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Decreto rilancio ed ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa: sono ammessi all'incentivo?

E' possibile godere dell'ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa?

 

 

Il Decreto-legge n. 34 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio dal titolo Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, conosciuto anche come Decreto-legge Rilancio inizia finalmente la sua conversione in legge (entro il 18 luglio 2020). Per i non addetti ai lavori il Decreto Rilancio può essere considerato come il successore del Decreto-legge 18/2020 (Decreto Cura Italia) andando ad aggiungere più di 100 miliardi di euro ai 25 miliardi circa già stanziati da quest’ultimo. Con il Decreto Rilancio inizia dunque una nuova fase nell’economia italiana, il cui obbiettivo è quello fornire liquidità, in altre parole, di sopperire alle necessità economiche in materia sanitaria, politica, sociale nonché di provvedere sostegno a tutti quei settori affetti dall’emergenza epidemiologica del COVID-19. Il Decreto Rilancio si presenta quindi come un procedimento storico che va ad influenzare ogni aspetto economico del paese, dall’agevolazione per affitti e bollette, cancellazione del saldo e acconto dell’Irap, contributi per saldare debiti con la Pubblica Amministrazione, fino allo stanziamento di ingenti contributi a fondo perduto per le imprese nostrane per garantirne il rilancio nel momento della ripresa economica del paese.

 

La vastità d’azione del Decreto Rilancio non poteva non toccare anche gli impianti a biomassa. Quest’ultimo infatti introduce l’articolo 119 dal titolo Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, e il rispettivo ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa. Quest’ultimo prende in considerazione tutti quegli interventi di riqualificazione energetica le cui spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

 

In questo breve articolo prenderemo in considerazione esclusivamente l’ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa e cercheremo di far chiarezza se gli impianti a biomassa sono effettivamente ammessi all'incentivo.

 

Cos’è l’Ecobonus fiscale 110%

 

Prima di iniziare la nostra analisi sull’ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa è bene specificare che il Decreto Rilancio non è un testo di facile lettura. Come tutti i testi tecnici di simile natura anche il Decreto Rilancio dunque deve essere interpretato, il che lascia spazio a commenti, critiche e dunque contraddizioni. Nonostante questo è possibile stabilire alcune basi che è difficile mettere in discussione. La prima di queste si riferisce alla detrazione fiscale IRPEF e IRES del 100% inerente opere di riqualificazione energetica e sismica. In altre parole con l’ecobonus fiscale 110% si ha, idealmente, per ogni 100 euro investiti per un’opera di riqualificazione energetica, un ritorno pari a 110 euro (quindi una detrazione del 110%). Tale ritorno economico viene rilasciato sotto forma di detrazione ripartita su 5 anni con quote annuali di pari importo, che verranno detratte al momento della compilazione della denuncia dei redditi. Una volta chiarito cosa sia l’ecobonus fiscale 110% è possibile prendere in considerazione i requisiti per accedervi.

 

Ecobonus fiscale 110% e impianti a biomassa

 

Come già menzionato l’articolo di riferimento in questo caso è l’Art.119 (particolare attenzione anche all’Art.121 e Art.124) e quello a cui bisogna prestare attenzione per l’ ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa è il comma 1, comma 2, comma 3 e comma 4.
 
Il comma 1 stabilisce che:

La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi.

I casi sopra menzionati sono:

 

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo…

  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione...

  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione…

Per quanto riguarda il comma 2 questo delinea ulteriormente i criteri d’accesso all’ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa, il quale stabilisce il seguente:

L’aliquota prevista al comma 1, alinea, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento di efficientamento energetico previsti dalla legislazione vigente e a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1.

Come è possibile notare il comma 1 del DL 34/2020 fa esplicito riferimento all’articolo 14 titolato Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica del DL 63/2013 (L. 3 agosto 2013, n. 90), il che rende quest’ultimo fondamentale per capire ed applicare il Decreto-legge Rilancio. Non solo, con il comma 2 del DL 34/2020 il legislatore estende oltretutto i criteri di accesso all’ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica menzionati nell’Art.14 del DL 63/2013.

 

Per semplificare dunque l’ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa è applicabile esclusivamente se l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (per una spesa massima di 30.000 €) è svolta in concomitanza con uno dei punti menzionati dal comma 1 del DL 34/2020 (interventi trainanti) ovvero; interventi di isolamento termicoSostituzione impianto di climatizzazione invernale nei condomini con impianto centralizzato, Sostituzione impianto di climatizzazione invernale in edifici unifamiliari.

 

Alcuni punti importanti

 

Una volta delineato il Decreto-legge Rilancio senza troppe pretese di esaustività, è possibile menzionare alcuni punti che è importante tenere a mente.

 

Il primo di questi è il fatto che i soggetti eleggibili alla richiesta dell’ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa sono tutte le persone fisiche non facenti esercizio di impresa nonché condomini, Istituto Autonomo Case Popolari IACP) e cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Una specifica distinzione è fatta appositamente per le seconde case, sia queste monofamiliari che facenti parti di complessi condominiali (le prime non possono accedere all’ecobonus fiscale 110%).

 

Il secondo punto è il comma 2 dell’Art.119 del DL 34/2020 stabilisce i criteri di riqualificazione energetica nel seguente modo:

 

Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

 

Il terzo punto è inerente invece le alternative alla detrazione fiscale. Il soggetto infatti può optare per una Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile (Art.121 del DL 34/2020). A tal proposito è bene menzionare il comma 11 dell’Art.121 del DL 34/2020:

 

Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 dello stesso decreto legislativo n. 241 del 1997.

 

 

Per concludere

 

L’ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa è un’importante novità introdotta dal Decreto-legge n. del 19 maggio 2020 che si va a sommare alle ingenti manovre finanziare pensate per sostenere il nostro paese durante il periodo del COVID-19. Come abbiamo avuto modo di osservare, sebbene il Decreto-legge Rilancio non sia un testo di facile lettura quello che è chiaro è che esistono grandi vantaggi per tutti coloro che credono nel processo di riqualificazione energetica per un presente più sostenibile, oppure soltanto per avere gli sgravi fiscali contemplati nel Decreto-legge. In un periodo critico come quello odierno, segnato da una pandemia globale l’ecobonus fiscale 110% per gli impianti a biomassa può essere un ottimo modo per rilanciare il paese non solo verso una nuova fase economica, ma anche verso un nuovo grado di sensibilizzazione ambientale.

Scritto da: Leandro Loriga per Biomassapp.

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Pubblicato da Gianclaudio Iannace