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Porte aperte a nuovi candidati di sottoprodotti per la produzione energetica

Al fine di promuovere sempre più un sistema di economia circolare con i suoi importanti, ed attualmente diremmo meglio indefettibili ed essenziali, effetti in termini di riduzione e risparmio dei consumi energetici, di sostituzione della materia prima con materia di riciclo e di riduzione delle emissioni, l’utilizzo dei sottoprodotti, secondo la definizione offerta dall’art. 184 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Nota 1 -, assurge a ruolo affatto secondario e trascurabile.
Invero, com’è noto, il presente quadro internazionale riconducibile al conflitto ucraino con le sue implicazioni in termini di progressivo e forte aumento dei prezzi del gas naturale, ha incrementato il mercato dei biocombustibili legnosi, primo fra tutti il pellet, con il consequenziale rialzo dei prezzi degli stessi accompagnato dalla crescente difficoltà nel reperirli e, quindi, a disporne nel tentativo di contenere la spesa e di garantire il proprio fabbisogno energetico.

Su tale premessa, tuttavia, non va sottaciuta una certa complessità della disciplina, sia interna che europea, concernente proprio l’utilizzo dei sottoprodotti, privo, ad oggi, come facilmente intuibile, di prassi interpretative lungamente consolidate.
Cerchiamo di fare chiarezza.
Il punto di partenza è rappresentato dalla possibilità di utilizzo a scopo energetico dei sottoprodotti di cui all’ art. 184 bis citato, con specifico riferimento, però, al nocciolino di olive, ai noccioli di pesche ed albicocche nonché  ai gusci di mandorle e di pistacchio.
Le suddette tipologie rientrano nel genus delle biomasse combustibili previste tra quelle indicate dall’Allegato X, alla parte V del D.lgs. 152/2006, di cui in premessa, e successive modificazioni.
A ciò si aggiunga, infatti, che tale Allegato è richiamato nel DM 13 ottobre 2016, n. 264 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2017, recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Ebbene, proprio tra i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali elencati nel suddetto DM 264/2016 ritroviamo quelli “della trasformazione delle olive (sanse, sanse di oliva disoleata, acque di vegetazione);sansa di oliva disoleata” nonché “della trasformazione della frutta (condizionamento, sbucciatura, detorsolatura, pastazzo di agrumi, spremitura di pere, mele, pesche, noccioli, gusci, ecc.)”.

Ciò, evidentemente, al fine di favorire ed agevolare l’utilizzo come sottoprodotti di elementi che derivano da lavorazioni industriali o artigianali del settore agroalimentare e che rispettino specifici criteri. 
Sulla base di tale normativa possono, quindi, essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall’Allegato X alla Parte Quinta del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dall’articolo 2-bis del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171, fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l’impiego di biomasse residuali come combustibile. 
Inoltre, sempre alla luce della suddetta normativa, l’impiego delle biomasse residuali per la produzione di energia mediante combustione è, comunque, soggetto ai limiti e divieti imposti dai regolamenti comunitari in materia sanitaria nonché a quelli imposti, nei casi ammessi dalla legge, dalle norme e dagli atti di pianificazione regionali e dall’autorizzazione relativa all’impianto di combustione.
Per completezza è appena il caso di ricordare che in relazione alle biomasse residuali sin qui brevemente esaminate non ricorre, in linea di massima, l’obbligo di certificazione per essere quella di tipo “Biomasud Plus”, disponibile anche in Italia attraverso AIEL (associazione italiana energie agroforestali) e che ne definisce i requisiti qualitativi ed i criteri minimi di sostenibilità lungo tutta la catena del valore, demandato alla libera iniziativa di quelle aziende che vogliano qualificare la loro offerta.

 

 

 
Discorso a sé, invece, per quanto riguarda la disciplina vincolistica in tema di incentivi ed agevolazioni, di cui si è già detto in un nostro precedente articolo, applicabile anche ai sottoprodotti innanzi considerati.
Alle medesime conclusioni si perviene, infine, per ciò che concerne la disciplina prevista dal più recente D. lgs. 116/2020, la cui applicazione è stata prorogata al 1° gennaio 2023, che prescrive l’obbligo di redigere l’etichetta ambientale al fine di fornire informazioni sia sulla composizione degli imballaggi, sia sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore, da applicare a tutte le parti separabili manualmente.
L’apposizione di tali informazioni è obbligatoria, tuttavia, per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano, mentre, in caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dai Paesi di destinazione.  
Comunque, secondo tale recente normativa i prodotti privi di etichettatura già immessi in consumo fino alla prevista data dell’ 1 gennaio 2023 potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
Nota 1- art. 184-bis:  “Sottoprodotto 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria".
Nota 2 - per maggiori approfondimenti si rinvia ad uno degli articoli pubblicati sul presente blog in data 27/01/2021 dal titolo "La certificazione del nocciolino di olive Biomasud Plus e delle altre biomasse naturali.

 

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caldaie, stufe e camini

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Pubblicato da Gianclaudio Iannace