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Novità sui requisiti di accesso agli incentivi per impianti domestici a biomassa

Alla diffusa e crescente attenzione rivolta, nel nostro Paese, alla soluzione di riscaldamento ad uso domestico con caldaie, stufe e termocamini a biomassa, soluzione, questa, più rispettosa dell’ambiente e più conveniente sul piano economico rispetto ai tradizionali combustili fossili, quali il metano, è corrisposto un sistema di novità normative in materia, più di recente con l’ entrata in vigore del Decreto Legislativo 199/2021, con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea sulle energie rinnovabili (RED II).

Ebbene, sulla premessa che, come evidenziato in un nostro precedente articolo del 3/11/2021, pubblicato nel presente blog, non esiste in Italia una norma che vieti la produzione e/o la commercializzazione di pellet non certificato, benché non si possa vendere pellet sfuso e privo tout court di informazioni in ordine alla provenienza e ad alcune caratteristiche legate alla classificazione del pellet, a partire del 13 giugno 2022 l’accesso agli incentivi pubblici è subordinato, tuttavia, alla ricorrenza di specifici e puntuali requisiti minimi, anche in termini di certificazione vera e propria, che passiamo di seguito brevemente ad illustrare.

Innanzitutto, l’ accesso agli incentivi per i generatori a biomassa può avvenire da “Conto Termico” e da “Certificati Bianchi”.

Il “Conto termico”, istituito con il DM 28/12/2012, al fine di promuovere interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, consente di ridurre i costi dei consumi e di recuperare, in tempi brevi, parte della spesa sostenuta per la sostituzione di impianti tradizionali con impianti quali, appunto, le caldaie e apparecchi a biomassa.

Tale contributo, in caso di esito positivo della domanda inoltrata dal soggetto privato, nei termini e modi previsti, è erogato dal GSE (Gestore dei servizi energetici) in un tempo di circa due mesi.

I “Certificati Bianchi”, la cui certificazione è affidata parimenti al GSE (Gestore Servizi Energetici), sono, invece, titoli negoziabili attestanti il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia da parte di soggetti privati che sostengono l'investimento, direttamente o attraverso un finanziamento, per la realizzazione di un intervento di efficienza energetica, quale l’installazione di un impianto a biomassa, che produce un risparmio significativo di energia.

Il Decreto Legislativo 199/2021, sopra citato, stabilisce i nuovi requisiti per l’accesso agli incentivi per i generatori di calore alimentati a biomassa.

Secondo l’aggiornamento comunicato dal GSE (Gestore Servizi Energetici),  per il “Conto Termico” sarà obbligatorio il rispetto dei nuovi requisiti per tutte le istanze i cui lavori risultino conclusi a far data dal 13 giugno 2022, mentre per i “Certificati Bianchi” sarà obbligatorio per tutte le domande presentate da detta data in avanti. 

In particolare, le domande di incentivo in “Conto Termico” per le quali risultino conclusi i lavori a far data dal 13 giugno 2022 devono essere corredate dalla certificazione ambientale con la relativa classe di qualità.

Invero, le nuove disposizioni prevedono che, in caso di sostituzione di impianto preesistente di climatizzazione invernale alimentato a biomassa, l’accesso è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore, ai sensi del decreto n. 186 del 7 novembre 2017.

In caso, invece, di nuova installazione, l’accesso agli incentivi è subordinato al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle, sempre ai sensi del citato decreto.

Diversamente, riguardo alle richieste di accesso al meccanismo dei “Certificati Bianchi”, a partire dal 13 giugno 2022, l’Allegato II del D. Lgs 28/2011 è stato sostituito dall’Allegato IV - “Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento” del D. Lgs 199/2021.

Più nel dettaglio, ricorre una serie di vincoli a seconda della potenza termica nominale inferiore, o uguale, ovvero superiore a 500 kWt, ma, in ogni caso, per quanto qui rileva, è previsto l’obbligo di utilizzo di combustibile certificato da un organismo accreditato al fine di provarne la conformità alla norma ISO/IEC 17065 nonchè alle norme della serie UNI EN ISO 17225.

Infine, oltre al pellet, al cippato, alla legna e alle bricchette, possono essere utilizzate anche altre tipologie di biomasse combustibili, se previste tra quelle elencate dal D. Lgs. 152/2006, alla Parte V, Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) e sempre che siano corredate da apposita certificazione.

 

Immagine tratta da Google. 

Categorie altri prodotti: 
caldaie, stufe e camini

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Pubblicato da Gianclaudio Iannace