Decreto del ministro dell'ambiente n. 186 del 7 novembre 2017
Mar, 24/07/2018 - 15:31 0 commenti 3255 views
Regolamento recante la disciplina dei requisiti delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.
Note: Entrata in vigore del provvedimento 02/01/2018
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia» e, in particolare, l'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), concernente l'adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme
in materia ambientale» e, in particolare, l'articolo 290, comma 4;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante
«Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa», che
stabilisce valori limite atmosferici da non superare per alcuni
inquinanti tra cui il materiale particolato PM10 e PM2.5 ed il
biossido di azoto;
Visto il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104, recante
«Attuazione della direttiva 2010/30/UE, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 19 maggio 2010, relativa all'indicazione del consumo di
energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia,
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai
prodotti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74, recante «Regolamento recante i criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e
sanitari a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante «Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n.
248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno
degli edifici»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2
marzo 2016, n. 51, recante «Aggiornamento della disciplina per
l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento
dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili» e, in particolare, l'allegato I che rinvia, ai
fini dell'accesso agli incentivi ivi previsti, al rispetto dei
criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione
dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
Visto l'accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta
di misure di risanamento della qualita' dell'aria nel Bacino Padano
sottoscritto il 19 dicembre 2013 dai Ministri dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali e della salute e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta e Veneto e dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano e, in particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettera a), che prevede l'impegno del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
istituire un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti designati
dallo stesso Ministero e dai Ministeri dello sviluppo economico e
della salute e dalle Regioni e Province autonome del Bacino Padano,
finalizzato a svolgere un'istruttoria per favorire un celere e
condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto
dall'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152;
Visto il decreto direttoriale prot. DVA-DEC-2014-0000055 del 10
marzo 2014 di istituzione del gruppo di lavoro;
Visti gli esiti dell'istruttoria svolta dal gruppo di lavoro,
contenuti in un apposito documento acquisito dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota
dell'11 marzo 2015;
Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico reso
con nota del 26 settembre 2016;
Acquisito il concerto del Ministro della salute reso con nota del
18 ottobre 2017;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota del 18 novembre 2016;
Vista la notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa' dell'informazione
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti, le procedure e
le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei
generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna
e biomasse combustibili, come individuati alle lettere f), g) e h)
della parte I, sezione 2, dell'allegato X alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Individua, inoltre, le
prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di
qualita', i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai
fini del rilascio della certificazione ambientale, nonche' appositi
adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette
modalita' di installazione e gestione dei generatori di calore che
hanno ottenuto la certificazione ambientale.
2. I produttori che intendono richiedere la certificazione
ambientale osservano le disposizioni del presente regolamento.
3. Possono essere oggetto di certificazione ambientale ai sensi del
presente regolamento le seguenti categorie di generatori di calore,
conformi alle norme UNI EN associate a ciascuna categoria ed alle
successive modifiche di tali norme:
a) camini chiusi, inserti a legna: UNI EN 13229 - inserti e
caminetti aperti alimentati a combustibile solido - requisiti e
metodi di prova;
b) caminetti aperti: UNI EN 13229 - inserti e caminetti aperti
alimentati a combustibile solido - requisiti e metodi di prova;
c) stufe a legna: UNI EN 13240 - stufe a combustibile solido -
requisiti e metodi di prova;
d) stufe ad accumulo: UNI EN 15250 - apparecchi a lento rilascio
di calore alimentati a combustibili solidi - requisiti e metodi di
prova;
e) cucine a legna: UNI EN 12815 - termocucine a combustibile
solido - requisiti e metodi di prova;
f) caldaie fino a 500 kW: UNI EN 303-5 - caldaie per
riscaldamento - parte 5: caldaie per combustibili solidi, con
alimentazione manuale o automatica, con una potenza termica nominale
fino a 500 kW - terminologia, requisiti, prove e marcatura;
g) stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe: UNI EN 14785 -
apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di
legno - requisiti e metodi di prova.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono esser adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera a)
e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222, S.O.:
«Art. 4 (Adozione di criteri generali, di una
metodologia di calcolo e requisiti della prestazione
energetica). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i
profili di competenza, con il Ministro della salute e con
il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la
Conferenza unificata, sono definiti:
a) le modalita' di applicazione della metodologia di
calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle
fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi
1 e 2 dell'allegato I della direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010,
sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto
dei seguenti criteri generali:
1) la prestazione energetica degli edifici e'
determinata in conformita' alla normativa tecnica UNI e
CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto
della direttiva 2010/31/UE, su specifico mandato della
Commissione europea;
2) il fabbisogno energetico annuale globale si
calcola per singolo servizio energetico, espresso in
energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalita'
si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del
confine del sistema;
3) si opera la compensazione mensile tra i
fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta
all'interno del confine del sistema, per vettore energetico
e fino a copertura totale del corrispondente vettore
energetico consumato;
4) ai fini della compensazione di cui al numero 3,
e' consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed
esportata, secondo le modalita' definite dai decreti di cui
al presente comma;
b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi,
aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni
energetiche degli edifici e unita' immobiliari, siano essi
di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni
importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base
dell'applicazione della metodologia comparativa di cui
all'art. 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti
criteri generali:
1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni
tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi
costi-benefici del ciclo di vita economico degli edifici;
2) in caso di nuova costruzione e di
ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati
con l'utilizzo dell'«edificio di riferimento», in funzione
della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;
3) per le verifiche necessarie a garantire il
rispetto della qualita' energetica prescritta, sono
previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini
di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e
parametri complessivi, in termini di indici di prestazione
energetica globale, espressi sia in energia primaria totale
che in energia primaria non rinnovabile. (Omissis).».
Si riporta il testo dell'art. 290, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88 - S.O. n. 96:
«Art. 290 (Disposizioni transitorie e finali). -
(Omissis).
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da
adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i
requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di
una certificazione dei generatori di calore, con priorita'
per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al
valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili
individuati alle lettere f), g) e h) della parte I, sezione
2, dell'allegato X alla parte quinta del presente decreto.
Nella certificazione si attesta l'idoneita' dell'impianto
ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con
particolare riferimento alle emissioni di polveri e di
ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli
prestazionali assicurati, una specifica classe di qualita'.
Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di
riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di
prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai
fini della certificazione, nonche' indicazioni circa le
corrette modalita' di installazione e gestione dei
generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del
decreto, i piani di qualita' dell'aria previsti dalla
vigente normativa possono imporre limiti e divieti
all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la
certificazione o certificati con una classe di qualita'
inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento
dei valori di qualita' dell'aria. I programmi e gli
strumenti di finanziamento statali e regionali diretti ad
incentivare l'installazione di generatori di calore a
ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli
certificati con una classe di qualita' superiore.».
- Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
(Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla
qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in
Europa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15
settembre 2010, n. 216, S.O..
- Il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 104
(Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa
all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse
dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura
ed informazioni uniformi relativa ai prodotti), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 luglio 2012, n. 168.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri
generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a
norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149.
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
impianti all'interno degli edifici), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.
- Il testo dell'allegato I, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 16 febbraio 2016 (Aggiornamento
della disciplina per l'incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza
energetica e per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo
2016, n. 51, reca: «Criteri di ammissibilita' degli
interventi».
- La direttiva 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio (che prevede una
procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione), e' pubblicata nella G.U.C.E. 17
settembre 2015, n. L 241.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 152 del
2006, si veda nelle note alle premesse.
(G.U. Serie Generale n.294 del 18-12-2017)