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Come provvedere allo smaltimento delle ramaglie

Come smaltire le ramaglie senza incappare in sanzioni

 

Per tutti coloro con la passione del giardinaggio, oppure per quelli con un appezzamento di terreno, sia questo locato in città oppure in campagna, l’arrivo della primavera segna l’inizio di tutta una serie di operazioni che si trovano al culmine del mantenimento autunnale ed invernale del terreno. Che si decida di intraprendere lavori minori, come rasatura delle siepi e pulizia, oppure lavori più complessi come innesti, potatura e messa a dimora il risultato è che si avranno, nella maggior parte dei casi ramaglie, e scarti che devono essere smaltiti in qualche modo. La normativa vigente in materia di smaltimento delle ramaglie è rigida sebbene i dettagli cambino da regione a regione, il che molto spesso contribuisce a creare confusione più che fare chiarezza. Questo porta ad essere soggetti a pene pecuniarie e sanzioni amministrative (fino ad arrivare a sanzioni penali per casi più gravi) per infrazioni che non sappiamo neppure di stare commettendo proprio per lo smaltimento delle ramaglie.

In questo breve articolo prenderemo in considerazione lo smaltimento delle ramaglie da giardino, affronteremo le opzioni a nostra disposizione come stoccaggio o smaltimento, e cercheremo di far chiarezza oltretutto su alcuni aspetti della normativa vigente.

 

Normativa vigente: non così chiara

Per prima cosa è bene sapere che ci sono tre elementi a cui bisogna fare riferimento quando parliamo di smaltimento delle ramaglie da giardino e scarti connessi alla disposizione di rifiuti vegetali. Queste sono la legge 3 maggio 2019, n. 37, art. 184 del d.lgs. 152/2006 ed infine Direttiva 2008/98/CE

I testi sopraelencati sono di natura tecnica, il che vuol dire che coprono una varietà di situazioni che comprendono atti regolatori e normativi inerenti la conformità di determinati piani d’azione. In altre parole sono testi che possono risultare ostici per i non addetti ai lavori. Quello che è importante sapere è che legge del 3 maggio 2019, n. 37, intitolata Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019 ed entrata in vigore il 26 maggio dello stesso anno riqualifica i rifiuti vegetali. La novità sta nel fatto che questi ultimi non vengono più considerati rifiuti urbani a tre condizioni; devono essere legati a normali attività agricolo-forestali, non devono recare danno o pericolo, devono essere riqualificati in maniera tale da non recare danno né all’ambiente né alla salute dell’uomo. Nel caso in cui gli scarti derivino da attività diverse da quelle menzionate (come giardinaggio, opere di manutenzione agro-forestali etc.) gli sfalci e potature saranno nuovamente riconosciuti come rifiuti urbani e trattati come tali (con l’inerente normativa). Sebbene conoscere nei dettagli la normativa vigente non è richiesto al soggetto privato le cose cambiano per i possessori di grandi appezzamenti di terreno oppure per aziende agricole. Una volta fatta una panoramica, seppur sfuggente, sulla normativa vigente, è possibile prendere in considerazione qualche esempio pratico.

 

Smaltimento delle ramaglie da giardino

Quando parliamo dello smaltimento o riqualificazione delle ramaglie da giardino e rifiuti vegetali in genere abbiamo a nostra disposizione tre opzioni; smaltimento tramite gli appositi bidoni comunali, riqualificazione delle ramaglie in compost oppure bruciarle.

La prima soluzione è di gran lunga la più semplice e non necessita di nessuna osservazione particolare, per quanto riguarda invece l’integrazione delle ramaglie nel compost e smaltimento delle ramaglie tramite bruciatura le cose invece sono diverse. Quando parliamo di compost parliamo di un processo di decomposizione naturale che ci consente di utilizzare i rifiuti organici da noi prodotti (con qualche eccezione) per la creazione di un fertilizzante ecologico. Ci sono tre modi per effettuare il compostaggio.

  1. Compost chiuso tramite compostiera, ovvero un apposito contenitore destinato ad ospitare rifiuti in via di decomposizione con lo specifico scopo di creare del compost.
  2. Compost in superfice, che necessita di un apposito spazio, di dimensioni variabili, destinato esclusivamente al compostaggio.
  3. Compost interrato, ovvero posizionato sotto il livello del terreno.

Qualunque sia l’opzione più adatta alle nostre esigenze è bene tenere a mente che il compost deve essere adeguatamente arieggiato in modo da evitare la propagazione di cattivi odori, ben drenato per evitare stagnazioni, e va mantenuto ad un giusto livello di umidità (aggiungendo o meno rifiuti secchi come paglia, foglie etc.) ed infine deve essere collocato al riparo da qualsiasi fonte diretta di calore (quindi fa pianificato in una zona ombreggiata). 

Per quanto riguarda la normativa vigente in fatto di compostaggio questa è varia e cambia da un comune di residenza all’altro. È possibile fare riferimento comunque a linee guida generali come l’avere un’area apposita per operazioni di compostaggio di almeno 30 m², posizionare la compostiera (o cumulo) in modo tale da non infastidire il vicinato (il compostaggio se condotto in maniera idonea non crea cattivi odori), mantenere un corretto equilibrio tra rifiuti umidi e secchi.

Per quanto riguarda invece l’opzione di bruciare le ramaglie da giardino bisogna fare riferimento ancora una volta al d.lgs. 152/2006 con l’art. 182, comma 6-bis e l’art. 185, comma 1, lett. F che informa sulle attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli di quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro effettuate nel luogo di produzione, che costituiscono normali pratiche agricole. A tal proposito è bene menzionare anche l'art. 844 del codice civile che regola le immissioni di fumo o di calore nelle proprietà confinanti. Ovviamente ancora una volta, come per le pratiche di compostaggio, si invita a consultare direttamente le normative implementate dal proprio comune di residenza.

Conclusione

In passato abbiamo già avuto modo di parlare della gestione dello smaltimento delle ramaglie da giardino (vedi Lo smaltimento delle ramaglie: a che punto è la normativa?) così come del loro riutilizzo per la produzione di pellet o terriccio (vedi Come riutilizzare gli scarti del giardino (sfalci e potature) per produrre pellet o terriccio). Il presente articolo ha voluto fornire linee guida sulle opzioni a nostra disposizione quando parliamo di rifiuti vegetali. Come abbiamo visto queste sono essenzialmente smaltimento o riqualifica. A tal riguardo è bene menzionare anche che per tutti quei rifiuti vegetali derivanti da processi di manutenzione più importanti, come ramaglie di dimensioni maggiori, è sempre possibile ricorrere all’opzione del cippato (vedi Tutto quello che c'è da sapere sulla caldaia a cippato di legna, Caldaie a cippato: guida all'acquisto e Stufe a cippato: guida all'acquisto).

Scritto da: Leandro Loriga per Biomassapp.

 

Categoria di Biomassa: 
Potature, ramaglie e residui della manutenzione del verde pubblico e privato

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Pubblicato da Gianclaudio Iannace