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Che novità ci sono sullo smaltimento delle potature del verde pubblico

In passato abbiamo già avuto modo di affrontare il discorso dello smaltimento delle ramaglie da giardino e scarti connessi alla disposizione di rifiuti vegetali regolate dalla legge 3 maggio 2019, n. 37art. 184 del d.lgs. 152/2006 ed dalla Direttiva 2008/98/CE (vedi anche Lo smaltimento delle ramaglie: a che punto è la normativa?Come riutilizzare gli scarti del giardino (sfalci e potature) per produrre pellet o terriccioCome provvedere allo smaltimento delle ramaglie). In questo articolo invece prenderemo in considerazione le potature verde pubblico le quali hanno subito un importante aggiornamento con l’introduzione del Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 il quale modifica ed integra D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambientale).

 

Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116: un ulteriore passo per il Pacchetto Economia Circolare

Prima di affrontare il Decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 è bene fare una breve premessa sul Testo Unico Ambientale (TUA), il quale serve per contestualizzare le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020. Il Testo Unico Ambientale o D.lgs. 152/2006 si propone di riorganizzare il diritto ambientale attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. A quasi 15 anni dall’introduzione del D.lgs. 152/2006 il D.lgs. 116/2020 introduce importanti novità, prima fra tutte classificazione come rifiuti urbani dei residui della gestione delle potature verde pubblico (foglie, ramaglie, potature etc). Tra le novità introdotte vi è l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani, la cui definizione viene ampliata anche a quei rifiuti che provengono anche da fonti non domestiche. L’Art.1 dal titolo Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme  in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti - Capo I Disposizioni generali al comma 9, integra l’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introducendo sotto la definizione di rifiuti urbani il seguente:

·      …rifiuti della  manutenzione  del  verde  pubblico, come foglie, sfalci  d'erba  e  potature  di  alberi…

Questo implica anche per l’articolo 185 del D.lgs. 152/2006 (Esclusioni dall'ambito di applicazione) sfalci e potature verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni. A tale proposito le potature verde pubblico rientrando tra i rifiuti urbani, sono soggetti ad un nuovo iter amministrativo che comprende sia la loro raccolta che smaltimento. È bene fare presente che questa nuova normativa rientra nel nelle direttive europee sui rifiuti (UE 2018/851) e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (2018/852) facenti parti del Pacchetto Economia Circolare (vedi D.Lgs. 118/2020, D.Lgs. 116/2020 e D.Lgs. 119/2020) la quale ha tra i principali obbiettivi di aumentare progressivamente il riciclo dei rifiuti urbani al 65% e diminuire l’uso delle discariche a meno del 10% entro il 2035 ed enfatizzare l’importanza della prevenzione della produzione di rifiuti. Tali decreti recepiscono le normative europee Dir. 2018/849, Dir. 2018/850 e Dir. 2018/851. Con l’assimilazione delle potature verde pubblico nei rifiuti urbani dunque tutte quelle operazioni intraprese dai comuni per la salvaguardia della pubblica incolumità o per motivi di difesa fitosanitaria o mantenimento dell’ambiente vengono riqualificate in un’ottica diversa. Questo implica due cose; una potenziale modifica delle pratiche di raccolta da parte di operatori ecologici, e una nuova o rinnovata gestione a livello territoriale per il loro smaltimento e riciclaggio. Inquadrare le potature verde pubblico nei rifiuti urbani infatti implica un potenziale incremento di elementi combustibili con elevato potere calorifico, il quale può essere sfruttato per fini energetici. Come già osservato in precedenza la dinamica così implementata favorisce un processo di economie circolare.

 

Per concludere

Come è stato possibile notare il D.lgs. 116/2020 va ad integrare D.lgs. 152/2006 apportando interessanti novità. Sebbene il D.lgs. 116/2020 sia entrato in vigore il 26 settembre 2020 la nuova classificazione di rifiuti urbani sarà applicata a partire dal primo gennaio 2021 per consentire ad enti territoriali e non, di adattarsi ad i nuovi requisiti imposti. D.lgs. 116/2020 è soltanto l’ennesimo provvedimento per implementare una maggiore attenzione verso l’ambiente e di conseguenza una maggiore ecosostenibilità. Le potature verde pubblico dunque rientrano a tutti gli effetti nei rifiuti urbani, e come tali verranno processati ed elaborati sia a livello territoriale che nazionale. Questi ultimi oltretutto rientrano a pieno titolo nella categoria delle biomasse le quali presentano la possibilità di riqualificare l’energia sprigionata dal processo di combustione oppure il loro impiago per altri fini (concimazione/compost). Per concludere dunque le direttive Europee sui rifiuti, così come il D.lgs. 152/2006 ed il D.lgs. 116/2020 si delineano come provvedimenti in linea con i cambiamenti del tempo, i quali si prospettano di sensibilizzare verso una maggiore attenzione all’ambiente, riqualificare pratiche ormai datate per un recupero energetico ed infine affermare ulteriormente la biomassa come un biocombustibile sempre più importante sul piano internazionale (vedi La biomassa come risorsa energetica rinnovabile).

 

 

 

 

Categoria di Biomassa: 
Cippato

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Pubblicato da Gianclaudio Iannace
urbino
Giovedì, 3 Dicembre, 2020 - 08:28
interessante articolo, da leggere