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Normativa sul controllo e la manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva

Il Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74 (D.P.R. 74/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013, n. 149 ed entrato in vigore il 12 luglio 2013, in attuazione della direttiva 2002/91/CE, prevede la vigente disciplina sulla manutenzione ed i controlli degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, sia autonomi che centralizzati, nonché i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento degli esperti e degli organismi a ciò abilitati.
Al fine di definire l’ambito applicativo della disciplina in esame, è necessario, innanzitutto, comprendere esattamente cosa si intende per impianto termico che ne rappresenta l’oggetto.
 
Ebbene, tale esatta definizione è prevista dall’art. 3, primo comma, lett. c),  del d. lgs. 10 giugno 2020, n. 48, secondo cui è da considerarsi impianto termico ciascun “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”. 
 
Pertanto, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 30/E del 2020, per effetto della nuova definizione normativa di impianto termico, le stufe a legna o a pellet, nonchè caminetti e termocamini, purché fissi, sono considerati a tutti gli effetti come “impianto di riscaldamento”.
 
 
Per quanto riguarda, invece, l’ambito soggettivo, la disciplina vincolistica e la consequenziale applicazione del sistema sanzionatorio per inosservanza, di cui si dirà analiticamente più avanti, è rivolta al responsabile dell’impianto termico, vale a dire a chi, in pratica, occupa l’immobile quale proprietario ovvero conduttore o comodatario, e, nei casi di impianto termico centralizzato, all’amministratore di condominio.
 
La normativa, tuttavia, non esclude la possibilità che il destinatario della stessa trasferisca ogni obbligo gravante in relazione all’impianto termico ad un terzo responsabile, rappresentato solitamente da un tecnico di impresa specializzata ed accreditata.  
 
Svolte queste brevi premesse, si procede ora alla breve disamina del contenuto e della modulazione, anche in riferimento alle cadenze ed intervalli temporali, degli obblighi di controllo generale e manutenzione e di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici, previsti dalla citata normativa.
 
Sotto tale aspetto, va subito precisato che la vigente legislazione non contiene dirette ed espresse prescrizioni o indicazioni sulla modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli impianti di climatizzazione estiva e/o invernale, né sui singoli apparecchi e componenti che li costituiscono, per essere, diversamente, le stesse demandate, a seconda dei casi, nei modi che seguono.
 
Infatti, in via principale, il controllo generale e la manutenzione, tesa a preservare nel tempo le prestazioni degli impianti, viste nel loro complesso, ovvero dei singoli componenti, ai fini della sicurezza, della funzionalità e del contenimento dei consumi di energia, devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
 
Invero, la predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli apparecchi e componenti, ove disponibili. 
 
Di regola la periodicità della manutenzione dell’impianti termico è a carattere annuale, al cui esito il manutentore dovrà di volta, in volta, aggiornare il libretto di impianto compilandolo nelle pertinenti parti, con l’indicazione delle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto e la frequenza secondo cui vanno effettuate. 
 

 
 
Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico dovranno essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello, elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
 
Nei casi cui non siano disponibili, né reperibili le istruzioni del fabbricante, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico e dei connessi apparecchi e dispositivi, dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
 
Diversamente, il controllo obbligatorio dell’efficienza energetica, anche detto “prova fumi”, benché sia da eseguirsi in occasione delle operazioni di manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, segue altro calendario.
 
La cadenza da rispettare è quella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, a cui si rinvia per una più attenta disamina, non senza anticipare, però, per quanto qui di maggiore interesse, che per gli impianti ad uso domestico alimentati a combustibile liquido o solido (gasolio, pellet, legna), il controllo di efficienza energetica deve essere effettuato ogni due anni, mentre per quelli alimentati a gas (metano o gpl) ogni 4 anni.
 
A ciò aggiungasi che detto controllo va, comunque, effettuato, secondo previsione espressa, nei seguenti casi: “a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore; c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.”
 
In ogni caso, al termine di dette operazioni di controllo obbligatorie, il manutentore redigerà il relativo rapporto di efficienza energetica in triplice copia: la prima per il manutentore stesso; la seconda per il responsabile dell’impianto che dovrà allegarla al corrispondente libretto; la terza da inviarsi a cura del manutentore all'Autorità Competente per le ispezioni.
 
Inoltre, è appena il caso di sottolineare che nei casi di inosservanza della disciplina vincolistica, sin qui brevemente illustrata sul controllo e manutenzione degli impianti termici, per effetto del previsto rinvio al d.lgs. 192/2005, si applicherà una sanzioni amministrativa “non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro” di cui all'arti. 15, quinto comma, a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio e terzo responsabile, e “non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro”, di cui al successivo sesto comma, a carico dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva. 
 
Per concludere, giova precisare che, in ossequio al principio di sussidiarietà, le disposizioni del D.P.R. 74/2013 trovano applicazione nelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato provvedimenti propri di applicazione della direttiva 2002/91/CE.
 
Tuttavia, come espressamente previsto dall’art. 10 del D.P.R. 74/2013, “al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile”.
 
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Pubblicato da Gianclaudio Iannace