre  2021,  nella
misura del 110 per cento, fino  ad  un  ammontare  complessivo  delle
stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  nel  limite  di
spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque
quote annuali  di  pari  importo,  sempreche'  l'installazione  degli
impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ai commi
1 o 4. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
d), e) ed f), del decreto del Presidente della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto  ad  euro  1.600
per ogni kW di potenza nominale. 
  6. La detrazione di cui  al  comma  5  e'  riconosciuta  anche  per
l'installazione contestuale  o  successiva  di  sistemi  di  accumulo
integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  agevolati  con   la
detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli
stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel
limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
del sistema di accumulo. 
  7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione
in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito  e  non  e'
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione
di qualsiasi natura previste dalla  normativa  europea,  nazionale  e
regionale, compresi i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.
28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di  cui  all'articolo
25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta  nella  misura  del
110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto  in  cinque  quote
annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia  eseguita
congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1. 
  9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si  applicano  agli
interventi effettuati: 
    a) dai condomini; 
    b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto
previsto al comma 10; 
    c)  dagli  Istituti  autonomi  case  popolari   (IACP)   comunque
denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali  dei
predetti Istituti, istituiti nella forma di societa'  che  rispondono
ai requisiti della legislazione  europea  in  materia  di  "in  house
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro  proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale
pubblica; 
    d) dalle cooperative di abitazione  a  proprieta'  indivisa,  per
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e  assegnati
in godimento ai propri soci. 
  10. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non  si  applicano
agli interventi effettuati dalle persone  fisiche,  al  di  fuori  di
attivita' di impresa, arti e  professioni,  su  edifici  unifamiliari
diversi da quello adibito ad abitazione principale. 
  11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121, il contribuente richiede il  visto  di  conformita'
dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello  stesso  decreto
legislativo n. 241 del 1997. 
  12. I dati relativi all'opzione sono comunicati  esclusivamente  in
via  telematica  secondo  quanto  disposto  con   provvedimento   del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  che  definisce   anche   le
modalita' attuative del presente articolo, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  13. Ai fini dell'opzione per la cessione o per  lo  sconto  di  cui
all'articolo 121: 
  a) per gli interventi di cui  ai  commi  1,  2  e  3  del  presente
articolo, i tecnici abilitati asseverano il  rispetto  dei  requisiti
previsti dai decreti di cui  al  comma  3-ter  dell'articolo  14  del
decreto-legge n. 63 del 2013 e  la  corrispondente  congruita'  delle
spese sostenute in relazione agli  interventi  agevolati.  Una  copia
dell'asseverazione viene trasmessa esclusivamente per via  telematica
all' Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono  stabilite  le  modalita'   di   trasmissione   della   suddetta
asseverazione e le relative modalita' attuative; 
  b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia  degli  stessi
finalizzati alla riduzione del  rischio  sismico  e'  asseverata  dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale,  direzione
dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo  le  rispettive
competenze professionali, e iscritti ai  relativi  Ordini  o  Collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni  di  cui  al
decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  28
febbraio  2017,  n.  58.  I  professionisti   incaricati   attestano,
altresi', la  corrispondente  congruita'  delle  spese  sostenute  in
relazione agli interventi agevolati. 
  14.  Ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il  fatto
costituisca  reato,  ai  soggetti  che  rilasciano   attestazioni   e
asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o
asseverazione infedele resa. I  soggetti  stipulano  una  polizza  di
assicurazione della responsabilita' civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e  agli  importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o  asseverazioni
e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di  garantire  ai
propri clienti e al bilancio dello Stato il  risarcimento  dei  danni
eventualmente provocati dall'attivita' prestata. La  non  veridicita'
delle  attestazioni  o  asseverazioni  comporta  la   decadenza   dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della  presente
disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1981,
n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
  15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui  al
presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni
e delle asseverazioni di  cui  ai  commi  3  e  13  e  del  visto  di
conformita' di cui al comma 11. 
  16. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  62,2
milioni di euro per l'anno 2020, 1.268,4 milioni di euro  per  l'anno
2021, 3.239,2 milioni di euro per l'anno  2022,  2.827,9  milioni  di
euro per l'anno 2023, 2.659 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2024 e 2025 e 1.290,1 milioni di euro per l'anno 2026,  11,2  milioni
di euro per l'anno 2031 e 48,6 milioni di euro per  l'anno  2032,  si
provvede ai sensi dell'articolo 265. 
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Pubblicato da Gianclaudio Iannace