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Smaltimento delle sterpaglie: l’incertezza del diritto

Bruciare i residui delle lavorazioni agricole e boschive: fino a che punto si può effettuare lo smaltimento delle sterpaglie senza problemi?

 

Sembrava che, con la legge 156/2016, si fosse fatta un po' di chiarezza definendo il perimetro dello smaltimento di sterpaglie e ramaglie attraverso la loro bruciatura sul campo  (il cosiddetto abbruciamento, termine davvero orribile...) e, nel 2017, avevamo pubblicato un articolo con i commenti alla normativa - leggi qui.

Sono passati un po' di anni da allora, ma il problema della estrema incertezza dei comportamenti da tenere e dei controlli e delle eventuali sanzioni da parte della Amminstrazione , si ripropone come e piu' di prima, a causa di misure dettate dagli Enti locali (Regioni e Comuni) che limitano fortemente, specie al Nord Italia, questa pratica di smaltimento delle sterparglie, pratica vecchia come il mondo, che porta diversi vantaggi ai contadini, primo fra tutti quello di eliminare, a costo zero, rifiuti delle attività agricole o forestali diversamente non utilizzabili e, non meno importante, quello di produrre ceneri che contribuiscono a fertilizzare il campo, il cosidetto "debbio", che non è il simpatico giornalista toscano di Mediaset.

Nel 2017 abbiamo avuto il record di incendi boschivi con 7.855 eventi ed una superficie complessiva percorsa dal fuoco di 161.984 ettari (nel 2018 il problema era ridotto ad un decimo, tanto per avere un metro di misura del disastroso 2017).

Per questo, in quesgi anni, la massima preoccupazione del legislatore era contrastare il fenomeno degli incendi.

Dal 2020 invece, i divieti o le limitazioni alla possibilità di bruciare in campo i residui delle lavorazioni agricole o le ramaglie, hanno avuto un'altra motivazione che, se vogliamo, rende lo scenario ancora piu' incerto e se arbitrario.

Se infatti negli anni precedenti la preoccupazione era legata agli incendi boschivi o a possibili incidenti dovuti alla minore visibilità su strada causa fumi, i provvedimenti degli ultimi due anni parlano invece della necessità di contenere le polveri sottili in alcuni periodi dell'anno o nel caso dovessero essere superate delle soglie di attenzione predeterminate e spesso non direttamente o comunque non esclusivamente imputabili allo smaltimento delle sterpaglie: le PM 10 sono sotto il faro di attenzione delle Amministrazioni, dei media e dei cittadini.

I casi piu' frequenti di queste limitazioni normative sono al nord Italia, ma il problema della attenzione alle poveri sottili si sta molto allargando, insieme ad una maggiore sensibilità ambientalista e alla salute (il fumo da smaltimento delle sterpaglie non solo crea problemi, ma anche una certa tossicità).

Personalmente ho sempre trovato la normativa "generale", ovvero la 156/2016, che definisce un perimetro autorizzativo circa la possibilità di smaltimento delle sterpaglie molto...fumosa!

 

  1. La normativa prevede che si devono bruciare i residui solo sul terreno dove avviene la raccolta; immaginate due famiglie con terreni confinanti che decidono di bruciare in un'area di uno dei proprietari le sterpaglie: chi li controlla?
  2. E' stabilito un massimo giornaliero di 3 metri cubi di sterpaglie da poter bruciare per ettaro: immagino i vigili comunali con il metro e la calcolatrice vagare nei campi per autorizzare non oltre i 3 metri steri!
  3. non deve essere bruciato altro che sterpaglie e residui delle lavorazioni boschive (no carta, no plastica, no carogne di animali...)
  4. Il terreno deve essere preventivamente pulito per evitare la propagazione delle fiamme e la giornata non deve essere ventosa.....ciao core.....

Ma è possibile che in Italia ci si ostina a voler normare di tutto, senza una concreta possibilità di controllo da parte delle Amministrazioni?

Emblematica la sentenza contro il signor Galloni di Ostuni che aveva impugnato un precedente provvedimento a lui sfavorevole per problemi legati "all'abbruciamento" di residui delle lavorazioni boschive su terreni non di sua proprietà, ma affidati a lui da un terzo.

Viene descritto in sentenza che le " indagini avevano avuto origine dall'informazione, ricevuta da personale del Corpo Forestale dello Stato, di episodi di abbandono e bruciamento di rifiuti vegetali su un terreno, chiuso e recintato, che si accertava essere stato affidato all'imputato dal comproprietario che ne aveva la materiale disponibilità, con l'incarico di tenerlo in ordine e sorvegliarlo e con facoltà di raccogliere e trattenere i frutti prodotti dagli alberi ivi esistenti.

La polizia giudiziaria collocava pertanto nei pressi dell'ingresso del fondo una "foto-trappola",, costituita da un apparecchio fotografico attivato da un sensore di movimento, che consentiva di accertare, attraverso le fotografie scattate, nel periodo febbraio — marzo 2014, circa venti movimenti da parte dello stesso autocarro che trasportava materiale vegetale di risulta, frutto di potature effettuate su fondi diversi da quello al quale il mezzo accedeva e che veniva scaricato in quantità di circa 3 metri cubi alla volta e dato alle fiamme. "

Voi immaginate se una cosa del genere con macchine fotografiche-trappola e  con tutti i costi che comporta, dovesse diventare una prassi di indagine per ogni "abbruciamento"!

Queste pratiche di smaltimento delle sterpaglie non devono procurare danni diretti o indiretti alle altrui proprietà, ma provare a imbrigliare questi comportamenti con norme che non hanno nessuna possibilità di trovare attuazione, non e' ne' una soluzione e neanche un deterrente, procurando invece solo incertezza del diritto e interpretazioni quanto meno fantasione: signori della Polizia Giudiziaria che facciamo, un bel controllo con i droni, come si è provato a fare nel primo periodo COVID per i controlli verso cittadini che praticavano abusivamente la corsetta?

La certezza del diritto passa attraverso norme semplici e concretamente sanzionali, altrimenti c'e' solo incertezza, anarchia e sicura impunità.

Categoria di Biomassa: 
Potature, ramaglie e residui della manutenzione del verde pubblico e privato

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Pubblicato da Gianclaudio Iannace